Art. 74 - Sentenze in forma semplificata

1. Nel caso in cui ravvisi la manifesta fondatezza ovvero la manifesta irricevibilita', inammissibilita', improcedibilita' o infondatezza del ricorso, il giudice decide con sentenza in forma semplificata. La motivazione della sentenza puo' consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo ovvero, se del caso, ad un precedente conforme.
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Giurisprudenza e Prassi

GARE D’APPALTO – LEGITTIMAZIONE AL RICORSO - LIMITI

TAR CALABRIA CZ SENTENZA 2019

In forza dei principi espressi dall’Adunanza Plenaria nella pronuncia n. 4/2018, nelle controversie aventi ad oggetto gare di appalto la legittimazione al ricorso, ai sensi degli artt. 74 e 120, comma 10, c.p.a., si fonda su una situazione differenziata e meritevole di tutela, derivante dalla partecipazione alla stessa procedura oggetto di contestazione, cosicché l’operatore economico che liberamente si sia astenuto dal parteciparvi, non può agire per l’annullamento, ancorché possa vantare un interesse di fatto a che la competizione, che per lui è comunque res inter alios acta, venga nuovamente bandita.

La predetta posizione differenziata e qualificata, parimenti, non discende dalla veste di precedente affidatario del servizio, estinguendosi tale posizione con la scadenza del relativo contratto, cui esclusivamente accede e che non si perpetua anche in futuro come qualità immanente al soggetto (Consiglio di Stato, Sez. V, 9 novembre 2018, n. 6325).

Alla regola generale sopra specificata fanno eccezione solamente tre tassative ipotesi, di seguito indicate e tuttavia non ravvisabili nella fattispecie: i) quando si contesti in radice l'indizione della gara in sé, che non doveva cioè essere bandita; ii) quando si contesti che una gara sia mancata, avendo l'amministrazione disposto l'affidamento in via diretta del contratto; iii) quando si impugnino direttamente le clausole del bando assumendo che le stesse siano immediatamente escludenti (Adunanza Plenaria, 7 aprile 2011, n. 11; 26 aprile 2018, n. 4).