Art. 60 Disposizione generale

1. Le regole relative all'organizzazione di un concorso di progettazione sono conformi al paragrafo 2 del presente articolo e agli articoli 61 e da 63 a 66 e sono rese disponibili a quanti siano interessati a partecipare al concorso.

2. L'ammissione alla partecipazione ai concorsi di progettazione non può essere limitata:

a) al territorio di un solo Stato membro o a una parte di esso,

b) dal fatto che i partecipanti, secondo la legislazione dello Stato membro in cui si svolge il concorso, dovrebbero essere persone fisiche o persone giuridiche.
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