Articolo 37 Garanzie procedurali

1. Le concessioni sono aggiudicate sulla base dei criteri di aggiudicazione stabiliti dall’amministrazione aggiudicatrice o dall’ente aggiudicatore ai sensi dell’articolo 41, purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a) l’offerta risponde ai requisiti minimi eventualmente prescritti dall’amministrazione aggiudicatrice o dall’ente aggiudicatore;

b) l’offerente ottempera alle condizioni di partecipazione di cui all’articolo 38, paragrafo 1; e

c) l’offerente non è escluso dalla partecipazione alla procedura di aggiudicazione ai sensi dell’articolo 38, paragrafi da 4 a 7, e fatto salvo l’articolo 38, paragrafo 9.

I requisiti minimi di cui alla lettera a) contengono le condizioni e le caratteristiche (in particolare tecniche, fisiche, funzionali e giuridiche) che ogni offerta deve soddisfare o possedere.

2. L’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore forniscono:

a) nel bando di concessione, una descrizione della concessione e delle condizioni di partecipazione;

b) nel bando di concessione, nell’invito a presentare offerte o negli altri documenti di gara, una descrizione dei criteri di aggiudicazione e, se del caso, i requisiti minimi da soddisfare.

3. L’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore può limitare il numero di candidati o di offerenti a un livello adeguato, purché ciò avvenga in modo trasparente e sulla base di criteri oggettivi. Il numero di candidati o di offerenti invitati a partecipare deve essere sufficiente a garantire un’effettiva concorrenza.

4. L’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore comunica a tutti i partecipanti la descrizione della prevista organizzazione della procedura e un termine indicativo per il suo completamento. Le eventuali modifiche sono comunicate a tutti i partecipanti e, nella misura in cui riguardino elementi indicati nel bando di concessione, rese pubbliche per tutti gli operatori economici.

5. L’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore garantisce un’idonea registrazione delle fasi della procedura con i mezzi che ritiene opportuni, fatto salvo il rispetto delle disposizioni dell’articolo 28, paragrafo 1.

6. L’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore può condurre liberamente negoziazioni con i candidati e gli offerenti. L’oggetto della concessione, i criteri di aggiudicazione e i requisiti minimi non sono modificati nel corso delle negoziazioni.

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