Art. 12 - Rapporti con l'arbitrato

1. Le controversie concernenti diritti soggettivi devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo possono essere risolte mediante arbitrato rituale di diritto ai sensi degli articoli 806 e seguenti del codice di procedura civile. comma così modificato dal DLgs 195/2011 in vigore dall’8/12/2011
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