Articolo 46 Modifiche della direttiva 89/665/CEE

La direttiva 89/665/CEE è così modificata:

1) all’articolo 1, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. La presente direttiva si applica agli appalti di cui alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (35), a meno che tali appalti siano esclusi a norma degli articoli 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17 e 37 di tale direttiva.

La presente direttiva si applica anche alle concessioni aggiudicate dalle amministrazioni aggiudicatrici, di cui alla direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (36), a meno che tali concessioni siano escluse a norma degli articoli 10, 11, 12, 17 e 25 di tale direttiva.

Gli appalti di cui alla presente direttiva comprendono gli appalti pubblici, gli accordi quadro, le concessioni di lavori e di servizi e i sistemi dinamici di acquisizione.

Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari per garantire che, per quanto riguarda gli appalti disciplinati dalla direttiva 2014/24/UE o dalla direttiva 2014/23/UE, le decisioni prese dalle amministrazioni aggiudicatrici possano essere oggetto di un ricorso efficace e, in particolare, quanto più rapido possibile, secondo le condizioni previste negli articoli da 2 a 2 septies della presente direttiva, sulla base del fatto che tali decisioni hanno violato il diritto dell’Unione in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici o le norme nazionali di recepimento.

2) all’articolo 2 bis, il paragrafo 2 è così modificato:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

«La conclusione di un contratto in seguito alla decisione di aggiudicazione di un appalto disciplinato dalla direttiva 2014/24/UE o dalla direttiva 2014/23/UE non può avvenire prima dello scadere di un termine di almeno dieci giorni civili a decorrere dal giorno successivo a quello in cui la decisione di aggiudicazione dell’appalto è stata inviata agli offerenti e ai candidati interessati, se la spedizione è avvenuta per fax o per via elettronica oppure, se la spedizione è avvenuta con altri mezzi di comunicazione, prima dello scadere di almeno quindici giorni civili a decorrere dal giorno successivo alla data in cui è stata inviata la decisione di aggiudicazione dell’appalto agli offerenti e ai candidati interessati o di almeno dieci giorni civili a decorrere dal giorno successivo alla data di ricezione della decisione di aggiudicazione dell’appalto.»;

b) al quarto comma, il primo trattino è sostituito dal seguente:

«— una relazione sintetica dei motivi pertinenti di cui all’articolo 55, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE, fatto salvo l’articolo 55, paragrafo 3, della medesima, o all’articolo 40, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2014/23/UE, fatto salvo l’articolo 40, paragrafo 2, della medesima direttiva, e»;

3) l’articolo 2 ter è così modificato:

a) al primo comma:

i) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) se la direttiva 2014/24/UE o, se del caso, la direttiva 2014/23/UE non prescrivono la previa pubblicazione di un bando nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea»;

ii) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) nel caso di un appalto basato su un accordo quadro di cui all’articolo 33 della direttiva 2014/24/UE e in caso di appalti specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione di cui all’articolo 34 di tale direttiva.»;

b) al secondo comma, il primo e il secondo trattino sono sostituiti dai seguenti:

«— è violato l’articolo 33, paragrafo 4, lettera c), o l’articolo 34, paragrafo 6, della direttiva 2014/24/UE, e

— il valore stimato dell’appalto è pari o superiore alle soglie di cui all’articolo 4 della direttiva 2014/24/UE.»

4) all’articolo 2 quater, i termini «direttiva 2004/18/CE» sono sostituiti dai termini «direttiva 2014/24/UE» o «direttiva 2014/23/UE»;

5) l’articolo 2 quinquies è così modificato:

a) al paragrafo 1:

i) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) se l’amministrazione aggiudicatrice ha aggiudicato un appalto senza previa pubblicazione del bando nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea senza che ciò sia consentito ai sensi della direttiva 2014/24/UE o della direttiva 2014/23/UE;»

ii) alla lettera b), i termini «direttiva 2004/18/CE» sono sostituiti dai termini «direttiva 2014/24/UE» o «direttiva 2014/23/UE»;

b) al paragrafo 4, il primo trattino è sostituito dal seguente:

«— l’amministrazione aggiudicatrice ritiene che l’aggiudicazione di un appalto senza previa pubblicazione del bando nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea sia consentita ai sensi della direttiva 2014/24/UE o della direttiva 2014/23/UE;»

c) al paragrafo 5, il primo trattino è sostituito dal seguente:

«— l’amministrazione aggiudicatrice ritiene che l’aggiudicazione di un appalto sia conforme all’articolo 33, paragrafo 4, lettera b), o all’articolo 34, paragrafo 6, della direttiva 2014/24/UE»;

6) all’articolo 2 septies, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) prima dello scadere di un termine di almeno trenta giorni civili a decorrere dal giorno successivo alla data in cui:

— l’amministrazione aggiudicatrice ha pubblicato l’avviso di aggiudicazione ai sensi degli articoli 50 e 51 della direttiva 2014/24/UE o degli articoli 31 e 32 della direttiva 2014/23/UE, a condizione che tale avviso contenga la motivazione della decisione dell’amministrazione aggiudicatrice di affidare il contratto senza previa pubblicazione di un bando nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, oppure

— l’amministrazione aggiudicatrice ha informato gli offerenti e i candidati interessati della stipula del contratto, a condizione che tali informazioni contengano una relazione sintetica dei motivi pertinenti di cui all’articolo 55, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE, fatto salvo l’articolo 55, paragrafo 3, di detta direttiva o all’articolo 40, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2014/23/UE, fatto salvo l’articolo 40, paragrafo 2, di detta direttiva. Quest’ultima opzione si applica anche ai casi di cui all’articolo 2 ter, primo comma, lettera c), della presente direttiva;»

7) all’articolo 3, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. La Commissione può avvalersi della procedura di cui ai paragrafi da 2 a 5 se, prima della stipula di un contratto, essa ritiene che sia stata commessa una grave violazione del diritto dell’Unione in materia di appalti pubblici in una procedura di aggiudicazione di un appalto disciplinata dalla direttiva 2014/24/UE o dalla direttiva 2014/23/UE.»

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Giurisprudenza e Prassi

PROCEDURE DI RICORSO - TUTELA GIURISDIZIONALE EFFETTIVA

CORTE GIUST EU CONCLUSIONI 2015

L'art. 2 septies, par. 2, della direttiva 89/665/CEE sulle procedure di ricorso deve essere interpretato, alla luce del principio di effettivita', nel senso che esso osta ad una normativa nazionale per effetto della quale l'azione diretta all'accertamento di violazioni della disciplina di aggiudicazione degli appalti pubblici debba essere proposta entro il termine di decadenza di sei mesi dalla stipula del contratto, laddove tale accertamento costituisca unicamente il presupposto ai fini della proposizione dell'azione risarcitoria, e che il termine per l'esercizio dell'azione risarcitoria non possa iniziare a decorrere prima che l'interessato sia o debba essere a conoscenza della presunta violazione della disciplina di aggiudicazione degli appalti. Pertanto, nel caso di specie, non è compatibile con il diritto dell'Unione il fatto che un'impresa, che si ritenga lesa dalla presunta illegittima aggiudicazione di un appalto pubblico (nella specie, nel settore della sanita' pubblica), non possa piu' far valere, decorsi sei mesi, alcuna pretesa di risarcimento danni nei confronti dell'amministrazione aggiudicatrice e cio' anche nel caso in cui essa non sia venuta a conoscenza, durante tale termine, della conclusione del contratto e, dunque, degli eventuali danni subiti.