I bandi di gara sono utilizzati come mezzo di indizione per tutte le procedure, fatti salvi l’articolo 26, paragrafo 5, secondo comma, e l’articolo 32. Essi contengono le informazioni di cui all’allegato V, parte C, e sono pubblicati conformemente all’articolo 51.
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Giurisprudenza e Prassi
SPECIFICHE TECNICHE RESTRITTIVE, CLAUSOLA DI EQUIVALENZA E OBBLIGHI DI TRASPARENZA (79)
CORTE DI GIUSTIZIA UE SENTENZA 2026
In tema di appalti pubblici di forniture, i principi di trasparenza e parità di trattamento non impongono alla stazione appaltante di indicare specificamente, nei documenti di gara, le giustificazioni oggettive poste a base delle singole specifiche tecniche prescelte. Tuttavia, requisiti tecnici relativi al carattere modulare, al peso o alla disposizione dei componenti di un macchinario, che hanno l'effetto di favorire o eliminare determinati operatori economici, devono essere accompagnati dalla clausola "o equivalente", salvo il caso in cui tali caratteristiche discendano inevitabilmente dalle necessità oggettive e dai vincoli strutturali della committenza.
"il principio di trasparenza... non obbliga l’amministrazione aggiudicatrice a fornire una giustificazione oggettiva che spieghi, dal suo punto di vista, il contenuto delle specifiche tecniche figuranti nella documentazione di gara" (punto 45); "un’amministrazione aggiudicatrice non può prevedere... requisiti relativi al carattere modulare e mobile... senza che tali requisiti siano accompagnati dalla menzione «o equivalente», a meno che... detti requisiti discendano inevitabilmente dall’oggetto di detto appalto" (punto 64).
MOTIVAZIONE DELLE SPECIFICHE TECNICHE E CLAUSOLA DI EQUIVALENZA: LA SENTENZA DELLA CORTE EUROPEA, TRA DISCREZIONALITA' DELLA PA E TUTELA DELLA CONCORRENZA
CORTE DI GIUSTIZIA UE SENTENZA 2026
I principi di trasparenza e di parità di trattamento non ostano a che la Resistente escluda un'offerta sulla base di specifiche tecniche la cui giustificazione oggettiva sia fornita solo successivamente alla pubblicazione del bando. Tuttavia, la Resistente non può prevedere specifiche tecniche che, per il loro carattere cumulativo, favoriscano un determinato tipo di prodotto senza aggiungere la menzione "o equivalente", salvo che tali requisiti discendano inevitabilmente dalle necessità oggettive dell'appalto.
"Il principio di trasparenza [...] non obbliga l’amministrazione aggiudicatrice a fornire una giustificazione oggettiva che spieghi, dal suo punto di vista, il contenuto delle specifiche tecniche figuranti nella documentazione di gara di cui trattasi" (Punto 45); "un’amministrazione aggiudicatrice non può prevedere [...] requisiti relativi al carattere modulare e mobile, al peso, alla superficie occupata [...] senza che tali requisiti siano accompagnati dalla menzione «o equivalente», a meno che [...] detti requisiti discendano inevitabilmente dall’oggetto di detto appalto" (Punto 64).