Articolo 59. Termini

Nel caso in cui le amministrazioni aggiudicatrici procedano alla concessione di lavori pubblici, il termine per la presentazione delle candidature alla concessione non può essere inferiore a cinquantadue giorni dalla data di spedizione del bando, salvo il caso previsto dall'Articolo 38, paragrafo 5.

L'Articolo 38, paragrafo 7, è applicabile.
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