ALLEGATO IX - CARATTERISTICHE RELATIVE ALLA PUBBLICAZIONE

1. Pubblicazione dei bandi e degli avvisi

I bandi e gli avvisi di cui agli articoli 67, 68, 69, 70, 92 e 96 devono essere trasmessi dagli enti aggiudicatori all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea e pubblicati conformemente alle seguenti regole:

a) i bandi e gli avvisi di cui agli articoli 67, 68, 69, 70, 92 e 96 sono pubblicati dall’Ufficio delle pubblicazioni ufficiali dell’Unione europea o dagli enti aggiudicatori qualora si tratti di avvisi periodici indicativi pubblicati nel profilo di committente ai sensi dell’articolo 67, paragrafo 1.

Inoltre gli enti aggiudicatori possono divulgare tali informazioni tramite Internet, pubblicandole nel loro «profilo di committente» come specificato al punto 2, lettera b), in appresso;

b) l’Ufficio delle pubblicazioni ufficiali dell’Unione europea conferma all’ente aggiudicatore la pubblicazione di cui all’articolo 71, paragrafo 5, secondo comma.

2. Pubblicazione di informazioni complementari o aggiuntive.

a) Salvo se altrimenti disposto dall’articolo 73, paragrafo 1, terzo e quarto comma, gli enti aggiudicatori pubblicano integralmente i documenti di gara su Internet.

b) Il profilo di committente può contenere: avvisi periodici, di cui all’articolo 67, paragrafo 1, informazioni sugli inviti a presentare offerte in corso, sugli acquisti programmati, sui contratti conclusi, sulle procedure annullate, nonché ogni altra utile informazione come punti di contatto, numeri telefonici e di fax, indirizzi postali ed elettronici (posta elettronica). Il profilo di committente può includere altresì avvisi periodici indicativi utilizzati come mezzo di indizione di gara, pubblicati a livello nazionale a norma dell’articolo 72.

3. Formato e modalità di trasmissione degli avvisi e dei bandi per via elettronica

Il formato e le modalità stabilite dalla Commissione per la trasmissione degli avvisi e dei bandi per via elettronica sono accessibili all’indirizzo Internet: http://simap.eu.int

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