Articolo 74. Decisioni della commissione giudicatrice

1. La commissione giudicatrice è autonoma nella sue decisioni e nei suoi pareri.

2. Essa esamina i piani e i progetti presentati dai candidati in forma anonima ed unicamente sulla base dei criteri specificati nel bando di concorso.

3. Essa iscrive in un verbale, firmato dai suoi membri, le proprie scelte, effettuate secondo i meriti di ciascun progetto, nonché le proprie osservazioni e tutti i punti che richiedono di essere chiariti.

4. L'anonimato dev'essere rispettato sino al parere o alla decisione della commissione aggiudicatrice.

5. I candidati possono essere invitati, se necessario, a rispondere a quesiti che la commissione giudicatrice ha iscritto nel processo verbale allo scopo di chiarire qualsivoglia aspetto dei progetti.

6. È redatto un verbale completo del dialogo tra i membri della commissione giudicatrice e i candidati.
Condividi questo contenuto: