Art. 49 - Integrazione del contraddittorio
1. Quando il ricorso sia stato proposto solo contro taluno dei controinteressati, il presidente o il collegio ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri.2. L'integrazione del contraddittorio non e' ordinata nel caso in cui il ricorso sia manifestamente irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondato; in tali casi il collegio provvede con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'articolo 74.
3. Il giudice, nell'ordinare l'integrazione del contraddittorio, fissa il relativo termine, indicando le parti cui il ricorso deve essere notificato. Puo' autorizzare, se ne ricorrono i presupposti, la notificazione per pubblici proclami prescrivendone le modalita'. Se l'atto di integrazione del contraddittorio non e' tempestivamente notificato e depositato, il giudice provvede ai sensi dell'articolo 35.
4. I soggetti nei cui confronti e' integrato il contraddittorio ai sensi del comma 1 non sono pregiudicati dagli atti processuali anteriormente compiuti.
Giurisprudenza e Prassi
COMPETENZA DEI COMMISSARI DI GARA: NON IMPLICA UNA CORRISPONDENZA RIGIDA TRA TITOLO DI STUDIO E L'OGGETTO DELL'APPALTO (93)
In materia di procedure di evidenza pubblica, il requisito della specifica esperienza e competenza dei commissari di gara non implica una corrispondenza biunivoca e rigida tra il titolo di studio o il profilo professionale dei singoli componenti e l'oggetto dell'appalto; è invece necessaria e sufficiente la prevalente (e non esclusiva) presenza di membri esperti nel settore specifico, potendo le singole professionalità integrarsi reciprocamente per garantire una valutazione multidisciplinare e complessiva delle offerte, in coerenza con il principio del risultato.
"La norma invocata dalla ricorrente (art. 93 d.lgs. n. 36/2023) quale parametro di legittimità del provvedimento impugnato è interpretata dalla giurisprudenza “…nel senso che la competenza ed esperienza richieste ai commissari debba essere riferita ad aree tematiche omogenee e non anche alle singole e specifiche attività oggetto dell'appalto (cfr., ex multis, Cons. St., Sez. V, 18 luglio 2019, n. 5058), risultando l'Amministrazione aggiudicatrice tenuta ad effettuare una valutazione complessiva e globale sulla preparazione e la competenza dei commissari, senza appuntarsi sui singoli curricula, al fine di verificare la prevalente (e non l'esclusiva) presenza di membri esperti del settore oggetto dell'appalto, utilizzando un approccio sostanzialistico (e conforme al principio del risultato), potendosi anche le professionalità dei vari membri integrare reciprocamente, purché l'organo collegiale sia in grado di esprimere le necessarie valutazioni di natura complessa, composita ed eterogenea cui è chiamato” (Cons. di Stato, sent. n. 3559/2026).
Inoltre, “…la giurisprudenza (ex multis, Cons. Stato, Sez. V, 16 maggio 2025, n. 4196), ha avuto modo di riassumere i principi consolidati in materia, per cui: "a) la legge non impone una rigida corrispondenza tra competenza dei membri della commissione e ambiti materiali che concorrono alla integrazione del complessivo oggetto del contratto; b) la competenza ed esperienza richiesta ai commissari deve essere riferita ad aree tematiche omogenee e non anche alle singole e specifiche attività oggetto dell'appalto (Cons. Stato, Sez. V, 1 ottobre 2018, n. 5603; Cons. Stato, Sez. V, 9 aprile 2015, n. 1824); c) la legittima composizione della commissione presuppone la prevalente, seppure non esclusiva, presenza di membri esperti del settore oggetto dell'appalto (Cons. Stato, Sez. V, 18 giugno 2018, n. 3721), per cui il requisito della competenza dell'organo collegiale può ritenersi concretamente soddisfatto allorché due dei suoi tre componenti siano portatori di una specifica competenza nel settore in cui il singolo appalto si riferisce ed il terzo membro vanti comunque una competenza tecnica generale in materia di pubbliche gare (Cons. Stato, Sez. III, 6 novembre 2019, n. 7595); e) la competenza tecnica dei commissari di gara non deve essere necessariamente desunta da uno specifico titolo di studio, potendo, invece, risultare anche da attività espletate e da incarichi svolti in precedenza" (Cons. Stato, Sez. III, 23 dicembre 2019, n. 8700)” (Cons. di Stato, sent. n. 3559/2026)."

