Art. 59 Relazioni con i paesi terzi per quanto riguarda gli appalti di lavori, forniture e servizi

1. Gli Stati membri informano la Commissione di ogni difficoltà d'ordine generale, di fatto o di diritto, incontrata dalle proprie imprese nell'ottenere l'aggiudicazione di appalti di servizi in paesi terzi e da esse riferita.

2. La Commissione riferisce al Consiglio entro il 31 dicembre 2005, e successivamente a intervalli periodici, sull'apertura degli appalti di servizi nei paesi terzi e sullo stato di avanzamento dei negoziati condotti in proposito con tali paesi, segnatamente in seno all'OMC.

3. La Commissione, intervenendo presso il paese terzo in oggetto, si adopera per ovviare ad una situazione in cui constata, in base alle relazioni di cui al paragrafo 2 oppure in base ad altre informazioni, che riguardo all'aggiudicazione di appalti di servizi un paese terzo adotta i seguenti comportamenti:

- non concede alle imprese della Comunità un accesso effettivo comparabile a quello accordato dalla Comunità alle imprese di tale paese terzo;

- non concede alle imprese della Comunità il trattamento riservato alle imprese nazionali o possibilità di concorrenza identiche a quelle di cui godono le imprese nazionali, oppure

- concede alle imprese di altri paesi terzi un trattamento più favorevole di quello riservato alle imprese della Comunità.

4. Gli Stati membri informano la Commissione di ogni difficoltà, di fatto o di diritto, incontrata dalle proprie imprese mentre tentavano di ottenere l'aggiudicazione di appalti di servizi in paesi terzi, da esse riferita e dovuta all'inosservanza delle disposizioni internazionali di diritto del lavoro elencate nell'allegato XXIII.

5. Nelle circostanze di cui ai paragrafi 3 e 4, la Commissione può in qualsiasi momento proporre al Consiglio di decidere di sospendere o limitare, per un periodo da determinare nella relativa decisione, l'aggiudicazione di appalti di servizi a:

- imprese soggette alla legislazione del paese terzo in questione;

- imprese legate alle imprese di cui alla lettera a), la cui sede sociale si trovi nella Comunità ma che non hanno un legame diretto ed effettivo con l'economia di uno Stato membro;

- imprese che presentano offerte aventi per oggetto servizi originari del paese terzo in questione.

Il Consiglio delibera quanto prima a maggioranza qualificata.

La Commissione può proporre tali misure di propria iniziativa o dietro richiesta di uno Stato membro.

6. Il presente articolo fa salvi gli obblighi della Comunità nei confronti dei paesi terzi derivanti da accordi internazionali in materia di appalti pubblici, in particolare nel quadro dell'OMC.
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