Articolo 75. Obblighi statistici

Al fine di consentire la valutazione dei risultati dell'applicazione della presente direttiva, gli Stati membri trasmettono alla Commissione, entro il 31 ottobre di ogni anno, un prospetto statistico redatto secondo l'Articolo 76 , che riguardi, separatamente, gli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici nell'anno precedente.
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