Art. 50 Informazioni da conservare sugli appalti aggiudicati

1. Gli enti aggiudicatori conservano le informazioni appropriate relative ad ogni appalto atte a permettere loro di giustificare in seguito le decisioni riguardanti quanto segue:

a) la qualificazione e la selezione degli operatori economici e l'aggiudicazione degli appalti;

b) il ricorso a procedure non precedute da una gara, a norma dell'articolo 40, paragrafo 3;

c) la non applicazione dei capi da III a VI del presente titolo in virtù delle deroghe previste dal capo II del titolo I e dal capo II del presente titolo.

Gli enti aggiudicatori prendono gli opportuni provvedimenti per documentare lo svolgimento delle procedure di aggiudicazione condotte con mezzi elettronici.

2. Le informazioni sono conservate per almeno quattro anni dalla data di aggiudicazione dell'appalto, affinché, durante tale periodo, l'ente aggiudicatore possa fornire alla Commissione le necessarie informazioni, qualora questa le richieda.
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