Art. 71. Termini di invio ai richiedenti dei capitolati d'oneri, documenti e informazioni complementari nelle procedure aperte
ABROGATO DAL 19-04-2016 (ART. 217 DLGS 50-2016)1. Nelle procedure aperte, quando le stazioni appaltanti non offrono per via elettronica, ai sensi dell'articolo 70, comma 9, l'accesso libero, diretto e completo al capitolato d'oneri e ad ogni documento complementare, i capitolati d'oneri e i documenti complementari sono inviati agli operatori economici entro sei giorni dalla ricezione della loro domanda, a condizione che quest'ultima sia stata presentata in tempo utile prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte.
2. Sempre che siano state chieste in tempo utile, le informazioni complementari sui capitolati d'oneri e sui documenti complementari sono comunicate dalle amministrazioni aggiudicatrici ovvero dallo sportello competente ai sensi dell'articolo 9, almeno sei giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte.
n.d.r. da coordinare con le disposizioni dell’art. 2, comma 5 del D.L. 31 marzo 2011, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 26 maggio 2011, n. 75
Giurisprudenza e Prassi
CHIARIMENTI FORNITI DALLA STAZIONE APPALTANTE - INIDONEITA’ A DETERMINARE MODIFICHE O DISAPPLICAZIONI DELLA LEX SPECIALIS
Con riguardo ai chiarimenti resi dalla stazione appaltante in corso di gara in esito a quesiti inoltrati dagli stessi concorrenti, va richiamato il pacifico indirizzo giurisprudenziale in ordine all’inidoneità di detti chiarimenti a determinare modifica o disapplicazione di prescrizioni della lex specialis di gara (cfr. ex plurimis Cons. Stato, sez. III, 20 dicembre 2016, nr. 5393; id., 26 agosto 2016, nr. 3708).
SPECIFICHE TECNICHE – LACUNA ATTI DI GARA E CLAUSOLA DI EQUIVALENZA – ETEREOINTEGRAZIONE DELLE PREVISIONI DELLA LEX SPECIALIS.
Ai sensi dell’articolo 71, comma 2, d.lgs. 163/2006 le informazioni e/o i chiarimenti devono essere comunicati dalle stazioni appaltanti nei termini prescritti mediante pubblicazione in tempo utile, ossia nei sei giorni antecedenti alla data di scadenza prevista per la presentazione delle offerte.
Quando per l'aggiudicazione della gara sia stato prescelto il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la scelta del peso o punteggio da attribuire a ciascun criterio di valutazione dell’offerta è rimessa, caso per caso, alla stazione appaltante, in relazione alle peculiarità specifiche dell’appalto e, dunque, all’importanza che, nella specifica ipotesi, hanno il fattore prezzo e i contenuti qualitativi. La discrezionalità della stazione appaltante trova l’unico limite della “manifesta irrazionalità” della distribuzione dei punteggi rispetto allo scopo dell’intervento.
Qualora gli atti di gara non riportino accanto alle specifiche tecniche la clausola di equivalenza, tale lacuna deve ritenersi colmata automaticamente grazie al principio di etero integrazione delle clausole del bando.
Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 presentata dalla …- Procedura aperta per l’affidamento della fornitura di reagenti, attrezzature in service e materiale sanitario occorrenti ai laboratori analisi ASL, suddivisa in 23 lotti, per cinque anni, rinnovabile per ulteriori due anni. S.A.: ASL...
CHIARIMENTI - NON EFFETTO NOVATIVO DELLA LEX SPECIALIS DI GARA
In tema di gare d'appalto le uniche fonti della procedura di gara sono infatti costituite dal bando di gara, dal capitolato e dal disciplinare, unitamente agli eventuali allegati e i chiarimenti auto-interpretativi della stazione appaltante non possono ne' modificarle, ne' integrarle, ne' rappresentarne un'inammissibile interpretazione autentica; esse fonti devono essere interpretate e applicate per quello che oggettivamente prescrivono, senza che possano acquisire rilevanza atti interpretativi postumi della stazione appaltante (Consiglio di Stato sez. VI, 15 dicembre 2014, n. 6154; Sez. V, 31 ottobre 2012, n. 5570 e 13 luglio 2010, n. 4526).
Nelle gare solo nelle ipotesi in cui non è ravvisabile un conflitto tra le delucidazioni dalla stessa fornite e il tenore delle clausole chiarite, le relative precisazioni costituiscono una sorta di interpretazione autentica (Consiglio di Stato, sez. IV, 14 aprile 2015, n. 1898), ma esse non possono in nessun caso integrare la lex specialis ed essere vincolanti per la Commissione aggiudicatrice.
CHIARIMENTI PA - NATURA INTERPRETATIVA
La natura e l’efficacia dei chiarimenti interpretativi sono stati esaminati dalla giurisprudenza, che, in modo consolidato, rileva come “possono considerarsi ammissibili se contribuiscono, attraverso un’operazione di interpretazione del testo, a rendere chiaro e comprensibile il significato e la ratio di una disposizione del bando, ma non gia' quando, proprio attraverso l’attivita' interpretativa, si giunga ad attribuire alla disposizione un significato ed una portata diversa e maggiore di quella che risulta dal testo stesso, in tal caso violandosi il rigoroso principio formale della lex specialis, posto notoriamente a garanzia dei principi di cui all’art. 97 della Costituzione” (cfr. Consiglio di Stato, sez V, 13 luglio 2010, n. 4526; Consiglio di Stato, sez. III, 31 ottobre 2012, n. 5570; Consiglio di Stato sez. VI 15 dicembre 2014, n. 6154; Consiglio di Stato, sez. III , 20 aprile 2015, n. 1993; Consiglio di Stato, sez. IV 14 aprile 2015, n. 1898)
Insomma, se i chiarimenti non possono valere a modificare la disciplina dettata per lo svolgimento della gara, per come scolpita nella lex specialis, è anche vero che, nelle ipotesi in cui non è ravvisabile un conflitto tra le delucidazioni fornite dalla stazione appaltante e il tenore delle clausole chiarite, le relative precisazioni costituiscono una sorta di interpretazione autentica, con cui l’Amministrazione aggiudicatrice chiarisce la propria volonta' provvedimentale (Consiglio di Stato, sez. III, 14 gennaio 2015, n. 58; Consiglio di Stato, sez. V, 8 aprile 2014, n. 1666; Consiglio di Stato, sez. IV, 26 agosto 2014, n. 4305).
CHIARIMENTI PA - INTERPRETAZIONE AUTENTICA - ATTI GARA
I chiarimenti dell'amministrazione, in una situazione di obiettiva incertezza, non costituiscono un'indebita modifica delle regole di gara ma una sorta di interpretazione autentica. Applicando tale orientamento al caso di specie, ne consegue l'infondatezza della censura, attesa l'obiettiva incertezza derivante dagli errori ortografici presenti nella originaria formulazione della disposizione. Pertanto, una stazione appaltante puo' chiarire nel corso del procedimento le previsioni della lex specialis, quando queste siano equivoche o comunque si prestino ad incertezze interpretative.
CHIARIMENTI - SEDUTE DI GARA - PUBBLICAZIONE SUL SITO
L'onere di consultazione del sito Internet del comune costituisce un adempimento non particolarmente gravoso per i partecipanti alla gara.
La pubblicazione sul sito internet della stazione appaltante dei chiarimenti da fornire ai concorrenti costituisce strumento di comunicazione considerato sia in generale (art. 50 e 54, codice dell’amministrazione digitale approvato con d.lg. 7 marzo 2005 n. 82), sia nello specifico (art. 70 e 71, d.lg. 12 aprile 2006 n. 163) idoneo ad informare gli interessati, trattandosi di forma idonea di pubblicita' notizia, dovendosi ritenere equiparabile la fattispecie dei “chiarimenti da fornire ai concorrenti” a quella in esame della “notizia in ordine ai rinvii del giorno della gare e successive sedute di gara”, trattandosi in entrambi i casi di questioni (oggetto di pubblicita' notizia) di interesse generale per la totalita' dei partecipanti alla gara, senza che debba ritenersi necessaria la comunicazione individuale all’interessato.
CHIARIMENTI STAZIONE APPALTANTE - NON MODIFCA ATTI GARA
E’ ben noto che, a tutela dei principi di trasparenza e imparzialita' e, dunque, della par condicio tra i concorrenti, i chiarimenti autointerpretativi della stazione appaltante non possono ne' modificare il bando, ne' integrarlo, ne' rappresentarne un'inammissibile interpretazione autentica.
Le regole contenute nella lex specialis di una gara vincolano non solo i concorrenti, ma anche la stessa Amministrazione, che non conserva alcun margine di discrezionalita' nella loro concreta attuazione, non potendo disapplicarle neppure nel caso in cui talune di esse risultino inopportunamente o incongruamente formulate, salva la sola possibilita' di far luogo, nell'esercizio del potere di autotutela, all'annullamento del bando, dovendosi reputare comunque preferibili, a tutela dell'affidamento dei destinatari, le espressioni letterali delle previsioni da chiarire, evitando che il procedimento ermeneutico conduca all'integrazione delle regole di gara palesando significati del bando non chiaramente desumibili dalla sua lettura testuale (Cons. Stato sez. IV, 19 settembre 2011, n. 5282; id., 5 ottobre 2005, n. 5367; sez. V, 15 aprile 2004, n. 2162). Cosi' non v'è dubbio che i chiarimenti della P.A. possono considerarsi ammissibili se contribuiscono, attraverso un "operazione di interpretazione del testo, a renderne chiaro e comprensibile il significato e/o la ratio di una disposizione del bando, ma non gia' quando, proprio attraverso l'attivita' interpretativa, si giunga ad attribuire alla disposizione un significato ed una portata diversa e maggiore di quella che risulta dal testo stesso, in tal caso violandosi il rigoroso principio formale della lex specialis, posto notoriamente a garanzia dei principi di cui all'art. 97 della Costituzione... " (Cons. Stato, sez V, 13 luglio 2010, n. 4526). Ne' puo' ritenersi che, nella fattispecie, la clausola del capitolato speciale fatta oggetto di chiarimenti presentasse oscurita' o insormontabili difficolta' interpretative, essendo del tutto chiaro, ad avviso del Collegio, il riferimento all’ultima confezione indivisibile del prodotto fornito e non agli involucri che lo contengono e potendo rinvenirsi la ratio della disposizione sia nell’evidente vantaggio della possibilita', mediante lettore ottico, di immediata individuazione del dispositivo, da parte del personale sanitario, sia nella facilita' cosi' ottenuta di gestione del magazzino.
ISTITUTO DEI CHIARIMENTI - DIVIETO DI INTRODUZIONE DI PRESCRIZIONI INNOVATIVE O MODIFICATIVE
E' noto il pacifico ordinamento che, afferma l'impossibilita' di modificare la lex specialis di gara in pendenza dei termini per la presentazione delle offerte ed esclude categoricamente la possibilita' che, con l'istituto dei chiarimenti , possano introdursi previsioni innovative o modificative delle prescrizioni di gara, ad esempio imponendo condizioni tecniche in precedenza non indicate.
Tuttavia nel caso di specie, nessuna modifica o integrazione puo' essere ascritta alle informazioni rilasciate dall'Amministrazione in sede di chiarimenti. Le risposte date hanno infatti solo illustrato regole gia' formate predisposte dalla lex specialis di gara, limitandosi a precisare la tipologia di rapporto di lavoro ammesso, specificando il termine "addetti impiegati" e "rapporto subordinato", che gia' da sè delimitavano la tipologia di rapporto di lavoro richiesto.
ISO 14000 VIETATA PER APPALTI DI FORNITURE ED EFFITTI DEI CHIARIMENTI SULLA LEX SPECIALIS
La amministrazione sostiene che il chiarimento non avrebbe modificato la natura e la qualificazione della prescrizione di gara essendo rimasto fermo, anche a seguito del chiarimento, quanto prescritto dalla lex specialis in ordine all'obbligo di allegazione della certificazione ISO ovvero di una certificazione equipollente; in sostanza anche a seguito del chiarimento si doveva desumere che i concorrenti, per poter partecipare alla gara, a pena di esclusione dovevano necessariamente possedere detta certificazione ovvero che doveva possederla in loro vece il produttore. Senonché ritiene la Sezione che il chiarimento di cui sopra abbia mutato il requisito richiesto inizialmente dalla lex specialis introducendo due innovazioni sostanziali e cioè la soddisfacibilità del requisito mediante prova del suo possesso in capo al produttore della materia prima impiegata in alternativa al partecipante alla gara e la possibilità di attestazioni equipollenti alla certificazione inizialmente richiesta, rimessa comunque alla concreta valutazione di congruità e dunque alla analisi valutativa da parte della Commissione. In sostanza il chiarimento ha fatto perdere il carattere di univocità della originaria previsione della lex specialis che non poteva più considerarsi escludente, con l'effetto che la stessa non doveva essere impugnata immediatamente
La certificazione ISO 14001 attiene esclusivamente ai processi produttivi utilizzati nella organizzazione imprenditoriale, adeguati a tenere sotto controllo gli impatti ambientali delle attività svolte; pertanto non è una certificazione del prodotto o del suo uso, ma delle metodiche utilizzate, a monte, per la realizzazione del prodotto senza alcuna ricaduta positiva sui territori e sugli enti destinatari della fornitura, ma al più sui luoghi di produzione. Pertanto, in disparte le problematiche relative alla applicabilità delle misure di gestione ambientale alle forniture, anche in relazione all'articolo 281 del regolamento di esecuzione al codice di cui al DPR n. 207 del 2010, che estende la previsione anche alle forniture, la previsione della lex specialis in punto di certificazione ISO da parte delle imprese, per usare la lettera dell'art. 44 del codice, non rientra "..nell'ambito di una misura di gestione ambientale che l'operatore economico potrà applicare durante la esecuzione del contratto". La previsione della lex specialis pertanto non è ragionevolmente coerente con il criterio della appropriatezza risultando ultronea e sproporzionata e soprattutto inidonea a generare ricadute virtuose "durante la esecuzione del contratto" sull'ambiente direttamente interessato alla fornitura, alla stregua del preciso dettato dell'art. 44 del codice dei contratti.
CAUSE DI ESCLUSIONE ART 38 DLGS 163-06
E’ corretto l’operato della stazione appaltante che, nella specifica ipotesi di procedura di gara ristretta, comunica ai concorrenti che il capitolato d’oneri e ogni altra documentazione di gara saranno inviati con la lettera di invito a presentare l’offerta.
Per quanto riguarda, invece, la contestata ammissione alla procedura di gara in esame la stazione appaltante è tenuta ad escludere l’impresa che ha omesso di allegare alla propria domanda di partecipazione la dichiarazione sostitutiva circa l’assenza delle cause di esclusione, di cui alle lettere b) e c) dell’art. 38, comma 1 del D.Lgs. n. 163/2006, in capo al direttore tecnico, non essendo ammissibile l’integrazione ex art. 46 del D.Lgs. n. 163/2006.
E’ inoltre legittima l’esclusione dalla gara di un’impresa che ha presentato un fatturato globale complessivo relativo al servizio oggetto della gara nel triennio pregresso inferiore rispetto a quello richiesto, non essendo incongrua o sproporzionata ne' limitativa dell’accesso alla gara la richiesta di un fatturato globale complessivo relativo al servizio oggetto della gara, nel triennio pregresso, sino al doppio dell’importo stimato per tutta la durata contrattuale. Al riguardo è utile richiamare un orientamento univoco della giurisprudenza, secondo cui le amministrazioni possono richiedere alle imprese requisiti di partecipazione e di qualificazione anche piu' rigorosi e restrittivi di quelli stabiliti dalla legge, purche' tali ulteriori prescrizioni si rivelino rispettose dei principi di proporzionalita' e di ragionevolezza, non limitino indebitamente l’accesso alla procedura e siano giustificate da specifiche esigenze imposte dal peculiare oggetto dell’appalto (Cons. Stato, Sez. VI, 11 maggio 2007, n. 2304; Cons. Stato, Sez. IV, 15 settembre 2006, n. 5377) e si evidenzia, altresi', che la ragionevolezza di tali requisiti “superiori” viene valutata essenzialmente in correlazione al valore dell’appalto e alle specifiche peculiarita' dell’oggetto della gara e, quindi, alla loro pertinenza e congruita' rispetto allo scopo perseguito.
COLLEGAMENTO FORMALE E SOSTANZIALE TRA IMPRESE - DIVIETO DI PARTECIPAZIONE ALLE GARE
Le situazioni di controllo e collegamento tra i partecipanti alle gare di appalto sono disciplinate dall’art. 34, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006, che prevede due distinte ipotesi di divieto di partecipazione ad una stessa gara. La prima parte della citata disposizione stabilisce che “Non possono partecipare alla medesima gara concorrenti che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile.” e la seconda parte dispone che “Le stazioni appaltanti escludono altresi' dalla gara i concorrenti per i quali accertano che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi”. La prima ipotesi comporta un’esclusione automatica, che non ammette prova contraria, nel senso che il divieto scatta una volta accertata la situazione di controllo ex art. 2359 del codice civile, senza che possa assumere rilievo la concreta situazione delle due imprese o l’effettiva reciproca conoscenza o imputabilita' delle offerte. La seconda ipotesi è stata introdotta dal Legislatore in recepimento di una consolidata giurisprudenza del giudice amministrativo, favorevole alla possibilita' di individuare ipotesi di “collegamento sostanziale” tra imprese, diverse ed ulteriori rispetto alle ipotesi di controllo e collegamento societario di cui all’art. 2359 del codice civile, espressamente richiamate nella prima parte della disposizione in esame. Cio' al fine di evitare che il corretto e trasparente svolgimento delle gare di appalto e il libero gioco della concorrenza siano irrimediabilmente alterati dalla eventuale presentazione di offerte che, pur provenendo formalmente da due o piu' imprese giuridicamente diverse, siano sostanzialmente riconducibili ad un medesimo centro di interessi (v., fra tutte, Cons. Stato, Sez. IV, 8 luglio 2004, n. 6367) e, in tale ipotesi, l’esclusione deve essere disposta dalla stazione appaltante anche in caso di assenza di una esplicita clausola nel bando di gara (v., al riguardo, Cons. Stato, Sez. VI, 1 marzo 2005, n. 3089).
Nella fattispecie di cui si controverte in via principale, si evidenzia che la peculiarita' della stessa è costituita dal fatto che si è in presenza di una societa' terza non partecipante alla gara che possiede quote di soggetti concorrenti alla gara, sia in via diretta, in quanto detiene il 97,15% delle quote della capogruppo, che pertanto è sua controllata, sia in via indiretta, in quanto, attraverso un’altra societa' sua controllata (non partecipante alla gara, di cui detiene il 100% delle quote) possiede il 50% delle quote della capogruppo di una ATI concorrente.
Stante le descritte caratteristiche della fattispecie sottoposta all’esame di questa Autorita', risulta evidente che la stessa non integra l’ipotesi di cui alla prima parte dell’art. 34, comma 2, in quanto le due capogruppo concorrenti alla gara in oggetto, le due capogruppo dei raggruppamenti concorrenti, non si trovano “fra di loro” in nessuna della situazioni di cui all’art. 2359 del codice civile.
Invece, con specifico riferimento alla previsione contenuta nella seconda parte dell’art. 34, comma 2, che prevede l’esclusione dalla gara in presenza di ipotesi di c.d. “collegamento sostanziale”, diverse ed ulteriori rispetto a quelle di cui all’art. 2359 del codice civile, al cospetto delle quali è ragionevolmente ipotizzabile la riconducibilita' delle offerte dei concorrenti in gara ad un unico centro decisionale, appare possibile e opportuno, al fine della risoluzione del caso in esame, richiamare l’orientamento gia' espresso dal Giudice Amministrativo secondo il quale un’interpretazione utile della ratio posta a fondamento del divieto di partecipazione alla gara di imprese avvinte da un collegamento sostanziale “impone l’applicazione del principio non solo al caso in cui partecipino alle gare societa' controllanti e controllate, ma anche laddove la situazione di controllo delle societa' partecipanti alle gare (e non di mero collegamento) sia rilevante rispetto ad un terzo non partecipante ma in grado, tuttavia, come detentore di pacchetti di maggioranza delle diverse partecipanti, di esercitare l’influenza dominante descritta dall’art. 2359 c.c.” (Cons. Stato, Sez. VI, 6 marzo 2007, n. 2950).
Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dalla I. S.p.A. – Esecuzione dell’intervento denominato “I. di Burano - Lotto 5 Stralcio 1 S.” – Isole di M. e G. e rio di T. a Burano – commesa XXX – codice OO.PP n. .. – CIG … - Importo a base d’asta euro 4.200.000,00 - S.A.: I. S.p.A..
PRESA VISIONE E ACQUISIZIONE DOCUMENTAZIONE DI GARA
Il principio di trasparenza implica che le stazioni appaltanti consentano una effettiva conoscibilita' della documentazione di gara, al fine di mettere in condizione gli operatori economici di formulare una offerta seria e consapevole.
In tal senso, l’articolo 71, comma 1, del d. Lgs. n. 163/2006, prescrive l’accesso libero, diretto e completo al capitolato d’oneri e ad ogni altro documento complementare.
L’effettiva conoscibilita' ed il libero accesso a tutta la documentazione di gara, non puo' essere conseguita consentendo, come nel caso in esame, la sola presa visione senza materiale acquisizione del computo metrico estimativo definitivo: detto documento, che individua la stima dell’intervento, ha una autonoma valenza ad uso dei concorrenti, per la compiuta descrizione delle lavorazioni richieste in progetto.
Consentire la sola presa visione del computo metrico senza riconoscere la possibilita' di acquisire materialmente detto documento, rappresenta un ostacolo per gli operatori economici ed una violazione del principio di trasparenza.
Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dalla A. s.r.l. – riqualificazione degli spazi asili nido di via … S.A. Comune di R. – Municipio .
RISCHIO SULLA TRASMISSIONE DEL PLICO DELL'OFFERTA
Qualora la normativa di gara prescriva che le offerte debbano "pervenire" all'ufficio destinatario entro un'ora determinata, entro tale termine le offerte debbono essere nella materiale disponibilita' dell'ufficio e il rischio relativo alla tempestivita' dell'arrivo ricade sul mittente (cfr., Consiglio Stato, sez. V, 21 novembre 2006, n. 6797) e in tal caso non puo' farsi riferimento al momento della spedizione del plico postale (cfr., T.A.R. Abruzzo L'Aquila, 30 settembre 2000, n. 753) atteso che le disposizioni in materia di trasmissione di atti a mezzo del servizio postale, ed in particolare la norma d cui all'art. 3 della L. 7 febbraio 1979 n. 59, secondo cui il deposito si ha per avvenuto alla data della spedizione, non sono estensibili agli altri strumenti di consegna (cfr., Cassazione civile, sez. lav., 13 febbraio 1991, n. 1465).
Fa fede privilegiata quanto attestato nei registri di protocollo (cfr., Consiglio Stato, sez. V, 05 settembre 2005, n. 4485) e considerato che solo nel caso in cui la lettera d'invito alla gara d'appalto prescriva che l'offerta deve pervenire esclusivamente per posta, incombe all'Amministrazione, ai sensi dell'art. 36 e ss. del regolamento di esecuzione del codice postale, approvato con D.P.R. 29 maggio 1982 n. 655, l’onere di ritirare il plico presso l'ufficio postale e di considerare quindi tempestive tutte le offerte pervenute entro il termine prescritto (cfr., T.A.R. Abruzzo Pescara, 19 aprile 2007, n. 456).
DICHIARAZIONE OBBLIGHI DI SICUREZZA
E’ legittima l’esclusione dalla gara di una ditta, per non aver dichiarato la condizione dell’osservanza, all’interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa, secondo quanto prescritto dal punto dal disciplinare di gara.
Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dalla Impresa A. geom. A. – lavori di rifunzionalizzazione dell’edificio demaniale di C. a fini istituzionali. S. A. Soprintendenza Archeologica di P..
VERIFICA REQUISITI SPECIALI - TERMINI
Il ricorso ai termini accelerati è consentito esclusivamente nel caso in cui l’amministrazione abbia dato notizia del contratto con l’avviso di preinformazione. Non è conforme espletare una procedura aperta con procedimento d’urgenza.
Per quanto attiene alla fissazione di un termine d’urgenza al sub procedimento di cui all’articolo 48, comma 1, del d. Lgs. n. 163/2006, si precisa che il termine perentorio di dieci giorni, ivi previsto, è già di per sé un termine accelerato, individuato dal legislatore per contemperare l’esigenza della tutela della tempestività del procedimento di aggiudicazione con quella di consentire all’operatore economico la possibilità di adempiere a quanto richiesto dalla stazione appaltante, nel rispetto del principio della correttezza dei rapporti fra amministrazione e privati. Quindi l’individuazione di un termine di urgenza di cinque giorni per l’invio della documentazione a comprova del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico organizzativa, non è conforme a quanto previsto dall’articolo 48, comma 1, del d. Lgs. n. 163/2006.
OGGETTO: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dalla P.C. G. s.r.l. – lavori di recupero del sentiero rurale La Croce. S.A. Comune di M.
ACQUISTO DOCUMENTAZIONE DI GARA
Ai sensi dell’articolo 71, comma 1, del d. Lgs. n. 163/2006, nelle procedure aperte, le stazioni appaltanti sono tenute all’invio agli operatori economici dei capitolati d’oneri e dei documenti complementari, entro sei giorni dalla ricezione della loro richiesta.
Con determinazione n. 2/2002, l’Autorità ha censurato le clausole dei bandi di gara che impongono ai concorrenti, a pena di esclusione, l’acquisto della documentazione di gara, sussistendo, al contrario, l’obbligo della stazione appaltante di fornire ogni informazione utile per la presentazione dell’offerta.
OGGETTO: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n), del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dalla Impresa Edile B. geom. M. – lavori di costruzione della scuola materna A. Gamba nel Comune di O. S.A: Comune di O.
RICHIESTA DI SOPRALLUOGO E TERMINI
Rientra nell’organizzazione delle amministrazioni aggiudicatrici la calendarizzazione delle visite di sopralluogo e del ritiro della documentazione tecnica complementare di gara, nel rispetto del principio della par condicio. La norma non dispone la fissazione di un termine entro il quale procedere a detto adempimento, la cui articolazione rientra nelle valutazioni proprie della stazione appaltante, che deve rispettare, come per ogni altro suo comportamento, il principio del buon andamento e di ragionevolezza.
Non si rilevano elementi di non conformità nell’operato della stazione appaltante che, nel caso in specie, ha fissato per la richiesta dei documenti un termine di 49 giorni dalla pubblicazione del bando, stabilendo ulteriori 30 giorni per la presentazione delle offerte. Sembra potersi ritenere che i termini sopra riportati, ed in particolare quello per la richiesta dei documenti, non siano lesivi della più ampia partecipazione degli operatori economici, tenuto conto che ai sensi dell’articolo 122, comma 6, lettera a), del d. Lgs. n. 163/2006, i termini per la ricezione delle offerte nelle procedure aperte di importo inferiore alla soglia comunitaria, come nel caso in esame, non possono essere inferiori a ventisei giorni.
Per quanto concerne il mancato riferimento nel bando all’obbligo di effettuare il sopralluogo, la disciplina di gara rappresenta un corpus unitario, che deve essere esaminato dal concorrente in modo organico e complessivo: il disciplinare prescrive di dover allegare all’offerta l’attestazione di avvenuto sopralluogo, con ciò evidenziando l’obbligo del sopralluogo stesso nonché il fatto che l’acquisizione dei documenti ed il sopralluogo sono due elementi essenziali, e fra loro necessariamente coordinati, ai fini della formulazione dell’offerta.
Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dalla P. s.r.l. – realizzazione di due cabine elettriche di trasformazione (n. 3 bis e n. 6 bis9 e della cabina di ricezione ACEA – S.A. Centro Agroalimentare R. (C.A.R.)