Articolo 63. Disposizioni in materia di pubblicità: soglie ed eccezioni

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i concessionari di lavori pubblici che non sono amministrazioni aggiudicatrici applichino le disposizioni in materia di pubblicità di cui all'Articolo 64 in sede di aggiudicazione di appalti a terzi, se il valore di tali appalti è pari o superiore a 4 845 000 EUR.

Non è richiesta alcuna pubblicità se un appalto di lavori rientra nelle fattispecie di cui all’Articolo 31.

Il valore degli appalti è calcolato in base alle disposizioni applicabili agli appalti di lavori pubblici definite nell'Articolo 9.

2. Non si considerano come terzi le imprese che si sono raggruppate per ottenere la concessione, né le imprese a esse collegate.

Per "impresa collegata" si intende qualsiasi impresa su cui il concessionario può esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza dominante o qualsiasi impresa che può esercitare un'influenza dominante sul concessionario o che, come il concessionario, è soggetta all'influenza dominante di un'altra impresa per motivi attinenti alla proprietà, alla partecipazione finanziaria o alle norme che disciplinano l'impresa stessa. L'influenza dominante è presunta quando un'impresa si trova, direttamente o indirettamente, in una delle seguenti situazioni nei confronti di un'altra impresa:

a) detiene la maggioranza del capitale sottoscritto dell'impresa; oppure

b) dispone della maggioranza dei voti connessi alle partecipazioni al capitale dell'impresa; oppure

c) può designare più della metà dei membri dell'organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza dell'impresa.

L'elenco completo di tali imprese è unito alla candidatura per la concessione. L’elenco è aggiornato in funzione delle modificazioni intervenute nelle relazioni tra le imprese.

articolo così modificato dal REGOLAMENTO (CE) N. 1422/2007 in vigore dal 01/01/08 e successivamente modificato dal REGOLAMENTO (CE) N. 1177/2009 in vigore dal 01/01/2010
Condividi questo contenuto: