Articolo 67. Campo di applicazione

1. I concorsi di progettazione sono indetti secondo il presente titolo:

a) dalle amministrazioni aggiudicatrici designate nell'allegato IV come autorità governative centrali, a partire da una soglia pari o superiore a 125 000 EUR;

b) dalle amministrazioni aggiudicatrici non designate nell'allegato IV, a partire da una soglia pari o superiore a 193 000 EUR;

c) da tutte le amministrazioni aggiudicatrici, a partire da una soglia pari o superiore a 193 000 EUR quando i concorsi di progettazione hanno per oggetto servizi della categoria 8 dell'allegato II A, servizi di telecomunicazioni della categoria 5, le cui voci nel CPV corrispondono ai numeri di riferimento 7524, 7525 e 7526 della CPC, e/o servizi elencati nell'allegato II B.

2. Il presente titolo si applica:

a) ai concorsi di progettazione indetti nel contesto di una procedura di aggiudicazione di appalti pubblici di servizi;

b) ai concorsi di progettazione che prevedono premi di partecipazione o versamenti a favore dei partecipanti.

Nel caso di cui alla lettera a), la "soglia" è il valore stimato al netto dell’IVA dell'appalto pubblico di servizi, compresi gli eventuali premi di partecipazione e/o versamenti ai partecipanti.

Nel caso di cui alla lettera b), la "soglia" è il valore complessivo dei premi e pagamenti, compreso il valore stimato al netto dell'IVA dell'appalto pubblico di servizi che potrebbe essere successivamente aggiudicato ai sensi dell'Articolo 31, paragrafo 3, qualora l'amministrazione aggiudicatrice non escluda tale aggiudicazione nel bando di concorso.

articolo così modificato dal REGOLAMENTO (CE) N. 1422/2007 in vigore dal 01/01/08 e successivamente modificato dal REGOLAMENTO (CE) N. 1177/2009 in vigore dal 01/01/2010
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