Art. 82. Criterio del prezzo più basso

ABROGATO DAL 19-04-2016 (ART. 217 DLGS 50-2016)

1. Il prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, é determinato come segue.

2. Il bando di gara stabilisce:

a) se il prezzo più basso, per i contratti da stipulare a misura, é determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara ovvero mediante offerta a prezzi unitari;

b) se il prezzo più basso, per i contratti da stipulare a corpo, é determinato mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara ovvero mediante offerta a prezzi unitari.

3. Per i contratti da stipulare parte a corpo e parte a misura, il prezzo più basso é determinato mediante offerta a prezzi unitari.

3-bis. Il prezzo più basso é determinato al netto delle spese relative al costo del personale, valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, delle voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello e delle misure di adempimento alle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. comma introdotto dalla Legge n.98/2013, di conversione del D.L. 69/2013, in vigore dal 21/08/2013

4. Le modalità applicative del ribasso sull'elenco prezzi e dell'offerta a prezzi unitari sono stabilite dal regolamento.
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Giurisprudenza e Prassi

COSTO DEL PERSONALE - IMPORTO A BASE DI GARA - OGGETTO DEL RIBASSO

ANAC DELIBERA 2016

Come affermato dalla giurisprudenza (TAR Piemonte sez. i n. 250 del 22 gennaio 2015), il costo del personale rientra nella rendicontazione della base d’asta su cui viene praticato il ribasso percentuale ottenuto dall’impresa e non va sottratto dal confronto concorrenziale.

La norma di cui all’art. 82 comma 3 bis del Codice va interpretata in senso sostanziale come finalizzata a ribadire “l’obbligo per le stazioni appaltanti di valutare la compatibilità delle scelte organizzative effettuate dal concorrente con la normativa concernente i minimi salariali contrattuali della manodopera”.

OGGETTO: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex art. 6, comma 7, lettera n) del d.lgs.163/2006 presentata da A S.r.l./Comune di B (FG). Procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara per l’affidamento di un appalto di “lavori di restauro dell’immobile comunale San Francesco”. Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso. Importo a base di gara eu. 175.219,17. S.A. Comune di B (FG).

PROCEDURE NEGOZIATE SEMPLIFICATE - DISCREZIONALITA’ NELLA FASE DI INDIVIDUAZIONE DELLE DITTE DA CONSULTARE

TAR LAZIO RM SENTENZA 2016

Risulta noto che, in relazione a procedure di affidamento di servizi, definite “semplificate”, l’orientamento pressoché unanime della giurisprudenza è nel senso del pieno riconoscimento dell’ampia discrezionalità dell’Amministrazione anche nella fase dell’individuazione delle ditte da consultare e, quindi, della negazione della sussistenza di un diritto o, comunque, di una valida pretesa in capo a qualsiasi operatore del settore ad essere invitato o, comunque, ammesso alla procedura, con le uniche limitazioni giuridiche costituite dalla selezione di almeno cinque soggetti e dal rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento (cfr., ex multis, C.d.S., Sez. III, 21 ottobre 2015, n. 4810; TAR Abruzzo, L’Aquila, Sez. I, 15 aprile 2015).

– COSTO DEL LAVORO – CONGRUITÀ DELL’IMPORTO A BASE DI GARA. (82.2 - 87.3.G)

ANAC DELIBERA 2015

E’ da ritenersi legittima la previsione di un importo a base di gara che tenga conto della media dei ribassi offerti in precedenti aggiudicazioni dello stesso servizio.

OGGETTO: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex art. 6, comma 7, lettera n) del d.lgs.163/2006 presentata da A/ B Procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara per l’affidamento in via temporanea del servizio di trasporto secondario di infermi dell’Azienda USL di Roma H di Albano laziale per un periodo di sei mesi. Importo a base di gara: euro 132.000,00 Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso.

COSTO DEL PERSONALE E OFFERTA ANORMALMENTE BASSA

ANAC PARERE 2015

È ammissibile un’offerta che si discosti dai costi medi del lavoro indicati nelle tabelle predisposte dal Ministero del lavoro purche' tale scostamento non sia eccessivo e sempre nel rispetto della necessaria osservanza delle retribuzioni salariali cosi' come stabilito in sede di contrattazione collettiva.

Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 presentata dalla B. – Procedura aperta per l’affidamento triennale del servizio accoglienza della Fondazione A.. Importo a base di gara euro: 500.300,00. S.A.: Fondazione A..

CRITERIO DEL PREZZO PIÙ BASSO – CONFORMITÀ DEL PRODOTTO A REQUISITI TECNICI MINIMI

ANAC PARERE 2015

La giurisprudenza, evidenzia come una fornitura da aggiudicarsi attraverso il criterio del prezzo piu' basso, ex art. 82 del d. lgs. 163/2006, richieda unicamente di accertare la conformita' del prodotto ai requisiti tecnici previsti al fine di assolvere efficacemente alle funzioni indicate (TAR Campania Napoli sez. V 29 aprile 2015 n. 2435).

Nel caso di specie, il disciplinare era chiaro nel prevedere che occorrevano l’offerta economica generata dal sistema e le schede tecniche; la scheda tecnica prodotta dall’istante recava un valore di memoria RAM inferiore al minimo richiesto e quindi non era conforme ai requisiti minimi.

E’ pertanto legittima l’esclusione della concorrente in quanto la procedura richiedeva unicamente di accertare la conformita' del prodotto ai requisiti tecnici minimi previsti e la scheda tecnica, la cui allegazione era espressamente richiesta dal disciplinare, recava un valore di memoria RAM inferiore al minimo richiesto.

OGGETTO: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex art. 6, comma 7, lettera n) del d.lgs.163/2006 presentata da C. S.r.l. – Fornitura in economia a cottimo fiduciario mediante MEPA di attrezzature scientifiche e informatiche di cui al progetto PON “Laboratorio di Navigazione e Macchine” – Importo a base di gara del Lotto 1: euro 67.230,00 - S.A. Istituto Statale d’Istruzione Secondaria Superiore A.-B. (CT)

OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA - MANCATA INDICAZIONE COSTO DEL PERSONALE - EFFETTI

ANAC PARERE 2015

La mancata indicazione nella documentazione di gara del costo del personale in una procedura da definirsi con il criterio dell’offerta economicamente piu' vantaggiosa non integra una violazione dell’art. 82, comma 3-bis, d.lgs. 163/2006 nella parte in cui prescrive che «Il prezzo piu' basso è determinato al netto delle spese relative al costo del personale», tale previsione essendo limitata alle sole gare al prezzo piu' basso.

OGGETTO: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex art. 6, comma 7, lettera n) del d.lgs. 163/2006 presentata da A S.r.l. – Procedura aperta per l’affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati, nettezza urbana ed affini - Importo a base di gara: euro 26.500.000,00 – Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente piu' vantaggiosa – S.A.: Comune di B

OFFERTA ECONOMICA - RIBASSO AL NETTO DEL COSTO DELLA MANODOPERA

ANAC PARERE 2015

Nel caso di specie il bando di gara poneva a base d’asta un importo per lavori di cui euro 53.980,88 quale incidenza della manodopera, e quindi era chiaro che tale costo doveva essere scorporato dal resto delle voci offerte; inoltre, al fine di individuare il ribasso offerto, non era richiesta dalla lex specialis la contabilizzazione delle migliorie; non è legittima percio' l’esclusione della ditta in quanto la valutazione del prezzo deve avvenire mediante lo scorporo del costo del personale dal resto delle voci indicate in sede di offerta dal concorrente.

OGGETTO: Istanze di parere per la soluzione delle controversie ex art. 6, comma 7, lettera n) del d.lgs.163/2006 presentate dalla S.A. e dall’V– Procedura aperta per l’esecuzione dei lavori di adeguamento degli edifici scolastici dell’I. C. di Castelcivita – Importo a base di gara: euro 230.423,88 - S.A. I

RIBASSO SULL’ELENCO PREZZI - MODIFICA QUANTITA’ PREVISTE - AMMISSIBILITA’

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2015

Il criterio di valutazione e selezione delle offerte del massimo ribasso “sull’elenco prezzi” ex art. 82, comma 2, lett. a), del codice dei contratti pubblici, consente una modifica delle quantita' previste dalla stazione appaltante, purche' chiaramente espresse (cfr. l’art. 119, comma 5, del regolamento di attuazione di cui al d.p.r. n. 207/2010); una simile facolta' deve a fortiori ritenersi ammessa nelle procedure di affidamento da aggiudicare con il metodo dell’offerta economicamente piu' vantaggiosa ex art. 83 d.lgs. n. 163/2006.

La modifica delle quantita' previste nel progetto a gara deve essere invece ammessa, laddove funzionali all’offerta di migliorie rispetto al progetto posto a base di gara, pena altrimenti l’appiattimento del confronto competitivo sulle caratteristiche tecniche dell’offerta, purche' queste migliorie non si traducano in una diversa ideazione dell’opera rispetto a quella progettata dalla stazione appaltante (come del resto ancora di recente chiarito da questa Sezione, nelle sentenze 27 marzo 2015, n. 1601 e 16 aprile 2014, n. 1923).

LA DETERMINAZIONE DEL COSTO DEL PERSONALE SPETTA AL CONCORRENTE

ANAC PARERE 2015

La determinazione del costo complessivo del personale spetta al singolo concorrente in base alla reale capacita' organizzativa di impresa che è funzione della libera iniziativa economica e imprenditoriale e come tale non puo' essere in alcun modo compressa mediante predeterminazioni operate ex ante; lo strumento per verificare il rispetto della normativa sul costo del personale è individuabile nell’istituto della verifica di congruita' dell’offerta ai sensi dell’art. 86, comma 3 d.lgs. 163/2006.

Oggetto: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 presentata dalla A– Procedura aperta per l’affidamento del servizio di sorveglianza edifici giudiziari di Messina – Importo a base di gara euro: 242.762,76 – S.A.: Comune di Messina.

IL COSTO DELLA MANODOPERA VIENE DETERMINATO DAL SINGOLO CONCORRENTE

ANAC PARERE 2015

La determinazione del costo complessivo del personale spetta al singolo concorrente in base alla reale capacita' organizzativa di impresa che è funzione della libera iniziativa economica e imprenditoriale e come tale non puo' essere in alcun modo compressa mediante predeterminazioni operate ex ante; lo strumento per verificare il rispetto della normativa sul costo del personale è individuabile nell’istituto della verifica di congruita' dell’offerta ai sensi dell’art. 86, comma 3 d.lgs. 163/2006; rientra nella discrezionalita' della stazione appaltante l’individuazione del criterio di aggiudicazione piu' adeguato in relazione alle caratteristiche dell’oggetto dell’appalto.

Oggetto: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 presentata dalla A – Procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara per l’affidamento del servizio di assistenza e sorveglianza alle prove concorsuali indette dalla Banca d’Italia – Importo a base di gara euro:196.000,00. S.A.: Banca d’Italia.

CRITERIO PREZZO PIU’ BASSO -PUNTUALE PREDETERMINAZIONE TUTTI ELEMENTI PROGETTUALI E TECNICI DA PARTE DELLA S.A.

TAR LAZIO RM SENTENZA 2015

E' noto e oramai generalmente riconosciuto che – ferma restando la discrezionalita' dell’Amministrazione nella scelta del metodo di aggiudicazione – il ricorso al criterio del prezzo piu' basso risulta ammissibile soltanto nelle ipotesi in cui la lex specialis, predeterminata al momento dell’indizione della gara, non lasci margini di definizione dei contenuti dell’appalto in capo all’iniziativa dell’impresa, predefinendo e descrivendo puntualmente tutti gli elementi progettuali e svolgendosi mediante operazioni in larga misura standardizzate, onde individuare in modo preciso le prestazioni e la concreta organizzazione del lavoro, con l’unica variabile costituita dal prezzo, rimesso all’offerta di ciascun offerente (cfr., tra le altre, TAR Lazio, Roma, Sez. I ter, 2 luglio 2012, n. 6015);in altri termini, in caso di offerta selezionata con il criterio del prezzo piu' basso le condizioni tecniche debbono risultare predeterminate in toto al momento dell’offerta e, dunque, alcuna rilevanza possono assumere e rivestire diverse definizioni dei contenuti dell’appalto, stabilite e rappresentate dalle concorrenti, atte a provocare e, dunque, comportare valutazioni equitative, afferenti profili di differenziazione che connotano le offerte presentate (cfr., tra le altre, TAR Calabria, Reggio Calabria, 23 maggio 2014, n. 213; TAR Sicilia, Catania, Sez. II, 1 luglio 2013, n. 1942);in sintesi, in presenza di gare con il sistema di scelta dell’offerta secondo il prezzo piu' basso è generalmente affermato e riconosciuto che la stazione appaltante debba limitarsi a verificare la conformita' dei servizi offerti rispetto alle caratteristiche tecniche indicate dal capitolato speciale d’appalto e, dunque, sia sostanzialmente abilitata a porre in essere un’attivita' connotata da “natura strettamente vincolata” (cfr. TAR Piemonte, Sez. I, 12 dicembre 2014, n. 1979).

AGGIUDICAZIONE AL NETTO DEL COSTO DEL PERSONALE

TAR LOMBARDIA SENTENZA 2015

La norma, inserita dall’art. 32, comma 7-bis, del d.l. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla l. 9 agosto 2013, n. 98, cosi' recita: “Il prezzo piu' basso è determinato al netto delle spese relative al costo del personale, valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale, delle voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello e delle misure di adempimento alle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”.

E’ stato, in proposito affermato che: “I minimi salariali contrattuali della manodopera costituiscono una voce economica rilevante ai fini della valutazione di congruita' dell'offerta, e si inseriscono quindi nell'ambito del procedimento di verifica dell'anomalia previsto dagli artt. 86 ss. del d.lgs. n. 163/2006. Al contrario, l'esclusione ex ante dal ribasso dell'importo del costo del lavoro collide con il principio di libera concorrenza. Invero, la predeterminazione non ribassabile del costo del personale non puo' tenere in considerazione ne' la diversa capacita' organizzativa di ogni partecipante (che incide sull'entita' del costo complessivo del personale), ne' la possibile difformita', a seconda delle caratteristiche e delle peculiarita' dell'impresa, delle norme inderogabili da applicare nell'individuazione dei salari minimi (TAR Sicilia, Palermo, III, 16.7.2014, n. 1882). Gli effetti distorsivi della concorrenza derivanti dallo scorporo, nel bando di gara, del costo del personale sono stati del resto puntualmente analizzati dall'Autorita' per la Vigilanza sui contratti pubblici nell'atto di segnalazione n. 2 del 19.3.2014 (laddove si evidenzia il rischio, derivante dall'interpretazione letterale dell'art. 82, comma 3 bis, del d.lgs. n. 163/06, di premiare le imprese meno efficienti dal punto di vista organizzativo o quelle che compensano con la voce di prezzo percepito a titolo di costo della manodopera i forti ribassi offerti sulle restanti voci di prezzo).

In linea con un'interpretazione dell'art. 82, comma 3 bis, del d.lgs. n. 163/06 rispettosa del principio di tutela della concorrenza si pongono l'art. 55 della direttiva 2004/18/CE e l'art. 57 della direttiva 2004/17/CE, laddove prevedono chiaramente che le imprese devono poter giustificare l'ammontare della propria offerta anche in relazione agli oneri riguardanti "il rispetto delle disposizioni relative alla protezione e alle condizioni di lavoro vigenti nel luogo in cui deve essere effettuata la prestazione".

In conclusione, per ovviare alle criticita' rilevate dall'Autorita' di Vigilanza nella citata segnalazione, l'art. 82, comma 3 bis, del d.lgs. n. 163/06 va inteso come circoscritto all'ambito di verifica di congruita' delle offerte (TAR Lazio, Roma, I ter, 26.9.2014, n. 10028), all'interno del quale non sarebbero comunque ammesse aprioristiche esclusioni delle offerte concretanti uno scostamento dai costi di manodopera predeterminati nel bando, stanti le predette norme comunitarie” (TAR Toscana, sez. I, 30 ottobre 2014, n. 1713).

COSTO DEL PERSONALE INFERIORE A QUELLO INDICATO NELLA LEX SPECIALIS DI GARA - EFFETTI

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2015

Dall’esame del combinato disposto degli artt. 82, comma 3-bis, 86, comma 3-bis, e 87, comma 3, del codice dei contratti pubblici si puo', inoltre, desumere che, se i costi del personale sono indicati come non ribassabili (in una gara da aggiudicare con il criterio del prezzo piu' basso), cio' non impedisce che, qualora l’impresa dimostri di poter sostenere (per tale voce di costo) oneri inferiori, possa comunque compensare, con le eventuali (dimostrate) relative economie, i costi da sostenere per le altre voci (o possa anche conseguire un utile maggiore).

Dall’esame delle suddette disposizioni si desume, infatti, che la non ribassabilita' del costo della manodopera, comporta la possibile indicazione nella lex specialis del costo del lavoro, quantificato sulla base della contrattazione collettiva nazionale di settore e dalle tabelle ministeriali (art. 82, comma 3-bis, e art. 86, comma 3-bis).

Poiche' i costi apprezzati dalla stazione appaltante sono peraltro costi medi, tipologici, che non vincolano tutte le imprese (diverse per natura, caratteristiche, agevolazioni e sgravi fiscali ottenibili), non possono non essere considerati, in sede di valutazione delle offerte, aspetti che riguardano le diverse imprese, con la conseguenza che ai fini della valutazione della migliore offerta si possa tenere conto anche delle possibili economie che le stesse possono conseguire (anche con riferimento al costo del lavoro), nel rispetto delle disposizioni di legge e dei contratti collettivi.

IL COSTO DEL PERSONALE ENTRA NEL CALCOLO DEL PREZZO PIÙ BASSO

TAR PIEMONTE TO SENTENZA 2015

L’art. 82 comma 3-bis del D. Lgs. n. 163/2006 (introdotto dall’art. 32 comma 7-bis del D.L. 21 giugno 2013 n. 6, c.d. “decreto del Fare”, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013 n. 98) dispone che “Il prezzo piu' basso è determinato al netto delle spese relative al costo del personale, valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale, delle voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello e delle misure di adempimento alle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”.

La norma ha la finalita' di assicurare che l’affidamento dei contratti pubblici avvenga nel pieno rispetto degli obblighi prescritti per la tutela dei diritti (retributivi e contributivi) dei lavoratori impiegati nell’esecuzione delle commesse pubbliche.

Si evidenzia l’incongruita' di un’interpretazione letterale della norma in questione che implichi lo scorporo del costo del personale dall’importo del prezzo offerto ai fini della valutazione in gara del prezzo piu' basso, e cio' in quanto se lo scorporo fosse effettuato “a monte” dalla stazione appaltante, determinando ex ante nel bando di gara il costo del personale e gli oneri della sicurezza aziendale per sottrarli al confronto competitivo, si determinerebbero plurime criticita', in particolare quella connessa alla difficolta' e, in certi casi, all’impossibilita' per la stazione appaltante di conoscere l’effettivo costo del personale della singola azienda, (..)se invece lo scorporo dovesse essere effettuato in sede di valutazione dell’offerta, decurtando dal prezzo complessivo offerto dal concorrente l’importo corrispondente al costo del personale e agli oneri della sicurezza aziendale, si determinerebbe un effetto totalmente distorsivo sulla procedura di gara, dal momento che l’aggiudicazione dovrebbe avvenire sulla base di un ribasso offerto relativamente a quote di prezzo differenti, derivanti dalla diversita' delle stesse,

La finalita' della norma è, come detto, quella di assicurare che l’affidamento dei contratti pubblici avvenga nel pieno rispetto degli obblighi prescritti per la tutela dei diritti retributivi e contributivi dei lavoratori impiegati nell’esecuzione delle commesse pubbliche.

In tale prospettiva, interpretata in senso sostanziale, la norma puo' essere letta come diretta ad affermare l’obbligo per le stazioni appaltanti di accertare la congruita' delle offerte sulla base della verifica della compatibilita' delle scelte organizzative effettuate dal concorrente con la normativa concernente i minimi salariali contrattuali della manodopera.

Conseguentemente, il ribasso offerto puo' essere giustificato, in fase di verifica dell’anomalia dell’offerta, da una organizzazione imprenditoriale piu' efficiente e dall’impiego di attrezzature che rendano il lavoro della manodopera piu' produttiva, ma tutelando nel contempo il costo del personale.

Secondo quest’ottica interpretativa, la norma in questione non intende sottrarre la componente del costo della manodopera alla quantificazione della base d’asta e al confronto concorrenziale, ma si limita a fissare delle regole da seguire in sede di sub-procedimento per la verifica di congruita' dell’offerta.

In definitiva:- l’importo da utilizzare per il confronto competitivo tra i concorrenti è il totale del prospetto di offerta, risultante dalla sommatoria dei prezzi unitari offerti, cui sono aggiunti i costi del personale e gli oneri della sicurezza aziendali;- in sede di verifica di congruita' dell’offerta, la stazione appaltante valutera' la sostenibilita' economica del ribasso anche in relazione alla tutela dei diritti inderogabili dei lavoratori, e per consentire tale verifica è prescritto che l’offerta indichi separatamente il costo del personale e gli oneri della sicurezza.

Tali conclusioni sono le stesse formulate sia dall’AVCP nel citato parere sia nel citato documento ITACA, laddove si legge che “il prezzo piu' basso offerto sara' dato dalla sommatoria del costo del personale, inteso come costo incomprimibile ovvero da non assoggettare a negoziazione, e il costo delle lavorazioni e forniture depurato dal costo del personale”.

ESECUZIONE LAVORI E ISCRIZIONE CASSA EDILE

ANAC PARERE 2015

Per quanto attiene all’obbligo di iscrizione alla Cassa Edile, nel far presente che l’iscrizione sussiste ipso facto per tutte le imprese aderenti al contratto collettivo degli edili, si precisa che, indipendentemente dal comparto di riferimento, le imprese che eseguono appalti di lavori pubblici sono anch’esse obbligate ad iscrivere i propri lavoratori alla Cassa edile territorialmente competente; (..) su caso simile con parere di precontenzioso n. 83 del 2012 si è stabilito in ordine al necessario possesso da parte dell’impresa concorrente dell’iscrizione presso la Cassa Edile anteriormente all’aggiudicazione definitiva e quindi il possesso del requisito prima della stipula del contratto essendo possibile effettuare il previsto adempimento nelle more dell’aggiudicazione definitiva;

(..) con riferimento alla non completezza ed esaustivita' della specificazione degli oneri di sicurezza aziendale riportati nell’offerta presentata dalla A. S.r.l., la medesima concorrente risulta aver reso la propria dichiarazione, ai sensi dell’art. 82, comma 3 bis d.lgs. 163/2006 secondo quanto previsto dalla lex specialis ( punto 5.b –offerta economica) sulla scorta delle voci descritte nel computo metrico predisposto dalla stazione appaltante;(..) pertanto, che nel caso di specie non ricorre la fattispecie di mancata indicazione degli oneri di sicurezza aziendali essendo gli stessi stati quantificati dalla concorrente secondo gli indicatori forniti dalla stazione appaltante nel computo metrico, con la conseguenza che l’offerta non puo' ritenersi incompleta;

Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 presentata dall’impresa B. di B. – Procedura in economia per l’appalto integrato di progettazione ed esecuzione per manutenzione edile e impiantistica manufatti vari – Catania-Sigonella – Importo a base di gara euro 112.259,92 – S.A.: C. C..

Esecuzione lavori e iscrizione Cassa Edile.

L’impresa concorrente aggiudicataria in via provvisoria che risulti non in regola con l’iscrizione presso la Cassa Edile puo' dimostrare il possesso del necessario requisito prima della stipula del relativo contratto essendo possibile effettuare il previsto adempimento nelle more dell’aggiudicazione definitiva.

Indicazione oneri sicurezza aziendali.

Non puo' ritenersi offerta incompleta l’ipotesi in cui la concorrente abbia quantificato gli oneri di sicurezza aziendali, secondo gli indicatori forniti dalla stazione appaltante nel computo metrico.

IMPORTO A BASE D’ASTA – CRITERIO DEL PREZZO PIÙ BASSO

ANAC PARERE 2014

La stazione appaltante definisce l’importo dell’appalto per il quale intende procedere mediante una stima del relativo valore complessivo e successivamente valuta la congruita' delle offerte presentate e nel caso di offerte anormalmente basse procede con la relativa verifica, tenendo conto del giusto equilibrio tra la promozione della concorrenza e la legittima compressione del costo del lavoro.

La misura del prezzo a base d'asta non implica una mera scelta di convenienza e opportunita', ma una valutazione alla stregua di cognizioni tecniche quali, ad esempio, l’andamento del mercato nel settore di cui trattasi, il numero di dipendenti che devono essere impiegati, il rapporto qualita'-prezzo per ogni servizio e/o prodotto, con la conseguenza che ogni valutazione sul punto va rimessa alla stazione appaltante.

A tale riguardo, si consideri che il Codice dei contratti non detta alcuna disposizione sul procedimento di fissazione del prezzo da parte della stazione appaltante, limitandosi – nella disciplina della verifica delle offerte anomale – a disporre che “ le stazioni appaltanti sono tenute a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro” (art. 86). Pertanto, da un’interpretazione sistematica della norma, appare evidente che la stessa non incide sul procedimento di individuazione del prezzo a base d’asta, trattandosi di norma sulla congruita' dell’offerta. Si deve ritenere, infatti, che la conseguenza – nel caso di un bando con prezzo incongruamente determinato – consistera' nella gara deserta o in offerte non seriamente sostenibili.

Quanto sopra per affermare che non sussiste base normativa perche' l’Autorita' possa valutare la congruita' del prezzo a base d’asta.

Tuttavia, nel caso di specie, sulla base degli atti disponibili e delle puntuali osservazioni formulate dalla stazione appaltante, appare che l’Agenzia B.-ER Regione Emila Romagna, in ordine alla predisposizione degli atti di gara, abbia compiuto una adeguata valutazione per cio' che concerne la definizione degli importi posti a base d’asta per i diversi lotti.

Oggetto: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 presentata da A. A. - (Fornitura di ausili per disabili) - Importo a base d’asta euro 12.637.666,50 - Criterio di aggiudicazione prezzo piu' basso - S.A.: Agenzia B.-B..

Importo a base d’asta – Criterio del prezzo piu' basso - Verifica delle offerte anormalmente basse.

La stazione appaltante definisce l’importo dell’appalto per il quale intende procedere mediante una stima del relativo valore complessivo. La misura del prezzo a base d'asta non implica una mera scelta di convenienza e opportunita', ma una valutazione alla stregua di cognizioni tecniche quali, ad esempio, l’andamento del mercato nel settore di cui trattasi, il numero di dipendenti che devono essere impiegati, il rapporto qualita'-prezzo per ogni servizio e/o prodotto, con la conseguenza che ogni valutazione sul punto va rimessa alla stazione appaltante. Successivamente puo' valutare la congruita' delle offerte presentate e, nel caso di offerte anormalmente basse, procedere con la relativa verifica.

Artt. 29, 82, 89, comma 3 d.lgs 163/2006.

COSTO DEL PERSONALE - LEGITTIMA RICHIESTA AL CONCORRENTE - LO INDICA IN GARA

ANAC PARERE 2014

Con riferimento alla determinazione dei costi relativi al personale da parte delle aziende invece che della stazione appaltante, con l’Atto di Segnalazione n. 2 del 19 marzo 2014 gia' erano stati evidenziati i risvolti problematici che presenta la norma, che consente di prospettare due strade interpretative: quella secondo cui la valutazione del prezzo debba avvenire scorporando il costo del personale dal resto delle voci indicate in sede di offerta dal concorrente, perche' potrebbe avere un effetto distorsivo sulle gare d’appalto; quella secondo cui, il costo del personale, come quello relativo alla sicurezza, debbano essere determinati ex ante nel bando di gara dalla stazione appaltante, per sottrarli al confronto competitivo gia' solo per l’impossibilita' per la stazione appaltante di conoscere l’effettivo costo del personale.

Come gia' espresso da questa Autorita' nel parere di precontenzioso n. 26 del 5 agosto 2014, cui si rinvia per una piu' ampia trattazione della questione, a fronte delle due possibili diverse interpretazioni dell’art. 82, comma 3-bis, d.lgs. 163/2006, il costo complessivo del personale, per ciascun concorrente, è da ritenere che si determini in base alla reale capacita' organizzativa d’impresa, che è funzione della libera iniziativa economica e imprenditoriale e, come tale, non puo' essere in alcun modo compressa mediante predeterminazioni operate ex ante. Infatti, la predeterminazione del costo complessivo del personale puo' diventare un sovrapprezzo erogato all’aggiudicatario ovvero per le ipotesi di eventuale sottostima operata dalla stazione appaltante, una penalizzazione. Quindi, la valutazione del prezzo deve avvenire mediante lo scorporo del costo del personale dal resto delle voci indicate in sede di offerta dal concorrente, in quanto il prezzo piu' basso scaturisce proprio dall’offerta prospettata da quest’ultimo cui compete la definizione puntuale del costo della manodopera che lo stesso stima di dover sopportare in ragione della tipologia dell’opera in appalto.

In conclusione, sulla base della norma in esame che non specifica se i costi del personale debbano essere predeterminati dalle imprese partecipanti alla procedura di gara oppure dalla stazione appaltante, l’indirizzo di questa Autorita' è nel senso che la scelta concreta compiuta dalla stazione appaltante di onerare i concorrenti della definizione del costo del personale sia conforme alla normativa del codice dei contratti.

OGGETTO: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del d.lgs. 163/2006 presentata dalla S S.r.l. – Procedura aperta per l’affidamento dei lavori di Manutenzione e ripristino urgenti dei dispositivi di ritenuta, attenuatori d’urto e recinzioni dell’autostrada A7 Milano – Serravalle, Raccordo Berenguardo – Pavia e Tangenziale di Pavia – Criterio di aggiudicazione: prezzo piu' basso – Importo a base di gara: euro 1.750.000,00 – S.A.: M S.p.A.

INDICAZIONE MANODOPERA NON SOGGETTA A RIBASSO

ANAC PARERE 2014

Giova richiamare quanto formulato con l’atto di segnalazione A.V.C.P. n. 2 del 19.03.2014.

In particolare, a fronte di due possibili diverse interpretazioni proprio dell’art. 82, comma 3-bis del d.lgs. n. 163/2006, l’una che riconosce all’impresa l’onere di indicare separatamente nella propria offerta economica le voci di costo relative al personale, l’altra secondo cui tale voce di costo, come quella relativa alla sicurezza, debba essere determinata ex ante nel bando di gara dalla stazione appaltante, per sottrarle al confronto competitivo, si è osservato che il costo complessivo del personale, per ciascun concorrente, è da ritenere che si determini in base alla reale capacita' organizzativa d’impresa che è funzione della libera iniziativa economica e imprenditoriale e come tale non puo' essere in alcun modo compressa mediante predeterminazioni operate ex ante. Infatti, una quantificazione predeterminata del costo del personale offre maggiori profili di criticita' se si pensa, ad esempio, che in alcuni lavori e in alcuni servizi, l’eccessiva incidenza del costo del personale determinerebbe la sottrazione al ribasso di una quota rilevante di prezzo, con la conseguenza che il rilancio competitivo avverrebbe su una quota molto ridotta dello stesso e le imprese presenterebbero ribassi maggiori al crescere della loro produttivita'; e ancora, un conto è il costo del personale unitario (orario, settimanale, mensile o comunque periodico in relazione ai diversi contratti di lavoro), altro è il costo complessivo, dato dalla somma dei prodotti tra i costi unitari dei singoli lavoratori per il tempo impiegato da ciascuno di essi. Il primo costo (unitario), pur con tutte le difficolta' legate all’effettiva conoscenza dei CCNL applicati con riferimento alle specifiche lavorazioni e/o servizi, puo' essere predeterminato in misura piu' o meno ragionevole (tenendo conto, comunque, delle difficolta' connesse alla diversita' dei contratti applicati dalle aziende pur dello stesso settore; alla diversita' dei minimi salariali in ragione della dimensione aziendale e delle specificita' della contrattazione aziendale, difficilmente nota ex ante alla s.a.); il secondo puo' essere frutto solo di mere ipotesi che prescindono dalla reale organizzazione dell’impresa che poi si aggiudichera' l’appalto, dalla disponibilita' dei suoi mezzi, dalla logistica e dalle modalita' costruttive dalla stessa impiegate.

Proprio in ragione di quanto sopra osservato, la predeterminazione del costo complessivo del personale, stante tutte le difficolta' illustrate, rischia di diventare un sovrapprezzo erogato all’aggiudicatario, in taluni casi, ovvero, per le ipotesi di eventuale sottostima operata dalla stazione appaltante, una penalizzazione. In entrambe le ipotesi si avrebbe l’effetto contrario a quello che la norma si prefigge di realizzare.

Pertanto, la valutazione del prezzo deve avvenire mediante lo scorporo del costo del personale dal resto delle voci indicate in sede di offerta dal concorrente, in quanto il prezzo piu' basso scaturisce proprio dall’offerta prospettata dal concorrente e, quindi, compete al concorrente la definizione puntuale del costo della manodopera che lo stesso stima dover sopportare in ragione della tipologia dell’opera in appalto.

Altresi' si ritiene che lo strumento per verificare il rispetto della normativa sul costo del personale è individuabile nell’istituto della verifica di congruita' dell’offerta, condotta dalla stazione appaltante ai sensi dell’art. 86, comma 3 del d.lgs. n. 163/2006.

COSTO DEL PERSONALE- OFFERTA

ANAC PARERE 2014

In una gara aggiudicata col criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82 D. Lgs. n.163/2006, il costo del personale, da sostenere in ragione della tipologia dell’opera in appalto, deve essere stimato dal concorrente e non determinato ex ante dalla stazione appaltante, (cfr. AVCP atto di segnalazione n. 2 del 19.03.2014), essendo espressione della reale capacità organizzativa d’impresa, e la valutazione del prezzo deve avvenire scorporando il costo del personale dal resto delle voci indicate in sede di offerta dal concorrente. Pertanto, è legittima l’esclusione dalla gara dell’impresa che abbia formulato la propria offerta economica non evidenziando le spese relative al costo del personale, così come indicato nel disciplinare di gara.

OGGETTO: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex art. 6, comma 7, lettera n) del d.lgs. n. 163/2006 presentata dall’impresa D. Geom. D. – “Lavori di realizzazione del fabbricato della facoltà di medicina comparto 10 nel C.U. di S. B. in A.”Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso - Importo a base di gara euro 1.254.000,00 - S.A.: Università degli Studi di A..

Art. 82, comma 3 bis del d.lgs. n. 163/2006 – Costo del personale.

ALLEGATO IIB - INDICAZIONE COSTO PERSONALE E COSTI SICUREZZA - NON IMMEDIATA APPLICABILITA'

AVCP PARERE 2014

Per i “servizi esclusi” di cui all’Allegato II-B, l’obbligo di specificare a pena d’esclusione gli oneri della sicurezza nell’offerta economica neppure potrebbe farsi discendere automaticamente dall’art. 26, comma 6, del D.Lgs. n. 81 del 2008, il quale si limita a prescrivere che gli enti aggiudicatori, nella predisposizione degli atti di gara e nella valutazione dell’anomalia delle offerte, valutino l’adeguatezza del valore economico rispetto al costo del lavoro e della sicurezza. E’ ben vero che gli oneri aziendali, secondo la norma richiamata, devono essere indicati e risultare congrui rispetto all’entita' ed alle caratteristiche dei lavori, dei servizi e delle forniture, ma non vi è l’espressa previsione che tale importo debba essere dichiarato dai partecipanti alla gara, a pena d’esclusione, all’interno dell’offerta economica.

Ad identica conclusione la giurisprudenza è pervenuta in relazione all’indicazione del costo del personale non assoggettabile a ribasso, resa obbligatoria gia' ai sensi dell’art. 81, comma 3-bis,del Codice (cfr. Cons. Stato, sez. V, 6 agosto 2012 n. 4510). La previsione, come è noto, è stata dapprima abrogata ad opera dell’art. 44 del D.L. n. 201 del 2011 e, da ultimo, sostanzialmente reintrodotta per le sole gare da aggiudicare al massimo ribasso, con il nuovo comma 3-bis dell’art. 82 del Codice, aggiunto dal D.L. n. 69 del 2013, che oggi cosi' dispone: “il prezzo piu' basso è determinato al netto delle spese relative al costo del personale, valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale, delle voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello e delle misure di adempimento alle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro” (si veda, sulle relative problematiche interpretative: A.V.C.P., atto di segnalazione n. 2 del 19 marzo 2014).

Nel caso di specie, sebbene l’appalto rientri nel novero dei “servizi esclusi”, l’art. 3 della lettera d’invito ha individuato il corrispettivo globale a base d’asta (euro 21.832,00 per tre anni) e, al suo interno, il costo del lavoro non assoggettabile a ribasso (euro 16.002,00). L’art. 4 del capitolato d’appalto ha poi quantificato l’importo degli oneri di sicurezza interferenziali non soggetti a ribasso (nella misura di euro 550,00).

E se, da un lato, l’art. 6 della lettera d’invito ha consentito ai concorrenti di offrire un ribasso percentuale unico riferito all’importo totale a base di gara, dall’altro, l’art. 7 – punto 19 della lettera d’invito ha parimenti obbligato i concorrenti, a pena d’esclusione, a dichiarare “i costi della sicurezza della Ditta per l’esecuzione del servizio oggetto dell’appalto di cui all’art. 87, comma 4, del D.Lgs. n. 163/2006 e dell’art. 26 della L. n. 81/2009 (cosi' detti costi interni)”.

Pertanto, la stazione appaltante si è autovincolata all’applicazione delle norme vigenti del Codice che impongono lo scorporo del costo della manodopera, nella lex specialis di gara e nelle offerte economiche, e che obbligano i concorrenti a quantificare immediatamente l’importo degli oneri di sicurezza aziendale.

Oggetto: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentata dalla M. s.r.l. – “Servizi di vigilanza ispettiva e videosorveglianza degli uffici dell’I.”– importo a base d’asta euro 21.832,00 – S.A.: I..

COSTO DEL LAVORO

AVCP ATTO DI SEGNALAZIONE 2014

Disposizioni in materia di costo del lavoro negli appalti pubblici di cui all’art. 82, comma 3-bis del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163

OFFERTA ESPRESSA IN TERMINI DI PREZZI UNITARI

AVCP PARERE 2014

L’indicazione dei prezzi unitari costituisce un elemento essenziale dell’offerta, come è desumibile dall’art. 119, del d. P.R. n. 207/2010. In nessun caso è consentito alla Commissione, ai fini dell'aggiudicazione, di modificare il contenuto sostanziale delle offerte presentate dalle imprese concorrenti, essendo queste manifestazione della loro liberta' contrattuale (cfr. Avcp Parere di Precontenzioso n. 166 del 23 settembre 2010) mentre - ex art. 90, commi 2 e 7- sono al piu' ammissibili correzioni di errori materiali nella compilazione dell'offerta, rilevabili ictu oculi (cfr. TAR Lazio Roma, sez. III, 23 giugno 2006, n. 5092).

Oggetto: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentata dalla Societa' B.. srl – “Procedura aperta per l’appalto dei lavori di manutenzione straordinaria di Via Pollione, Via Stradonetto, Via Salaria Vecchia e Strada del Palazzo – I° stralcio” – Data di pubblicazione del bando: 9.4.2013 – Criterio di aggiudicazione: prezzo piu' basso – Importo a base d’asta: euro 216.426,26 – S.A.: Comune di A..

Art. 119 D.P.R. n. 207/2010. Indicazione del ribasso percentuale in lettere e cifre.

RAGIONEVOLEZZA DEL CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE PRESCELTO

AVCP PARERE 2013

La scelta discrezionale tra il criterio di aggiudicazione del prezzo piu' basso o dell’offerta economicamente piu' vantaggiosa viene operata sulla base alle caratteristiche dell’appalto, avendo di mira unicamente la garanzia della libera concorrenza e la selezione della migliore offerta (cfr. Corte di Giustizia C.E. sent. 7 ottobre 2004, in causa C- 247/02, Cons. St. Sez. Sez. VI, 3 giugno 2009, n. 3404).

Qualora la stazione appaltante decida di aggiudicare una gara secondo il criterio del prezzo piu' basso, la discrezionalita' di cui essa gode nella scelta del contraente si dirige esclusivamente verso l’elemento economico, senza particolare attenzione alla affidabilita' complessiva del servizio (cfr. T.A.R. Puglia Lecce, Sez. I, 15/01/2009, n. 64). Cio' in quanto l’obiettivo perseguito dall’amministrazione è quello di acquisire, la prestazione richiesta, con il minor onere economico, secondo principi di proporzionalita'. Ferma restando tale discrezionalita', il ricorso al criterio del prezzo piu' basso puo' essere ammesso nelle ipotesi in cui la lex specialis non lascia margini di definizione dei contenuti dell’appalto in capo all’iniziativa dell’impresa, predefinisce e descrive puntualmente tutti gli elementi progettuali, si svolge mediante operazioni in larga misura standardizzate ed individua in modo preciso il complesso delle prestazioni e la concreta organizzazione del lavoro, sicche' l’unica variabile è costituita dal prezzo, rimesso, appunto, all’offerta di ciascun concorrente.

Oggetto: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentata dal Comune di A. (VE) – “Procedura negoziata per l’affidamento tramite cottimo fiduciario ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006 del servizio denominato “La X.” – Criterio di aggiudicazione: prezzo piu' basso – Importo annuale a base di gara: euro 13.500,00 – S.A.: Comune di A..

Articoli 81 e 82 del D.Lgs. n. 163/2006 – Ragionevolezza del criterio di aggiudicazione prescelto.

COSTO MANODOPERA OFFERTA PREZZI UNITARI

COMMISS. DELEGATO CIRCOLARE 2013

Determinazione del prezzo piu' basso al netto delle spese relative al costo del personale. (Art. 82, comma 3-bis, del Codice dei contratti pubblici)

CRITERIO DEL PREZZO PIU' BASSO - VALUTAZIONE DELLE SPECIFICHE TECNICHE

AVCP PARERE 2013

Oggetto: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentata dalla A SpA – “Procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro di durata quadriennale, con un solo operatore economico per ciascun lotto funzionale, per la fornitura di letti e di arredi sanitari, in 6 lotti, per varie UU.OO. dell’ASP di B. Lotto 3 CIG 4478646797” – Data di pubblicazione del bando: 3.8.2012 – Criterio di aggiudicazione: prezzo piu' basso – Importo a base d’asta: euro 1.828.200,00 – S.A.: Azienda Sanitaria Ospedaliera Provinciale di B.

La Commissione di gara, nello svolgimento dei suoi compiti, puo' fornire anche chiarimenti sulle eventuali clausole ambigue contenute nelle disposizioni di gara e puo' anche valutare la possibile equivalenza delle soluzioni tecniche proposte dalle imprese partecipanti, ai sensi dell’art. 68 del Codice dei contratti pubblici, ma non puo' modificare le disposizioni dettate per lo svolgimento della gara e non puo' quindi ammettere alla gara imprese che hanno proposto soluzioni tecniche che non rispettano i requisiti minimi che erano stati richiesti dalla lex specialis della gara.

Dunque, anche se il criterio di aggiudicazione nella specie adottato era quello del prezzo piu' basso e quand’anche il prezzo offerto dall’istante fosse stato inferiore a quello della aggiudicataria controinteressata, la Commissione non avrebbe potuto prenderlo in considerazione per la ragione che il comodino oggetto di offerta non era conforme alle caratteristiche tecniche volute dalla lex specialis di gara.

RIBASSO SUI LISTINI UFFICIALI - ILLEGITTIMITA'

AVCP PARERE 2012

L’Autorita' condivide l’orientamento gia' espresso dalla giurisprudenza amministrativa su fattispecie pressoche' identica, nel senso che la formulazione delle offerte economiche con riferimento al listino di un determinato produttore determina una potenziale alterazione del confronto concorrenziale ed una lesione della par condicio (cfr. Cons. Stato, sez. V, 6 ottobre 2003 n. 5896, alla cui ampia motivazione di rinvia).

In questo modo, infatti, si finisce per attribuire un ingiustificato vantaggio competitivo alle imprese partecipanti che offrono ricambi originali (in virtu' di rapporti contrattuali di esclusiva con la casa produttrice), gravando invece gli altri concorrenti (quelli, cioè, che si avvalgano della facolta' riconosciuta dalla lex specialis di gara e propongano la fornitura di ricambi equivalenti) di un onere aggiuntivo che li costringe ad una difficoltosa operazione di conoscenza del listino di riferimento, di individuazione in questo delle voci corrispondenti dei ricambi oggetto dell’offerta e di conseguente articolazione della propria offerta economica, su parametri riferiti a prodotti aventi caratteristiche tecniche diverse da quelli equivalenti, cosi' esponendoli, in definitiva, alle revisioni dei prezzi ed a tutte le altre possibili variazioni del listino che verranno decise, nel corso dell’esecuzione dell’appalto, da un’impresa produttrice concorrente, in violazione delle fondamentali regole poste a presidio della concorrenza.

Clausole cosi' strutturate si rivelano idonee ad alterare la posizione paritaria dei partecipanti alla gara, determinando contestualmente vantaggi e svantaggi in relazione ad un’opzione presupposta (la fornitura di ricambi originali od equivalenti) ammessa come indifferente dallo stesso bando di gara, cosi' pregiudicando il corretto svolgimento del confronto concorrenziale e vanificando, nella sostanza, l’obiettivo di tutela proprio del divieto legale di specifiche tecniche predeterminate.

Oggetto: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentata da E.– “Fornitura di ricambi per autobus” – Criterio di aggiudicazione: prezzo piu' basso – importo a base d’asta:euro 1.460.000,00 – S.A.:A.

INDETERMINATEZZA OGGETTO DELL'APPALTO - EFFETTI

TAR LAZIO SENTENZA 2012

L’Amministrazione avrebbe dovuto esplicitare i singoli elementi costituenti l’offerta stabilendoli in modo puntuale, anziche' rimetterli alla disponibilita' delle imprese partecipanti alla gara, allo scopo di consentire una paritaria competizione sul prezzo partendo da elementi certi.

In sostanza, è onere dell'amministrazione, anche in forza degli artt. 82, 72 e 68 del D.lgs. n. 163/2006, fornire (in modo chiaro, comprensibile e completo) i singoli elementi costituenti l'offerta al fine di consentire alle imprese che intendono partecipare alla gara di valutare correttamente la convenienza economica della fornitura del servizio richiesto e di partecipare alla gara in posizione di parita' rispetto agli altri concorrenti.

Le omissioni in cui è incorsa l'amministrazione appaltante hanno lasciato i concorrenti in una situazione di incertezza e hanno comportato la presentazione di offerte difformi tra loro con riferimento agli elementi essenziali che contraddistinguono il servizio messo a gara.

Ognuno dei concorrenti ha, infatti, fornito un proprio piano di impresa (diverso sia nel monte ore di erogazione del servizio, che nel numero dei dipendenti impiegati) cosicche' il ribasso proposto non è confrontabile in quanto correlato a prestazioni quantitativamente e qualitativamente diverse.

Di qui l'impossibilita' di effettuare una comparazione tra le offerte sulla base del solo ribasso offerto (unico elemento che avrebbe dovuto differenziarle) con conseguente illegittimita' dell'aggiudicazione.

OFFERTA PREZZI UNITARI - DETERMINAZIONE PREZZO COMPLESSIVO

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2012

La Commissione non ha modificato il contenuto sostanziale dell’offerta, espressione della volonta' negoziale degli offerenti, ma ha solo provveduto alla correzione di evidenti (ed oggettivi) errori di calcolo nella determinazione del prezzo complessivo. La Commissione, infatti, resasi conto che gli stessi partecipanti, dopo aver indicato il prezzo unitario delle prestazioni richieste, avevano indicato un numero erroneo di prestazioni (non corrispondente al numero richiesto dalla stazione appaltante), e che, moltiplicando tale numero (erroneo) per il prezzo unitario da loro offerto, avevano indicato un prezzo complessivo, per molte delle prestazioni, che non poteva corrispondere al prezzo del servizio richiesto, ha ritenuto, per valutare le offerte sulla base dell’effettivo costo che l’amministrazione avrebbe poi dovuto sostenere nell’espletamento del servizio, di procedere, con un semplice calcolo effettuato con una tabella “excel”, alla determinazione degli effettivi costi complessivi delle singole prestazioni e poi alla determinazione del costo totale del servizio.

A cio' si deve aggiungere che la decisiva rilevanza nell’offerta dei prezzi unitari risulta coerente con la tipologia delle prestazioni oggetto della gara.

Infatti, l’importo posto a base di gara è espressione di una stima effettuata sui prevedibili costi del servizio/fornitura. Ma è evidente che il costo effettivo non puo' che dipendere dal numero delle prestazioni effettivamente necessarie e richieste (nella specie dipendente dal numero necessariamente variabile dei pazienti e dei sanitari delle singole strutture sanitarie).

Il prezzo complessivo dell’offerta dipende, quindi, necessariamente dalla moltiplicazione dei singoli prezzi unitari per il numero delle prestazioni richieste e dalla successiva somma degli importi dei totali delle diverse prestazioni di cui si compone l’offerta.

CRITERIO DEL PREZZO PIÙ BASSO – PERCENTUALE DI SCONTO – NON MODIFICABILE

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2012

Nelle gare al prezzo piu' basso il dato di cui si deve tenere è costituito dalla percentuale di sconto e alla Commissione non sono consentite correzioni della stessa(cfr. CS, VI, 6 luglio 2006, n. 4276).

FFSS: LINEE GUIDA APPLICAZIONE OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA

AVCP DELIBERAZIONE 2011

Linee guida per lapplicazione dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa nell'ambito dei contratti di servizi e forniture.

VIETATA LA CLAUSOLA CHE IMPONE L'INCLUSIONE DELL'IVA NELL'IMPORTO OFFERTO

AVCP DELIBERAZIONE 2011

OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di mediazione

COMMENTO: Il Consiglio ritiene che la clausola che prescrive alle partecipanti ad una gara d’appalto di includere l’IVA nell’importo offerto non possa ritenersi conforme all’art. 82 del codice dei contratti nonche' ai principi di cui all’art. 2, in quanto idonea ad alterare la par condicio.

SCELTA CRITERIO AGGIUDICAZIONE - RISPETTO PRINCIPIO LIBERA CONCORRENZA - SINDACABILITA' DEL CRITERIO

AVCP PARERE 2011

Come affermato dalla giurisprudenza piu' recente (Cfr. Cons. Stato, Sez. V, 3 dicembre 2010 n. 8408), rientra nei poteri discrezionali dell'amministrazione appaltante operare la scelta del criterio di aggiudicazione del prezzo piu' basso o dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa in base alle caratteristiche dell'appalto, avendo di mira unicamente la garanzia della libera concorrenza e la selezione della migliore offerta (Corte di Giustizia C.E. sent. 7 ottobre 2004, in causa C- 247/02, Cons. St. Sez. IV, 23 settembre 2008, n.4613, Sez. VI, 3 giugno 2009, n. 3404). Da tale principio discende la sindacabilita' del criterio prescelto solo in caso di manifesta illogicita', inadeguatezza o travisamento.

Pertanto, è da considerare manifestamente illogica la scelta del criterio del prezzo piu' basso quando la legge di gara attribuisca rilievo ad aspetti qualitativi variabili dell'offerta, in riferimento al particolare valore tecnologico delle prestazioni, al loro numero, al livello quantitativo e qualitativo dei servizi di formazione del personale e di manutenzione delle apparecchiature. In questi casi, la pluralita' di elementi presi in considerazione dalla lex specialis si pone in contrasto con la caratteristica unicita' del criterio del prezzo piu' basso comportando la violazione degli articoli 81 e 82 del D. Lgs. n. 163 del 2006.

Oggetto: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7 lettera n), del D.Lgs. n. 163/2006 presentata dall’A – Gara per l’affidamento dei servizi di verifica della progettazione preliminare e definitiva e della verifica-validazione del progetto esecutivo relativo ai lavori di realizzazione della nuova sede centrale del Corpo Regionale dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile nel Comune di Pollen - Importo a base d’asta € 265.000,00 - S.A.: Regione Autonoma Valle d’Aosta.

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE - DIFFERENZE ED EFFETTI

TAR PUGLIA BA SENTENZA 2011

Il criterio dell’offerta economicamente piu' vantaggiosa implica la necessita' per il seggio di gara di compiere valutazioni tecnico-discrezionali in ordine alla bonta' delle offerte, valutazioni che sono viceversa precluse nel caso in cui la legge di gara preveda il criterio “automatico” di aggiudicazione del prezzo piu' basso.

Conseguentemente la cd. “normalizzazione” delle offerte operata nella presente fattispecie dalla Commissione di gara rappresenta una non dovuta valutazione tecnico-discrezionale, sul piano qualitativo e quantitativo, delle offerte proposte che in base alla lex specialis di gara andavano considerate unicamente alla luce del parametro del prezzo piu' basso.

A tal riguardo, si rammenta che il criterio dell’offerta economicamente piu' vantaggiosa e quello del prezzo piu' basso costituiscono sistemi di aggiudicazione ontologicamente distinti, si' da comportare una differente disciplina di gara, la quale trova giustificazione nel fatto che l’applicazione del criterio dell’offerta economicamente piu' vantaggiosa implica - come detto - l’esercizio di un adeguato potere di scelta tecnico-discrezionale, mentre al criterio del prezzo piu' basso consegue una scelta di carattere sostanzialmente automatico da effettuare mediante il mero utilizzo dei tassativi parametri prescritti dal lex specialis di gara.

CALCOLO DEL C.D. "TAGLIO DELLE ALI" IN CASO DI RIBASSI IDENTICI

AVCP PARERE 2011

Per determinare correttamente la soglia di anomalia si devono eseguire, nell’ordine, le seguenti operazioni: “a) si forma l'elenco delle offerte ammesse disponendole in ordine crescente dei ribassi; b) si calcola il dieci per cento del numero delle offerte ammesse e lo si arrotonda all'unita' superiore; c) si accantona in via provvisoria un numero di offerte, pari al numero di cui alla lettera b), di minor ribasso nonche' un pari numero di offerte di maggior ribasso (cosiddetto taglio delle ali); d) si calcola la media aritmetica dei ribassi delle offerte che restano dopo l'operazione di accantonamento di cui alla lettera c); e) si calcola - sempre con riguardo alle offerte che restano dopo l'operazione di accantonamento di cui alla lettera c) - lo scarto dei ribassi superiori alla media di cui alla lettera d) e, cioè, la differenza fra tali ribassi e la suddetta media; f) si calcola la media aritmetica degli scarti e cioè la media delle differenze; qualora il numero dei ribassi superiori alla media di cui alla lettera d) sia pari ad uno la media degli scarti si ottiene dividendo l'unico scarto per il numero uno; g) si somma la media di cui alla lettera d) con la media di cui alla lettera f); tale somma costituisce la soglia di anomalia.”

Ebbene, con specifico riferimento all’aspetto in rilievo nel caso di specie, vale a dire l’individuazione delle “ali” da accantonare in via provvisoria, come 10%, arrotondato all’unita' superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, il tenore letterale del citato art. 86, comma 1 del D.Lgs. n. 163/2006 induce a ritenere che il legislatore abbia inteso fare riferimento al numero delle offerte, prese distintamente nei loro singoli valori (ossia in senso assoluto), e non alle offerte come espressione del ribasso percentuale in esse contenuto (ossia in senso relativo), per cui non puo' valere a modificare tale numero la circostanza, invero casuale ai fini in esame, della coincidenza del ribasso offerto. Pertanto, le offerte aventi il medesimo ribasso percentuale vanno, in generale, considerate singolarmente e non gia' unitariamente come unica offerta (c.d. blocco unitario).

In tal senso depone anche il piu' recente e condivisibile indirizzo giurisprudenziale (Cons. Stato, Sez. V. 15 ottobre 2009, n. 6323, citato anche dalle imprese controinteressate) secondo cui “Per dato letterale e logico, in via generale in dette operazioni vengono in rilievo le offerte, alle quali fa riferimento il legislatore, a prescindere dalla entita' dei ribassi in esse contenuti (cd. criterio assoluto). In particolare non vi sono elementi dai quali, come regola generale, possa desumersi che in caso di offerte con identico ribasso le stesse vadano considerate unitariamente come unica entita' (cd. criterio relativo). Unica eccezione a questa regola viene desunta per le offerte che nel calcolo per il taglio delle ali vengano a trovarsi a cavallo della percentuale del 10%”. Sussiste, infatti, una evidente ragione di interesse generale nell'esclusione (dal novero delle offerte prese in considerazione) di quelle collocate ai margini estremi dell’ala, rinvenibile nell'intento di eliminare in radice l'influenza che possono avere, sulla media dei ribassi, offerte disancorate dai valori medi, in modo da scoraggiare la presentazione di offerte al solo fine di condizionare la media.

Alla luce di quanto sopra, si deve concludere nel senso che, nella specie, la Commissione di gara è incorsa in un errore procedimentale che ha viziato l’aggiudicazione provvisoria. Infatti, applicando i parametri legali previsti dal citato art. 86, comma 1 del D.Lgs. n. 163/2006 al caso di specie, nel procedere alla cosiddetta operazione di “taglio delle ali” detta Commissione avrebbe dovuto escludere solo undici offerte, atteso che le offerte aperte sono state 109, per cui il 10%, pari a 10,9, doveva essere arrotondato ad 11. La Commissione medesima, invece, ha escluso dodici offerte di maggior ribasso, evidentemente considerando erroneamente come unica offerta quelle contraddistinte con il n. 100 e con il n. 101, recanti il medesimo ribasso del 24,389%, mentre avrebbe dovuto considerare dette offerte “in senso assoluto” e computarle singolarmente e non in modo unitario. Tali offerte, infatti, si collocavano al nono e decimo posto, mentre l’unica eccezione alla regola generale sopra richiamata è ammessa con riferimento a quelle offerte con identico ribasso che si trovano a cavallo della percentuale del 10%, nella specie l’undicesimo posto, al quale, pero', non si collocavano offerte con ribassi identici.

Oggetto: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentata da Acquedotto del A. S.p.A. – Lavori di manutenzione ed adeguamento alla sicurezza degli impianti e delle infrastrutture dell’acquedotto utilizzate per la gestione del B. 6 per la durata presunta di mesi dodici - Lotti 1, 2 e 3 – Importo a base d’asta € 500.000,00 – S.A.: Acquedotto del A. S.p.A.

DISCREZIONALITA' DELLA S.A. SCELTA CRITERIO AGGIUDICAZIONE

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2010

Rientra nei poteri discrezionali dell’amministrazione appaltante operare la scelta del criterio di aggiudicazione del prezzo piu' basso o dell’offerta economicamente piu' vantaggiosa in base alle caratteristiche dell’appalto, avendo di mira unicamente la garanzia della libera concorrenza e la selezione della migliore offerta (Corte di Giustizia C.E. sent. 7 ottobre 2004, in causa C- 247/02, Cons. St. Sez. IV, 23.settembre 2008, n.4613, Sez. VI, 3 giugno 2009, n. 3404). Da tale principio discende la sindacabilita' del criterio prescelto solo in caso di manifesta illogicita', inadeguatezza o travisamento.

La scelta tra i criteri ,che sono quindi astrattamente equiordinati , deve orientarsi tenendo presente l’unicita' e l’automatismo del criterio del prezzo piu' basso e la pluralita' e variabilita' dei criteri dell’offerta economicamente piu' vantaggiosa, quali il prezzo, la qualita', il pregio tecnico, il servizio successivo alla vendita, l’assistenza tecnica, ecc.

Pertanto, è da considerare manifestamente illogica la scelta del criterio del prezzo piu' basso quando la legge di gara attribuisca rilievo ad aspetti qualitativi variabili dell’offerta, in riferimento al particolare valore tecnologico delle prestazioni, al loro numero , al livello quantitativo e qualitativo dei servizi di formazione del personale e di manutenzione delle apparecchiature. In questi casi la pluralita' di elementi presi in considerazione dalla lex specialis si pone in contrasto con la caratteristica unicita' del criterio del prezzo piu' basso comportando la violazione degli articoli 81 e 82 del d. lgs. n. 163 del 2006.

Nella specie, la gara riguarda l’innovativo processo di digitalizzazione dei sistemi di produzione, visualizzazione, refertazione, archiviazione e trasmissione (teleradiologia tra strutture ospedaliere) di immagini radiologiche mediante il passaggio dai sistemi di radiologia basati sull’impressione delle immagini su pellicola a quelli in formato digitale.

Il capitolato speciale prevede, per quanto riguarda il lotto n. 1, la fornitura mediante noleggio dei sistemi RIS/PACS e loro componenti , compreso il servizio di manutenzione con fornitura di pezzi di ricambio, i lavori di rifacimento dei locali e dell’impiantistica, l’assistenza tecnica, la formazione del personale.

L’art. 3 del capitolato richiede alle imprese di proporre sistemi “che rappresentino il meglio della loro produzione in termini di tecnologia RIS/PACS, workstation, CR, sistemi di stampa e DR” e stabilisce che “tutte le specifiche descritte nel presente capitolato tecnico sono da ritenersi minime. Saranno escluse dalle fasi di aggiudicazione le offerte che non rispettino tali caratteristiche minime”; quanto all’assistenza tecnica, si richiede alle imprese di avanzare soluzioni che impediscano di bloccare l’attivita' dell’Azienda; in ordine alla formazione del personale, si chiede alle offerenti di indicare le modalita' dei corsi di addestramento, con riferimento alla durata, ai diversi livelli, al numero dei docenti, alla loro qualificazione. Anche nei numerosi allegati contenenti le specifiche tecniche, accanto a caratteristiche evidentemente standardizzate delle apparecchiature , si richiedono prestazioni indicate con riferimento ad “elevato” numero di funzioni (v. allegati 2,3,4 e 5).

Il rilievo attribuito a tali elementi qualitativi, evidentemente di fondamentale importanza ai fini della selezione della migliore offerta, smentisce vistosamente l’impostazione difensiva delle appellate, accolta dal primo giudice, secondo cui l’unico criterio che avrebbe guidato l’affidamento dell’appalto sarebbe quello di economicita' della prestazione a livelli qualitativi piu' che sufficienti, posto che la legge di gara ed, in particolare, il capitolato lasciano margini di definizione alle imprese concorrenti inducendole ad avanzare l’offerta tecnologicamente e complessivamente migliore, secondo elementi di valutazione ulteriori rispetto a quello del prezzo piu' basso.

Tali illogicita' e contraddittorieta', concretanti nei loro effetti una violazione dell’art. 81, comma 2 del Codice dei contratti, sono state correttamente colte dall’Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture nella propria deliberazione n. 65 del 16 luglio 2009, che avrebbe dovuto orientare la stazione appaltante nella sua azione essendo chiara la necessita' di standardizzare le prestazioni , ove tecnicamente possibile e nell’interesse dell’amministrazione o, in alternativa, adeguare il criterio di scelta all’oggetto ed alle caratteristiche dell’appalto, seguendo quello dell’offerta economicamente piu' vantaggiosa.

INTERPRETAZIONE CLAUSOLE BANDO E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2010

Quando l’aggiudicazione sia pronunciata in via del tutto automatica a favore del prezzo più basso, è necessaria una attenta analisi del requisito della capacità tecnica che attesti la corrispondenza della prestazione, compiuta al modello delineato dal bando di gara o dai vari capitolati tecnici e quindi l’analogia va verificata con particolare rigore, apparendo del tutto recessiva l’applicazione del “favor partecipationis” rispetto alla esigenza di accertare la sussistenza di sufficiente esperienza in capo alla impresa aggiudicataria dell'appalto. Pertanto, il principio secondo cui "in caso di clausole equivoche o di dubbio significato, deve preferirsi l'interpretazione da parte della commissione di gara che favorisca la massima partecipazione alla gara e quella che sia meno favorevole alle formalità inutili" (Cons. St., sez. V, 8 marzo 2006, n. 1224) che esprime l'esigenza della massima partecipazione va, comunque, contemperato con quello dello svolgimento del servizio da parte di un imprenditore in possesso della necessaria esperienza.

OFFERTA AL RIALZO

TAR LAZIO RM SENTENZA 2010

La gara di cui questione è stata aggiudicata con applicazione del criterio del prezzo piu' basso. In particolare, la lettera di invito ha chiarito e disposto che l’offerta contenesse l’indicazione del corrispettivo unitario per giornata di estrazione omnicomprensivo e forfettario per i servizi e per le prestazioni connesse. La stessa lettera di invito ha quindi stabilito che "la gara sara' aggiudicata…a favore del prezzo piu' basso, ai sensi dell’art. 82 del D. Lgs. 163/2006, valutato sulla base del corrispettivo unitario per giornata di estrazione…" di cui si è detto. Ancora la lettera di invito ha previsto la esclusione delle offerte "irregolari nella forma o nel contenuto". La ricorrente ha proceduto ad un’offerta al rialzo, per i quattro anni di contratto, con un incremento rispetto alla ricordata base d’asta di circa il 60%. La stessa ricorrente non contesta il "rialzo" operato, piuttosto rileva che il citato art. 82 non pone un espresso divieto di offerte al rialzo. Orbene, ritiene il Collegio che portato naturale del ricorso della stazione appaltante al criterio - per l’aggiudicazione di una gara - del prezzo piu' basso sia proprio quella della "irregolarita'" logica prima ancora che strettamente giuridica di un’offerta al rialzo, quale è quella che ha inequivocamente presentato la ricorrente principale, poiche' in contraddizione con la logica del ribasso che ispira il criterio del prezzo piu' basso (cfr. T.A.R. Catania, II Sezione, 29 gennaio 2002 n. 148 e T.A.R. Reggio Calabria, 21 gennaio 1997 n. 44, ma anche T.A.R. Liguria, 2 ottobre 1986 n. 440, che - con riguardo appunto ad offerta al rialzo in una gara bandita al ribasso – ha al riguardo parlato di "non – offerta").

DIFFORMITA' LISTA LAVORAZIONI E COMPUTO METRICO

AVCP PARERE 2008

Quando un’impresa partecipante ad una gara d’appalto compila la lista delle categorie delle lavorazioni in difformita' dalle indicazioni contenute nel computo metrico, a causa di un errore materiale commesso dalla Stazione Appaltante, alla stregua dell’esigenza di tutela dell’affidamento delle parti in bilanciamento con il principio di garanzia della par condicio dei concorrenti, è opportuno che l’amministrazione effettui una prova di resistenza per verificare se, a seguito del rinnovo dei calcoli delle offerte e dei ribassi, sia possibile confermare l’aggiudicazione provvisoria medio tempore disposta.

Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentata da Comune di L. - Lavori di adeguamento e sostituzione rete idrica per l’importo a base d’asta di €197.307,70 - S.A. Comune di L..

COMMISSIONE DI GARA NELLE OFFERTE AL PREZZO PIU' BASSO

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2008

Sotto il profilo della realizzazione di una effettiva concorrenza tra i partecipanti alle gare pubbliche, giusta l’evoluzione della giurisprudenza comunitaria, cui consegue la possibilita' (per le Amministrazioni appaltanti) di scelta del criterio di aggiudicazione ritenuto piu' consono alle caratteristiche del singolo appalto, va rilevato che l’applicazione del criterio della "offerta economicamente piu' vantaggiosa" implica l’esercizio di un adeguato potere di scelta tecnico-discrezionale, mentre al criterio del "prezzo piu' basso" consegue una scelta di carattere sostanzialmente automatico da effettuare mediante il mero utilizzo dei tassativi parametri prescritti dal disciplinare di gara.

Appare conseguenziale che solo all’esercizio della discrezionalita' tecnica valutativa propria del sistema della "offerta economicamente piu' vantaggiosa" deve ritenersi correlata la prescrizione cautelativa del comma 10 dell’art. 84 cost. in ordine alla costituzione della Commissione dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, non configurandosi tale esigenza per il sistema del "prezzo piu' basso" in ragione della rilevata automaticita' della scelta, che rende indifferente, ai fini della regolarita' della procedura concorsuale, il momento di nomina della Commissione giudicatrice, ferma restando la necessaria applicazione dei principi generali di buon andamento e imparzialita' dell’attivita' della Commissione e di indulgenza dei componenti della stessa.

La precitata disposizione dell’articolo 84, comma 10, deve essere quindi riferita esclusivamente allo specifico sistema di gara e non puo', in ragione della sua specificita' e della conseguente sua natura di stretta interpretazione, assumere valenza di principio generale in materia.

Nè il fatto che l’Amministrazione abbia ritenuto di nominare una Commissione giudicatrice – pur non essendo nella specie a cio' tenuta – comporta, ex se, la conseguenziale applicazione della disciplina introdotta dalla speciale procedura postulata dall’articolo 84, operando implicitamente i soli canoni generali di regolazione dei procedimenti concorsuali.

Neppure puo' essere utilmente sostenuta, da parte dell’appellata, la violazione della disposizione dell’art. 84, comma 2, del D.L.vo n. 163/2006 in ordine al possesso della competenza (in capo ai commissari) nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto, avuto riguardo alla rilevata "automaticita'" della scelta correlata al criterio della aggiudicazione col sistema dell’offerta piu' bassa, e quindi alla sostanziale indifferenza, rispetto alla specificita' del settore, della competenza medesima.

LISTA DELLE LAVORAZIONI - OMESSA INDICAZIONE DEL PREZZO OFFERTO E DELLA PERCENTUALE DI RIBASSO

AVCP PARERE 2008

La mancata indicazione del prezzo complessivo offerto e del conseguente ribasso percentuale in calce alla lista delle lavorazioni non comporta l’esclusione dell’impresa, nel caso in cui detti elementi siano comunque stati dichiarati dall’offerente nella dichiarazione di offerta, allegata alla lista delle lavorazioni.

Nel caso in esame il plico della busta “B” (offerta economica) presentata dall’ATI conteneva l’offerta sottoscritta dal legale rappresentante con l’indicazione della percentuale di ribasso, nonche' la Lista delle lavorazioni e forniture con l’indicazione del prezzo complessivo offerto in cifre e in lettere ed il conseguente ribasso percentuale. I due documenti (offerta e lista), contenuti nello stesso plico ed entrambi sottoscritti dal legale rappresentante dell’ATI, ben potevano integrarsi a vicenda.

Non è legittima l’esclusione dalla gara dell’ATI che aveva omesso di indicare nella dichiarazione il prezzo complessivo offerto.

Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n), del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dalla Provincia di C., - lavori di costruzione palestra polivalente comune di A. (C.).

VALUTAZIONE OFFERTA - PUNTEGGIO

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2008

Costituisce ius receptum l'affermazione secondo cui i bandi di gara d'appalto di servizi costituiscono espressione di un potere ampiamente discrezionale esercitato dalle amministrazioni interessate, sindacabile da parte del giudice amministrativo solo ab externo, al cospetto cioè di palesi abnormità ed irrazionalità.

I criteri di attribuzione del punteggio economico possono essere variabili e consentire di pervenire a risultati non sempre coincidenti e rientra nella discrezionalità dell'amministrazione privilegiare l'aspetto tecnico dell'appalto rispetto a quello economico, adeguando coerentemente la formula matematica, fermo restando che non si possa nella sostanza rendere del tutto irrilevante il punteggio destinato all'offerta economica.

Nel caso di specie, si deve ritenere legittima una formula matematica che attenua il peso dell'elemento prezzo.

OFFERTA-MANCATA INDICAZIONE PREZZO

TAR CAMPANIA NA SENTENZA 2007

La mancata indicazione del prezzo complessivo non inficia alcun interesse pubblico rilevante, né la regolarità della gara, essendo l'esigenza della chiarezza dell'offerta sufficientemente rispettata dalla indicazione del prevalente ribasso percentuale che, in ogni caso, è previsto quale unico criterio per l'aggiudicazione.

Nel caso di specie, il prezzo complessivo omesso è facilmente ricavabile da una semplice operazione aritmetica, in ragione della percentuale di ribasso offerto sull'importo a base d'asta, come peraltro reso palese dallo stesso seguito della gara.

DURC - SILENZIO ASSENSO

AVCP DELIBERAZIONE 2007

Nel caso di specie, le ditte venivano erroneamente escluse per aver prodotto il DURC privo dell’attestazione di regolarità dell’INPS, nella convinzione che tale documento, in assenza di una esplicita risposta dell’INPS circa la regolarità contributiva, non ne consentisse l’ammissione alla gara.

In materia di regolarità contributiva oggetto del DURC, nel caso in cui decorra il termine di trenta giorni senza pronuncia da parte dell’INPS, scatta la procedura del silenzio-assenso.

Pertanto, nel caso in esame, non pronunciandosi l’Ente in tempo utile, opera la prescrizione dei trenta giorni come termine minimo per il formarsi del silenzio-assenso.

Ritiene conforme, nei limiti di cui in motivazione, la procedura di rinnovazione del procedimento posta in essere dalla Stazione Appaltante.

Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dalla B. s.r.l. – 1) lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione in conglomerato bituminoso di alcuni tratti stradali comunali; 2) lavori di ripristino di pavimentazioni stradali. S.A. : Comune di P. T.

SERVIZI DI RISTORAZIONE - ALL. II B - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

TAR PIEMONTE SENTENZA 2007

La commissione di gara aveva disatteso in maniera evidente la disciplina di gara, dando luogo ad una aggiudicazione al criterio del prezzo più basso, di cui all’art. 82 del d.lgs. n. 163/06, in luogo di quello all’offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all’art. 83 d.lgs. cit., perché dall’esame dei verbali di gara emergeva che la commissione aveva solo “visionato” le offerte tecniche, senza minimamente dare conto delle valutazioni effettuate, ed aggiudicando il servizio unicamente sulla base del ribasso offerto. Il servizio di ristorazione di cui all’Allegato B) II, d.lgs. n. 163/06, non si applicherebbe il disposto dell’art. 83 d.lgs. cit., in quanto appalto “sotto-soglia” per il quale il legislatore del “codice appalti” (art 20 d.lgs. cit.) ha previsto solo un’applicazione limitata della normativa, nello specifico degli artt. 65, 68 e 225, ma nel caso in esame è stata l’amministrazione medesima, nell’ambito della discrezionalità riconosciutale, ad autovincolarsi con il richiamo di tale norma dell’art 83 cit. nel bando di gara ed a tale disposizione doveva attenersi.

MANCATO ESAME DELLA DOCUMENTAZIONE DI UN PARTECIPANTE

AVCP DELIBERAZIONE 2007

L’avere pretermesso, per mero errore materiale (il mancato inserimento di un nominativo nell’elenco delle ditte partecipanti alla gara), l’esame della documentazione di un partecipante alla gara, non comporta l’onere di ripetere l’intera gara previo annullamento, ma di riprendere il procedimento dal punto in cui si è verificato l’errore”. Soprattutto laddove le modalità stesse della gara, non sono tali da alterare le condizioni con il riesame dell’offerta non considerata nella precedente sessione di lavoro della commissione né sotto l’aspetto della segretezza né sotto quello della continuità delle operazioni.

Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dal Comune di P., nella persona dell’Ing. E. C. – “Lavori di installazione di un impianto di pubblica illuminazione nel Viale dei Platani”; richiesta annullamento in autotutela del verbale n. 438 definitivo di aggiudicazione per mancato inserimento busta Ditta “B. N.”.

Pareri tratti da fonti ufficiali

QUESITO del 12/02/2009 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

In caso di lavori di importo superiore ad euro 1.000.000,00 ed inferiore alla soglia comunitaria il criterio di aggiudicazione è il massimo ribasso con la verifica dei giustificative di offerte anomale. E' obbligatorio procedere con offerta mediante prezzi unitari? E' possibile per un appalto a corpo aggiudicare mediante massimo ribasso percentuale sull'importo a base di gara?


QUESITO del 01/10/2008 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE - COMMISSIONE DI GARA

Oggetto: gara d'appalto per affidamento lavori (importo € 1.040.000 circa)a procedura aperta artt.54, 55 e 122 D.Lgs. 12/04/2006, n. 163 e s.m.i. ed aggiudicazione ai sensi dell’art. 82, comma 2, lett. b) del D.Lgs n.163/2006 s.m.i. Il Presidente delle Commissione di gara deve essere necessariamente il R.U.P.? In caso di risposta negativa, il R.U.P. può fare parte della Commissione oppure no?