Articolo 33 Appalti sottoposti a un regime speciale

1. Fatto salvo l’articolo 34 della presente direttiva, la Repubblica d’Austria e la Repubblica federale di Germania provvedono, attraverso regimi di autorizzazione o altre misure adeguate, affinché ogni ente che opera nei settori di cui alla decisione 2002/205/CE della Commissione (35) e alla decisione 2004/73/CE della Commissione (36):

a) osservi i principi di non discriminazione e di concorrenza nell’aggiudicazione di appalti di forniture, di lavori e di servizi, soprattutto riguardo all’informazione che esso rende disponibile agli operatori economici sulle proprie intenzioni di aggiudicare appalti;

b) comunichi alla Commissione, alle condizioni di cui alla decisione 93/327/CEE della Commissione (37), le informazioni relative agli appalti che essi aggiudicano.

2. Fatto salvo l’articolo 34, il Regno Unito provvede, attraverso regimi di autorizzazione o altre misure adeguate, affinché ogni ente che opera nei settori di cui alla decisione 97/367/CEE applichi il presente articolo, paragrafo 1, lettere a) e b), relativamente agli appalti aggiudicati per il perseguimento di tale attività in Irlanda del Nord.

3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano agli appalti aggiudicati a fini della prospezione di petrolio o gas.

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