Art. 69 Revisione delle soglie

1. La Commissione procede alla verifica delle soglie di cui all'articolo 16 ogni due anni dal 30 aprile 2004, e procede, se necessario in relazione al secondo comma, alla loro revisione secondo la procedura di cui all'articolo 68, paragrafo 2.

Il calcolo del valore di tali soglie è basato sulla media del valore giornaliero dell'euro espresso in diritti speciali di prelievo durante i 24 mesi che terminano l'ultimo giorno del mese d'agosto precedente la revisione che ha effetto dal 1° gennaio. Il valore delle soglie in tal modo rivedute è arrotondato, se necessario, al migliaio di euro inferiore rispetto al dato risultante da tale calcolo, per assicurare il rispetto delle soglie in vigore previste dall'Accordo ed espresse in diritti speciali di prelievo.

2. In occasione della revisione prevista dal paragrafo 1, la Commissione allinea, secondo la procedura di cui all'articolo 68, paragrafo 2, le soglie di cui all'articolo 61 (concorsi di progettazione) alla soglia riveduta relativa agli appalti di servizi. Il controvalore delle soglie fissate a norma del paragrafo 1 nella valuta nazionale degli Stati membri non partecipanti all'Unione monetaria è soggetto, di regola, a revisione ogni due anni, a decorrere dal 1° gennaio 2004. Il calcolo di tale controvalore è basato sulla media del valore giornaliero di tali valute espresso in euro durante i ventiquattro mesi che terminano l'ultimo giorno del mese di agosto precedente la revisione che entra in vigore il 1° gennaio.

3. Le soglie rivedute di cui al paragrafo 1, il loro controvalore in valute nazionali e le soglie allineate di cui al paragrafo 2, sono pubblicati dalla Commissione sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea all'inizio del mese di novembre successivo alla loro revisione.
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