Art. 42 Avvisi con cui si indice una gara

1. Nel caso degli appalti di forniture, lavori o servizi, la gara può essere indetta come segue:

a. mediante un avviso periodico indicativo di cui all'allegato XV A, o

b. mediante un avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione di cui all'allegato XIV, o

c. mediante un avviso di gara di cui all'allegato XIII, parte A, B o C.

2. Nel caso del sistema dinamico di acquisizione, l'indizione di gare per il sistema avviene mediante un avviso di gara ai sensi del paragrafo 1, lettera c), mentre l'indizione di gare per appalti basati su questo tipo di sistemi avviene mediante avviso di gara semplificato di cui all'allegato XIII, parte D.

3. Se l'indizione della gara avviene mediante un avviso periodico indicativo questo si conforma alle seguenti modalità:

a) si riferisce specificatamente alle forniture, ai lavori o ai servizi che saranno oggetto dell'appalto da aggiudicare;

b) indica che l'appalto sarà aggiudicato mediante una procedura ristretta o negoziata senza ulteriore pubblicazione di un bando di gara e invita gli operatori economici interessati a manifestare il proprio interesse per iscritto, e

c) è stato pubblicato ai sensi dell'allegato XX non oltre 12 mesi prima della data di invio dell'invito di cui all'articolo 47, paragrafo 5. L'ente aggiudicatore rispetta altresì i termini previsti dall'articolo 45.
Condividi questo contenuto: