Art. 49 Informazione di coloro che hanno chiesto una qualificazione, dei candidati e degli offerenti

1. Gli enti aggiudicatori informano gli operatori economici partecipanti, quanto prima possibile, delle decisioni prese riguardo alla conclusione di un accordo quadro o all'aggiudicazione dell'appalto o all'ammissione in un sistema dinamico di acquisizione, compresi i motivi dell'eventuale decisione di non concludere un accordo quadro o di non aggiudicare un appalto per il quale vi è stata indizione di gara, o di riavviare la procedura, o di non attuare un sistema dinamico di acquisizione; tale informazione è comunicata per iscritto dietro richiesta rivolta agli enti aggiudicatori.

2. Su richiesta della parte interessata, gli enti aggiudicatori comunicano quanto prima possibile:

- ad ogni candidato escluso i motivi del rigetto della sua candidatura,

- ad ogni offerente escluso i motivi del rigetto della sua offerta, inclusi, per i casi di cui all'articolo 34, paragrafi 4 e 5, i motivi della loro decisione di non equivalenza o della loro decisione secondo cui i lavori, le forniture o i servizi non sono conformi alle prestazioni o requisiti funzionali,

- ad ogni offerente che abbia presentato un'offerta selezionabile, le caratteristiche e i vantaggi relativi dell'offerta selezionata e il nome dell'offerente cui è stato aggiudicato l'appalto o delle parti dell'accordo quadro.

Il termine per tali comunicazioni non può in alcun caso essere superiore a quindici giorni dalla ricezione della domanda scritta.

Tuttavia, gli enti aggiudicatori possono decidere di non comunicare alcune informazioni relative all'aggiudicazione dell'appalto, o alla conclusione dell'accordo quadro o all'ammissione in un sistema dinamico di acquisizione indicate al primo comma qualora la diffusione di tali informazioni possa ostacolare l'applicazione della legge, essere contraria all'interesse pubblico o ledere legittimi interessi commerciali di operatori economici pubblici o privati, o dell'operatore economico cui è stato aggiudicato l'appalto, oppure arrecare pregiudizio alla leale concorrenza tra operatori economici.

3. Gli enti aggiudicatori che istituiscono e gestiscono un sistema di qualificazione devono informare i richiedenti della loro decisione sulla qualificazione entro un congruo termine.

Se la decisione sulla qualificazione richiede più di sei mesi a decorrere dal deposito della relativa domanda, l'ente aggiudicatore comunica al richiedente, entro due mesi da tale deposito, le ragioni della proroga del termine e la data entro la quale la sua domanda sarà accolta o respinta.

4. I richiedenti la cui qualificazione è respinta vengono informati di tale decisione e delle sue motivazioni quanto prima e in ogni caso entro quindici giorni dalla data della decisione. Le motivazioni si fondano sui criteri di qualificazione di cui all'articolo 53, paragrafo 2.

5. Gli enti aggiudicatori che istituiscono e gestiscono un sistema di qualificazione possono porre fine alla qualificazione di un operatore economico solo per ragioni fondate sui criteri di qualificazione di cui all'articolo 53, paragrafo 2. L'intenzione di porre fine alla qualificazione è preventivamente notificata per iscritto all'operatore economico, almeno quindici giorni prima della data prevista per porre fine alla qualificazione, con indicazione della ragione o delle ragioni che giustificano l'azione proposta.
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