Articolo 78. Revisione delle soglie

1. La Commissione procede alla verifica delle soglie di cui all'Articolo 7, primo comma, ogni due anni dall'entrata in vigore della presente direttiva e procede, se necessario, alla loro revisione secondo la procedura di cui all'Articolo 77, paragrafo 2.

Il calcolo del valore di tali soglie è basato sulla media del valore giornaliero dell'euro espresso in diritti speciali di prelievo durante i ventiquattro mesi che terminano l'ultimo giorno del mese di agosto precedente la revisione che ha effetto dal 1º gennaio. Il valore delle soglie in tal modo rivedute è arrotondato, se necessario, al migliaio di euro inferiore al dato risultante da tale calcolo, per assicurare il rispetto delle soglie in vigore previste dall'Accordo che sono espresse in diritti speciali di prelievo.

2. In occasione della revisione prevista dal paragrafo 1, la Commissione allinea le seguenti soglie, secondo la procedura di cui all'articolo 77, paragrafo 2:

a) le soglie previste all'articolo 8, primo comma, lettera a), all'articolo 56 e all'articolo 63, paragrafo 1, primo comma, alla soglia riveduta relativa agli appalti pubblici di lavori,

b) la soglia prevista dall’articolo 67, paragrafo 1, lettera a), alla soglia riveduta relativa agli appalti pubblici di servizi aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici elencate nell’allegato IV;

c) le soglie previste all’articolo 8, primo comma, lettera b) e all’articolo 67, paragrafo 1, lettere b) e c), alla soglia riveduta relativa agli appalti pubblici di servizi aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici diverse da quelle elencate nell’allegato IV.

3. Il controvalore delle soglie fissate conformemente al paragrafo 1 nella valuta nazionale degli Stati membri non partecipanti all'unione monetaria è soggetto, di regola, a revisione ogni due anni, a decorrere dal 1° gennaio 2004. Il calcolo di tale controvalore è basato sulla media del valore giornaliero di tali valute espresso in euro durante i ventiquattro mesi che terminano l'ultimo giorno del mese di agosto precedente la revisione che entra in vigore il 1º gennaio.

4. Le soglie rivedute di cui al paragrafo 1 e il loro controvalore nelle monete nazionali di cui al paragrafo 3 sono pubblicate dalla Commissione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea all'inizio del mese di novembre successivo alla loro revisione.
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