ALLEGATO X - INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEGLI AVVISI SULL’ESISTENZA DI UN SISTEMA DI QUALIFICAZIONE

(di cui all’articolo 44, paragrafo 4, lettera b), e all’articolo 68)

1. Nome, numero di identificazione (ove previsto dalla legislazione nazionale), indirizzo comprensivo di codice NUTS, telefono, fax, posta elettronica e indirizzo Internet dell’ente aggiudicatore e, se diverso, del servizio al quale rivolgersi per informazioni complementari.

2. Principale attività esercitata.

3. Indicare eventualmente se l’appalto è riservato a laboratori protetti o se l’esecuzione è riservata nel contesto di programmi di lavoro protetti.

4. Oggetto del sistema di qualificazione (descrizione dei prodotti, servizi o lavori, o loro categorie, che vanno acquistati con tale sistema — codici CPV). Il codice NUTS del luogo principale per l’esecuzione dei lavori nel caso di appalti di lavori o il codice NUTS del luogo principale di consegna o di prestazione per gli appalti di forniture e di servizi.

5. Requisiti che gli operatori economici devono soddisfare per la qualificazione in base al sistema e metodi di verifica di ciascuna di tali condizioni. Se la descrizione dei requisiti e dei metodi di verifica è voluminosa e si basa su documenti cui gli operatori economici interessati hanno accesso, una sintesi dei requisiti e dei metodi principali e un riferimento a tali documenti sarà sufficiente.

6. Periodo di validità del sistema di qualificazione e formalità da espletare per il suo rinnovo.

7. Menzione del fatto che l’avviso è utilizzato come mezzo di indizione di gara.

8. Indirizzo presso il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni e la documentazione relativa al sistema di qualificazione (se l’indirizzo è diverso da quello di cui al punto 1).

9. Denominazione e indirizzo dell’organo competente per le procedure di ricorso e, se del caso, di mediazione. Precisazioni quanto al termine per l’introduzione di ricorsi o, se necessario, denominazione, indirizzo, numero di telefono, di fax e indirizzo elettronico del servizio presso il quale l’informazione in questione può essere richiesta.

10. Criteri, se noti, definiti all’articolo 82 che saranno utilizzati per l’aggiudicazione dell’appalto. Salvo nel caso in cui l’offerta economicamente più vantaggiosa è individuata sulla base del solo prezzo, i criteri per determinare l’offerta economicamente più vantaggiosa nonché la ponderazione a essi attribuita o, se del caso, la gerarchia di applicazione degli stessi sono indicati qualora non figurino nel capitolato d’oneri o non ne sia previsto l’inserimento nell’invito a presentare un’offerta o a negoziare.

11. Eventualmente, indicare se:

a) la trasmissione in via elettronica delle offerte o delle domande di partecipazione è richiesta/accettata;

b) si farà ricorso all’ordinazione elettronica;

c) si farà ricorso alla fatturazione elettronica;

d) sarà accettato il pagamento elettronico.

12. Altre eventuali informazioni.

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