Articolo 66. Disposizioni generali

1. Le regole sull'organizzazione di un concorso di progettazione sono stabilite in conformità agli articoli da 66 a 74 e sono messe a disposizione degli interessati a partecipare al concorso.

2. L'ammissione dei partecipanti ai concorsi di progettazione non può essere limitata:

a) al territorio di un solo Stato membro o a una parte di esso;

b) per il fatto che, secondo la legislazione dello Stato membro in cui si svolge l’appalto concorso, i partecipanti debbono essere persone fisiche o persone giuridiche.
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