Art. 50 - Intervento volontario in causa

1. L'intervento e' proposto con atto diretto al giudice adito, recante l'indicazione delle generalita' dell'interveniente. L'atto deve contenere le ragioni su cui si fonda, con la produzione dei documenti giustificativi, e deve essere sottoscritto ai sensi dell'articolo 40, comma 1, lettera d).

2. L'atto di intervento e' notificato alle altre parti ed e' depositato nei termini di cui all'articolo 45; nei confronti di quelle costituite e' notificato ai sensi dell'articolo 170 del codice di procedura civile.

3. Il deposito dell'atto di intervento di cui all'articolo 28, comma 2, e' ammesso fino a trenta giorni prima dell'udienza.
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