Articolo 47 Modifiche della direttiva 92/13/CEE

La direttiva 92/13/CEE è così modificata:

1) all’articolo 1, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. La presente direttiva si applica agli appalti di cui alla direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (37), a meno che tali appalti siano esclusi ai sensi degli articoli da 18 a 24, degli articoli da 27 a 30, dell’articolo 34 o dell’articolo 55 di tale direttiva.

Gli appalti di cui alla presente direttiva comprendono gli appalti di forniture, di lavori e di servizi, concessioni di lavori e di servizi, gli accordi quadro e i sistemi dinamici di acquisizione.

La presente direttiva si applica anche alle concessioni aggiudicate dagli enti aggiudicatori, di cui alla direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (38), a meno che tali appalti siano esclusi ai sensi degli articoli 10, 12, 13, 14, 16, 17 e 25 di tale direttiva.

Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari per garantire che, per quanto riguarda gli appalti disciplinati dalla direttiva 2014/25/UE o dalla direttiva 2014/23/UE, le decisioni prese dagli enti aggiudicatori possano essere oggetto di un ricorso efficace e, in particolare, quanto più rapido possibile, secondo le condizioni previste negli articoli da 2 a 2 septies della presente direttiva, sulla base del fatto che tali decisioni hanno violato il diritto dell’Unione in materia di aggiudicazione degli appalti o le norme nazionali di recepimento.

2) all’articolo 2 bis, il paragrafo 2 è così modificato:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

«La conclusione di un contratto in seguito alla decisione di aggiudicazione di un appalto disciplinato dalla direttiva 2014/25/UE o dalla direttiva 2014/23/UE non può avvenire prima dello scadere di un termine di almeno dieci giorni civili a decorrere dal giorno successivo a quello in cui la decisione di aggiudicazione dell’appalto è stata inviata agli offerenti e ai candidati interessati, se la spedizione è avvenuta per fax o per via elettronica oppure, se la spedizione è avvenuta con altri mezzi di comunicazione, prima dello scadere di almeno quindici giorni civili a decorrere dal giorno successivo alla data in cui è stata inviata la decisione di aggiudicazione dell’appalto agli offerenti e ai candidati interessati o di almeno dieci giorni civili a decorrere dal giorno successivo alla data di ricezione della decisione di aggiudicazione dell’appalto.»;

b) al quarto comma, il primo trattino è sostituito dal seguente:

«— una relazione sintetica dei motivi pertinenti di cui all’articolo 75, paragrafo 2, della direttiva 2014/25/UE, fatte salve le disposizioni dell’articolo 75, paragrafo 3, di tale direttiva o all’articolo 40, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2014/23/UE, fatte salve le disposizioni dell’articolo 40, paragrafo 2, della medesima direttiva, e»;

3) l’articolo 2 ter è così modificato:

a) al primo comma:

i) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) se la direttiva 2014/25/UE o, se del caso, la direttiva 2014/23/UE non prescrive la previa pubblicazione di un bando nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea;»

ii) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) in caso di appalti specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione di cui all’articolo 52 della direttiva 2014/25/UE.»;

b) al secondo comma, il primo e il secondo trattino sono sostituiti dai seguenti:

«— è stato violato l’articolo 52, paragrafo 6, della direttiva 2014/25/UE, e

— il valore stimato del contratto è pari o superiore alle soglie di cui all’articolo 15 della direttiva 2014/25/UE»;

4) all’articolo 2 quater i termini «direttiva 2004/17/CE» sono sostituiti dai termini «direttiva 2014/25/UE o 2014/23/UE»;

5) l’articolo 2 quinquies è così modificato:

a) al paragrafo 1,

i) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) se l’ente aggiudicatore ha aggiudicato un appalto senza previa pubblicazione del bando nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea senza che ciò sia consentito ai sensi della direttiva 2014/25/UE o della direttiva 2014/23/UE;»

ii) alla lettera b), i termini «direttiva 2004/17/CE» sono sostituiti dai termini «direttiva 2014/25/UE o direttiva 2014/23/UE»;

b) al paragrafo 4, il primo trattino è sostituito dal seguente:

«— l’ente aggiudicatore ritiene che l’aggiudicazione di un appalto senza previa pubblicazione del bando nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea sia consentita ai sensi della direttiva 2014/25/UE o della direttiva 2014/23/UE,»;

c) al paragrafo 5, il primo trattino è sostituito dal seguente:

«— l’ente aggiudicatore ritiene che l’aggiudicazione di un appalto sia conforme all’articolo 52, paragrafo 6, della direttiva 2014/25/UE,»;

6) all’articolo 2 septies, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) prima dello scadere di un termine di almeno trenta giorni civili a decorrere dal giorno successivo alla data in cui:

— l’ente aggiudicatore ha pubblicato l’avviso di aggiudicazione a norma degli articoli 70 e 71 della direttiva 2014/25/UE o degli articoli 31 e 32 della direttiva 2014/23/UE a condizione che tale avviso contenga la motivazione della decisione dell’ente aggiudicatore di affidare il contratto senza previa pubblicazione di un bando nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, oppure

— l’ente aggiudicatore ha informato gli offerenti e i candidati interessati della stipula del contratto, a condizione che tali informazioni contengano una relazione sintetica dei motivi pertinenti di cui all’articolo 75, paragrafo 2, della direttiva 2014/25/UE, fatto salvo l’articolo 75, paragrafo 3, di tale direttiva o all’articolo 40, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2014/23/UE, fatto salvo l’articolo 40, paragrafo 2, della medesima direttiva. Quest’ultima opzione si applica anche ai casi di cui all’articolo 2 ter, primo comma, lettera c), della presente direttiva;»

7) all’articolo 8, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. La Commissione può avvalersi della procedura di cui ai paragrafi da 2 a 5 se, prima della stipula di un contratto, essa ritiene che sia stata commessa una grave violazione del diritto dell’Unione in materia di appalti in una procedura di aggiudicazione di un appalto disciplinata dalla direttiva 2014/25/UE o dalla direttiva 2014/23/UE o ancora in relazione all’articolo 26, paragrafo 1, della direttiva 2014/25/UE per gli enti aggiudicatori cui si applica questa disposizione.»

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