Art. 66 Decisioni della commissione giudicatrice

1. La commissione giudicatrice è autonoma nella sue decisioni e nei suoi pareri.

2. Essa esamina i piani e i progetti presentati dai candidati in forma anonima ed unicamente sulla base dei criteri specificati nell'avviso di concorso.

3. Essa iscrive la classifica dei progetti in un verbale firmato dai suoi membri e redatto in base ai meriti di ciascun progetto, contenente inoltre le osservazioni ed eventuali punti che richiedano di essere chiariti.

4. L'anonimato deve essere rispettato sino al parere o alla decisione della commissione giudicatrice.

5. I candidati possono essere invitati, se necessario, a rispondere a quesiti che la commissione giudicatrice ha iscritto nel processo verbale allo scopo di chiarire qualsivoglia aspetto dei progetti.

6. È redatto un processo verbale completo del dialogo tra i membri della commissione giudicatrice e i candidati.
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