Art. 111 - Sospensione della sentenza

1. Il Consiglio di Stato, se richiesto con istanza previamente notificata alle altre parti, in caso di eccezionale gravita' ed urgenza, puo' sospendere gli effetti della sentenza impugnata e disporre le altre opportune misure cautelari. Al procedimento si applicano gli articoli 55, commi 2, 5, 6 e 7, e 56, commi 1, primo periodo, 2, 3, 4 e 5. Copia dell'ordinanza e' trasmessa alla cancelleria della Corte di cassazione. comma così sostituito dal DLgs 195/2011 in vigore dall’8/12/2011
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