Art. 70 Modificazioni

La Commissione può modificare, secondo la procedura di cui all'articolo 68, paragrafo 2 quanto segue:

a) l'elenco degli enti aggiudicatori di cui agli allegati da I a X in modo che rispondano ai criteri di cui agli articoli da 2 a 7;

b) le modalità di redazione, di trasmissione, di ricezione, di traduzione, di raccolta e di distribuzione degli avvisi di cui agli articoli 41, 42, 43 e 63;

c) le modalità di riferimento specifico a voci particolari della nomenclatura CPV negli avvisi;

d) i numeri di riferimento della nomenclatura di cui all'allegato XVII lasciando immutato il campo di applicazione "ratione materiae" della presente direttiva, e le modalità di riferimento, negli avvisi, a voci particolari della suddetta nomenclatura all'interno delle categorie di servizi elencate in detti allegati;

e) i numeri di riferimento della nomenclatura di cui all'allegato XII, lasciando immutato il campo di applicazione "ratione materiae" della presente direttiva e le modalità di riferimento a voci particolari della suddetta nomenclatura negli avvisi;

f) l'allegato XI;

g) le modalità di trasmissione e pubblicazione dei dati di cui all'allegato XX per motivi di progresso tecnico o di ordine amministrativo;

h) le modalità e caratteristiche tecniche dei dispositivi di ricezione elettronica di cui ai punti a), f) e g) dell'allegato XXIV;

i) ai fini di semplificazione conformemente all'articolo 67, paragrafo 3, le modalità di applicazione e di redazione, di trasmissione, di ricezione, di traduzione, di raccolta e distribuzione dei prospetti statistici di cui all'articolo 67, paragrafi 1 e 2;

j) le modalità tecniche dei metodi di calcolo di cui all'articolo 69, paragrafo 1 e paragrafo 2, secondo comma.
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