Art. 69. Condizioni particolari di esecuzione del contratto prescritte nel bando o nell'invito

ABROGATO DAL 19-04-2016 (ART. 217 DLGS 50-2016)

1. Le stazioni appaltanti possono esigere condizioni particolari per l'esecuzione del contratto, purché siano compatibili con il diritto comunitario e, tra l'altro, con i principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, e purché siano precisate nel bando di gara, o nell'invito in caso di procedure senza bando, o nel capitolato d'oneri.

2. Dette condizioni possono attenere, in particolare, a esigenze sociali o ambientali.

3. La stazione appaltante che prevede tali condizioni particolari può comunicarle all'Autorità, che si pronuncia entro trenta giorni sulla compatibilità con il diritto comunitario. Decorso tale termine, il bando può essere pubblicato e gli inviti possono essere spediti.

4. In sede di offerta gli operatori economici dichiarano di accettare le condizioni particolari, per l'ipotesi in cui risulteranno aggiudicatari.
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Giurisprudenza e Prassi

SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE - DEFINIZIONE BENE DA INSERIRE NEL LOTTO

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2016

Il riferimento a beni “tipizzati e standardizzati” contenuto nell’art. 68 cdcp riguarda solo l’individuazione dei beni che possono essere acquistati tramite il sistema dinamico di acquisizione (e cioè beni che si trovano ordinariamente sul mercato e non, invece, da realizzarsi sulla base di specifiche tecniche fornite dalla stazione appaltante, tra i quali rientrano pacificamente i farmaci), ma nulla stabilisce in merito alla tipologia di beni da inserire in uno specifico lotto.

NECESSARIA VERIFICA SPECIFICHE TECNICHE IN CORSO DI GARA

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2014

Illegittimamente l'Amministrazione da un lato valuta l'offerta come conforme alle specifiche tecniche dettate dalla disciplina di gara, sottoponendo tuttavia tale giudizio a "riserve" laddove svolge in corso di gara un'indagine con riferimento all'impiego specifico del prodotto, avvertendo altresi' gli operatori, ad aggiudicazione avvenuta, delle riserve emerse, rimettendo espressamente ogni valutazione, e quindi tutte le responsabilita', agli utilizzatori finali del prodotto medesimo. Emergono in tal caso evidenti la mancanza di chiarezza e la contraddittorieta' che connotano l'operato della stazione appaltante, essendo ravvisabile tra essi quel contrasto inconciliabile, tale da far sorgere dubbi su quale sia l'effettiva volonta' dell'Amministrazione, ch'è figura sintomatica dell'eccesso di potere (cfr. C.d.S., Sez. V, 5 settembre 2011, n. 4982).

REQUISITI DI QUALIFICAZIONE - DISCREZIONALITA' S.A. - LIMITI

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2009

La fissazione dei requisiti tecnici, pur rientrando nella discrezionalita' della stazione appaltante, è irrazionale e illogica se impone requisiti di partecipazione incongrui rispetto alle finalita' del singolo procedimento di gara o non necessari, in quanto non corrispondono ad alcun reale elemento di specificazione delle potenzialita' tecnico-economiche dell'impresa o, in ogni caso, fonte di incertezze e imprevedibili effetti distorsivi della gara.

La normativa vigente non preclude alle Stazioni appaltanti la possibilita' di chiedere requisiti ulteriori, logicamente connessi all'oggetto dell'appalto. Per cui nel bando di gara l'Amministrazione appaltante puo' di certo autolimitare il proprio potere discrezionale di apprezzamento mediante apposite clausole, rientrando nella sua discrezionalita' la fissazione di requisiti di partecipazione ad una gara d'appalto diversi, ulteriori e piu' restrittivi di quelli legali, salvo pero' il limite della logicita' e ragionevolezza dei requisiti richiesti e della loro pertinenza e congruita' a fronte dello scopo perseguito (cfr., ex plurimis, Cons. Stato, sez. IV, 15 settembre 2006 n. 5377). In materia di requisiti di ammissione alle gare di appalto della Pubblica amministrazione, difatti, le norme regolatrici, sia comunitarie che interne, prevedono fattispecie elastiche, strutturate su concetti non tassativi, ma indeterminati, che implicano, per la loro definizione da parte dell'interprete, un rinvio alla realta' sociale.

CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA - GARA DESERTA

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2008

Secondo l’art. 69 del Regio Decreto 23.5.1924, n. 827 (Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e la contabilita' generale dello Stato), ”l'asta deve rimanere aperta un’ora per la presentazione delle offerte ed è dichiarata deserta ove non ne siano presentate almeno due”, a meno che l’avviso d’asta non preveda espressamente che si procedera' all'aggiudicazione anche nel caso di presentazione di una sola offerta. Tale norma - che, peraltro, nulla dispone per la ipotesi in cui, presentate due offerte, una venga poi esclusa - costituisce certamente espressione di un principio generale delle procedure di evidenza pubblica ed è stata evidentemente dettata per consentire alle stazioni appaltanti la selezione del migliore contraente attraverso un effettivo confronto concorrenziale delle offerte, possibile soltanto in presenza di una pluralita' di partecipanti alla gara. Tale principio stabilisce che le offerte “presentate” siano, dunque, almeno piu' di una, a meno che l’Amministrazione non abbia ritenuto di autolimitarsi, considerando nel bando possibile l’aggiudicazione anche in presenza di una unica offerta.

Se è vero, quindi, che la volonta' del Legislatore esternata nella norma citata è nel senso di garantire la libera concorrenza con le relative conseguenze, è pur vero, comunque, che lo stesso Legislatore ritiene soddisfatto il principio anzidetto ove si sia verificata una partecipazione alla gara di piu' ditte. Del resto la norma citata, nel suo testo letterale, non puo' far sorgere dubbi interpretativi, considerando essa deserta la gara qualora di offerte non ne siano“presentate almeno due”. La ratio legis è, pertanto, nel senso di garantire una pluralita' di partecipanti alla gara soltanto nel momento della presentazione delle offerte e non anche la futura sorte di tali offerte, a causa di eventuali vizi, non imputabili, come nella specie, all’unico concorrente rimasto in gara, che potrebbero determinare poi l’esclusione dalla gara stessa nella fase finale della valutazione. D’altronde, in proposito, questa Sezione ha avuto gia' occasione di affermare, con condivisibile decisione, che ai sensi dell’art. 69 cit. una gara di appalto deve ritenersi deserta solo “ove non siano state presentate almeno due offerte” e che tale norma non è comunque applicabile laddove “una delle offerte presentate sia poi stata ritenuta anomala e quindi esclusa “ (cfr. Cons. St., Sez. VI 21.7.2003, n.4210).

L’ipotesi prevista dall’art. 69 cit., secondo cui non puo' procedersi all’aggiudicazione in caso di presentazione di una sola offerta, pertanto, non puo' essere assimilata (come erroneamente ritenuto dal TAR) alla diversa ipotesi di gara in cui risulti l’esistenza in concreto di una sola offerta, per essere state le altre escluse a causa di violazioni delle disposizioni attinenti la procedura concorsuale, riguardando essa, esclusivamente, la fattispecie in cui ad una gara sia stata presentata una sola offerta avendovi partecipato un solo concorrente, sicchè soltanto in questa ipotesi non è possibile l’aggiudicazione, a meno che non sia stato preventivamente stabilito il contrario nella prevista disciplina.