Art. 67 Obblighi statistici

1. Gli Stati membri fanno pervenire alla Commissione ogni anno, nelle forme stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 68, paragrafo 2, un prospetto statistico sul valore totale, ripartito per Stato membro e per ogni categoria di attività cui si riferiscono gli allegati da I a X, degli appalti aggiudicati che non raggiungono le soglie di cui all'articolo 16 ma che, a prescindere dalle soglie, sarebbero disciplinati dalla presente direttiva.

2. Per le categorie di attività di cui agli allegati II, III, V, X e IX, gli Stati membri fanno pervenire alla Commissione, nelle forme stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 68, paragrafo 2, un prospetto statistico sugli appalti aggiudicati entro il 31 ottobre 2004, per l'anno precedente e prima del 31 ottobre di ogni anno. Il prospetto statistico contiene le informazioni necessarie alla verifica della corretta applicazione dell'accordo.

Le informazioni di cui al primo comma non riguardano gli appalti aventi per oggetto i servizi della categoria 8 dell'allegato XVII A, i servizi di telecomunicazione della categoria 5 dell'allegato XVII A le cui voci nella nomenclatura CPV sono l'equivalente dei numeri di riferimento CPC 7524, 7525 e 7526 o i servizi elencati all'allegato XVI B.

3. Le modalità d'applicazione previste ai paragrafi 1 e 2 sono stabilite in modo da garantire quanto segue:

a) la possibilità di escludere, a fini di semplificazione amministrativa, gli appalti di minore importanza, senza nuocere all'utilità delle statistiche;

b) il rispetto del carattere riservato delle informazioni trasmesse.
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