Articolo 79. Modificazioni

1. La Commissione può modificare, secondo la procedura di cui all'articolo 77, paragrafo 2, quanto segue:

a) le modalità tecniche dei metodi di calcolo di cui all'articolo 78, paragrafo 1, secondo comma, e paragrafo 3;

b) le modalità di redazione, di trasmissione, di ricezione, di traduzione, di raccolta e di distribuzione dei bandi e degli avvisi citati agli articoli 35, 58, 64 e 69, nonché dei prospetti statistici di cui all'articolo 35, paragrafo 4, quarto comma, e agli articoli 75 e 76;

c) le modalità particolari di riferimento a voci specifiche della nomenclatura CPV nei bandi o negli avvisi;

d) gli elenchi degli organismi e delle categorie di organismi di diritto pubblico di cui all'allegato III, allorché ciò si renda necessario in base a quanto notificato dagli Stati membri;

e) gli elenchi delle autorità governative centrali di cui all'allegato IV in funzione degli adeguamenti che sono necessari per dar seguito all'Accordo;

f) i numeri di riferimento della nomenclatura di cui all'allegato I, lasciando immutato il campo di applicazione "ratione materiae" della presente direttiva, e le modalità di riferimento a voci specifiche della suddetta nomenclatura negli avvisi o nei bandi;

g) i numeri di riferimento della nomenclatura di cui all'allegato II, lasciando immutato il campo di applicazione "ratione materiae" della presente direttiva, e le modalità di riferimento ,nei bandi e negli avvisi, a posizioni specifiche della suddetta nomenclatura all'interno delle categorie di servizi elencate in detto allegato;

h) le modalità di trasmissione e pubblicazione dei dati di cui all'allegato VIII, per motivi legati al progresso tecnico o di ordine amministrativo;

i) le modalità e caratteristiche tecniche dei dispositivi di ricezione elettronico di cui alle lettere a), f) e g) dell'allegato X.
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