Articolo 34 Attività direttamente esposte alla concorrenza

1. Gli appalti destinati a permettere lo svolgimento di un’attività di cui agli articoli da 8 a 14 non sono soggetti alla presente direttiva se lo Stato membro o gli enti aggiudicatori che hanno introdotto la domanda ai sensi dell’articolo 35 possono dimostrare che nello Stato membro in cui è esercitata l’attività, questa è direttamente esposta alla concorrenza su mercati liberamente accessibili. Inoltre, alla presente direttiva non sono soggetti i concorsi di progettazione organizzati per il perseguimento di tale attività nella zona geografica in questione. L’attività in questione può costituire parte di un settore più ampio o essere esercitata unicamente in determinate parti dello Stato membro interessato. La valutazione della concorrenza di cui alla prima frase del presente paragrafo, che sarà effettuata alla luce delle informazioni disponibili alla Commissione e ai fini della presente direttiva, lascia impregiudicata l’applicazione della normativa in materia di concorrenza. Tale valutazione viene effettuata tenendo conto del mercato delle attività in questione e del mercato geografico di riferimento ai sensi del paragrafo 2.

2. Ai fini del paragrafo 1 del presente articolo, per determinare se un’attività è direttamente esposta alla concorrenza, si ricorre a criteri conformi alle disposizioni del TFUE in materia di concorrenza, tra i quali possono figurare le caratteristiche dei prodotti o servizi interessati, l’esistenza di prodotti o servizi alternativi considerati sostituibili sul versante della domanda o dell’offerta, i prezzi e la presenza, effettiva o potenziale, di più fornitori dei prodotti o servizi in questione.

Il mercato geografico di riferimento, sulla base del quale viene valutata l’esposizione alla concorrenza, è costituito dal territorio nel quale le imprese interessate intervengono nell’offerta e nella domanda di prodotti e di servizi, nel quale le condizioni di concorrenza sono sufficientemente omogenee e che può essere distinto dai territori vicini, in particolare a motivo di condizioni di concorrenza sensibilmente diverse da quelle che prevalgono in quei territori. Questa valutazione tiene conto segnatamente della natura e delle caratteristiche dei prodotti o servizi in questione, dell’esistenza di ostacoli all’entrata o di preferenze dei consumatori, nonché dell’esistenza, tra il territorio in oggetto e quelli vicini, di differenze notevoli sotto il profilo delle quote di mercato delle imprese o di differenze sostanziali a livello di prezzi.

3. Ai fini del paragrafo 1 del presente articolo, un mercato è considerato liberamente accessibile se lo Stato membro ha attuato e applicato le norme della legislazione dell’Unione di cui all’allegato III.

Se non è possibile presumere il libero accesso a un mercato in base al primo comma, si deve dimostrare che l’accesso al mercato in questione è libero di fatto e di diritto.

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