1. Le amministrazioni aggiudicatrici possono rendere nota l’intenzione di programmare appalti pubblicando un avviso di preinformazione. Tali avvisi, che contengono le informazioni di cui all’allegato V, parte B, sezione I, sono pubblicati dall’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea o dalle amministrazioni aggiudicatrici sul loro profilo di committente, descritto al punto 2, lettera b), dell’allegato VIII. Qualora l’avviso di preinformazione sia pubblicato dalle amministrazioni aggiudicatrici sul loro profilo di committente, esse inviano all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea un avviso della pubblicazione sul loro profilo di committente, come indicato nell’allegato VIII. Tali avvisi contengono le informazioni di cui all’allegato V, parte A.
2. Per le procedure ristrette e le procedure competitive con negoziazione, le amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali possono utilizzare un avviso di preinformazione come indizione di gara a norma dell’articolo 26, paragrafo 5, purché l’avviso soddisfi tutte le seguenti condizioni:
a) si riferisce specificatamente alle forniture, ai lavori o ai servizi che saranno oggetto dell’appalto da aggiudicare;
b) indica che l’appalto sarà aggiudicato mediante una procedura ristretta o una procedura competitiva con negoziazione senza ulteriore pubblicazione di un avviso di indizione di gara e invita gli operatori economici interessati a manifestare il proprio interesse;
c) contiene, oltre alle informazioni di cui all’allegato V, parte B, sezione I, le informazioni di cui all’allegato V, parte B, sezione II;
d) è stato inviato alla pubblicazione non meno di trentacinque giorni e non oltre dodici mesi prima della data di invio dell’invito a confermare interesse di cui all’articolo 54, paragrafo 1.
Tali avvisi non sono pubblicati su un profilo di committente. Tuttavia un’eventuale pubblicazione supplementare a livello nazionale a norma dell’articolo 52 può essere effettuata sul profilo del committente.
Il periodo coperto dall’avviso di preinformazione può durare al massimo dodici mesi dalla data di trasmissione dell’avviso per la pubblicazione. Tuttavia, nel caso di appalti pubblici per servizi sociali e altri servizi specifici, l’avviso di preinformazione di cui all’articolo 75, paragrafo 1, lettera b), può coprire un periodo più lungo di dodici mesi.