Art. 48 Norme applicabili alle comunicazioni

1. Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni di cui al presente titolo possono avvenire, a scelta dell'ente aggiudicatore, per posta, mediante fax o per via elettronica, conformemente ai paragrafi 4 e 5, per telefono nei casi e alle condizioni di cui al paragrafo 6 o mediante una combinazione di tali mezzi.

2. Il mezzo di comunicazione scelto deve essere comunemente disponibile, in modo da non limitare l'accesso degli operatori economici alla procedura di aggiudicazione.

3. Le comunicazioni, gli scambi e l'archiviazione di informazioni sono realizzati in modo da salvaguardare l'integrità dei dati e la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione e da non consentire agli enti aggiudicatori di prendere visione del contenuto delle offerte e delle domande di partecipazione prima della scadenza del termine previsto per la loro presentazione.

4. Gli strumenti da utilizzare per comunicare per via elettronica, nonché le relative caratteristiche tecniche, devono essere di carattere non discriminatorio, comunemente disponibili al pubblico e compatibili con i prodotti della tecnologia dell'informazione e della comunicazione generalmente in uso.

5. Le seguenti norme sono applicabili ai dispositivi di trasmissione e di ricezione elettronica delle offerte e ai dispositivi di ricezione elettronica delle domande di partecipazione:

a) le informazioni concernenti le specifiche necessarie alla presentazione di offerte e domande di partecipazione per via elettronica, compresa la cifratura, sono messe a disposizione degli interessati. Inoltre, i dispositivi per la ricezione elettronica delle offerte e delle domande di partecipazione sono conformi alle esigenze dell'allegato XXIV;

b) gli Stati membri possono, in conformità dell'articolo 5 della direttiva 1999/93/CE, esigere che le offerte elettroniche siano accompagnate da una firma elettronica avanzata conformemente al paragrafo 1 di detto articolo;

c) gli Stati membri possono introdurre o mantenere sistemi di accreditamento facoltativo miranti a ottenere livelli più perfezionati di prestazione di servizi di certificazione per questi dispositivi;

d) gli offerenti o i candidati si impegnano a presentare, entro la scadenza del termine stabilito per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione, i documenti, certificati e dichiarazioni di cui all'articolo 52, paragrafi 2 e 3, e agli articoli 53 e 54 qualora non esistano in formato elettronico.

6. Alla trasmissione delle domande di partecipazione si applicano le regole seguenti:

1. le domande di partecipazione alle procedure di aggiudicazione degli appalti possono essere presentate per iscritto o per telefono;

2. qualora siano presentate per telefono, le domande di partecipazione devono essere confermate per iscritto prima della scadenza del termine previsto per la loro ricezione;

3. gli enti aggiudicatori possono esigere che le domande di partecipazione presentate mediante fax siano confermate per posta o per via elettronica, ove ciò sia necessario a scopo di prova legale. L'ente aggiudicatore deve precisare, nell'avviso con cui si indice la gara di cui all'articolo 47, paragrafo 5, ogni richiesta in tal senso, unitamente al termine per l'invio della conferma per lettera o per via elettronica.
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