Articolo 64. Pubblicazione del bando

1. I concessionari di lavori pubblici che non sono amministrazioni aggiudicatrici e che intendono aggiudicare un appalto di lavori a un terzo rendono nota tale intenzione mediante un bando.

2. I bandi contengono le informazioni indicate nell'allegato VII C ed eventualmente ogni altra informazione ritenuta utile dal concessionario di lavori pubblici, in base ai modelli di formulari adottati dalla Commissione secondo la procedura di cui all'Articolo 77, paragrafo 2.

3. Il bando è pubblicato secondo l’Articolo 36, paragrafi da 2 a 8.

4. Si applicano inoltre le disposizioni sulla pubblicazione volontaria dei bandi di cui all'Articolo 37.
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