Art. 62. Numero minimo dei candidati da invitare nelle procedure ristrette, negoziate e nel dialogo competitivo - Forcella

ABROGATO DAL 19-04-2016 (ART. 217 DLGS 50-2016)

1. Nelle procedure ristrette relative a servizi o forniture, ovvero a lavori di importo pari o superiore a quaranta milioni di euro, nonché nelle procedure negoziate con pubblicazione di un bando di gara e nel dialogo competitivo quale che sia l'oggetto del contratto, le stazioni appaltanti, quando lo richieda la difficoltà o la complessità dell'opera, della fornitura o del servizio, possono limitare il numero di candidati idonei che inviteranno a presentare un'offerta, a negoziare, o a partecipare al dialogo, purché vi sia un numero sufficiente di candidati idonei. Quando si avvalgono di tale facoltà, le stazioni appaltanti indicano nel bando di gara i criteri, oggettivi, non discriminatori, secondo il principio di proporzionalità che intendono applicare, il numero minimo dei candidati che intendono invitare, e, ove lo ritengano opportuno per motivate esigenze di buon andamento, il numero massimo. comma modificato dal D.Lgs. 113 del 31/07/2007 in vigore dal 01/08/2007, e successivamente così modificato dalla legge di conversione del DL 70/2011, Legge 12 luglio 2011, n. 106, in vigore dal 13/07/2011

2. Nelle procedure ristrette di cui al comma 1, il numero minimo di candidati non può essere inferiore a dieci, ovvero a venti per lavori di importo pari o superiore a quaranta milioni di euro, se sussistono in tale numero soggetti idonei. Nelle procedure negoziate con pubblicazione di un bando di gara e nel dialogo competitivo il numero minimo di candidati non può essere inferiore a sei, se sussistono in tale numero soggetti qualificati.

3. In ogni caso il numero di candidati invitati deve essere sufficiente ad assicurare un'effettiva concorrenza.

4. Le stazioni appaltanti invitano un numero di candidati almeno pari al numero minimo prestabilito nel bando, non inferiore comunque a quello di cui al comma 2.

5. Le stazioni appaltanti non possono invitare operatori economici che non hanno chiesto di partecipare, o candidati che non hanno i requisiti richiesti.

6. Se il numero di candidati che soddisfano i criteri di selezione e i livelli minimi é inferiore al numero minimo, le stazioni appaltanti possono proseguire la procedura invitando il candidato o i candidati che hanno chiesto di partecipare e che sono in possesso delle capacità richieste, salvo quanto dispongono l'articolo 55, comma 4, e l'articolo 81, comma 3.

7. Le stazioni appaltanti, quando ricorrono alla facoltà di ridurre il numero delle soluzioni da discutere o di offerte da negoziare, di cui all'articolo 56, comma 4, e all'articolo 58, comma 9, effettuano tale riduzione applicando i criteri di aggiudicazione indicati nel bando di gara, nel capitolato d'oneri e nel documento descrittivo. Nella fase finale, tale numero deve consentire di garantire una concorrenza effettiva, purché vi sia un numero sufficiente di soluzioni o di candidati idonei.
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Giurisprudenza e Prassi

ISTITUTO DELLA FORCELLA NEGLI APPALTI PUBBLICI

REGIONE VENETO DELIBERAZIONE 2010

Linee di indirizzo alle Stazioni Appaltanti per l'applicazione dell'istituto della "forcella" di cui all'art. 62 ed all'art. 177 del D. Lgs. 163/2006 "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture".

Pareri tratti da fonti ufficiali

QUESITO del 24/05/2012 - PROCEDURE IN ECONOMIE - CALCOLO IMPORTO

E’ possibile affidare un servizio di progettazione il cui corrispettivo complessivo stimato è pari a 160.000 €, utilizzando la procedura ristretta limitando il numero dei soggetti da invitare (facendo cioè ricorso all’istituto della cosiddetta forcella di cui all’art. 62 del D. Lgs. n. 163/2006 s. m. e i.)?


QUESITO del 16/09/2011 - AFFIDAMENTO

Il comma 2 dell’art. 4 del D.L. 70/2011, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, ha modificato il comma 1 dell’art. 62 del D. Lgs. n. 163/2006, reintroducendo la possibilità di ricorrere all’istituto della “forcella” nelle procedure ristrette di servizi. L’art. 265 del D.P.R. n. 207/2010, che disciplina il numero massimo dei candidati da invitare in caso di utilizzo dell’istituto della “forcella”, non è stato modificato dal D.L. 70/2011, e contempla solamente il ricorso alla “forcella” nei casi che prevedeva l’art. 62 comma 1 del codice prima delle modifiche introdotte con il decreto sviluppo, e cioè disciplina solamente i casi relativi a procedure negoziate con pubblicazione di un bando di gara e il dialogo competitivo, e non anche la procedura ristretta. Volendo ricorrere alla procedura ristretta utilizzando l’istituto della forcella per l’affidamento di un servizio di progettazione di importo sopra soglia comunitaria, e volendo disciplinare nel bando il numero massimo di candidati da invitare, qualora il numero dei candidati in possesso dei requisiti minimi risultasse superiore al numero massimo indicato nel bando stesso, la scelta dei soggetti da invitare a presentare offerta deve essere comunque effettuata come previsto dall’art. 265 del D.P.R. n. 207/2010, oppure si possono utilizzare altri criteri, da esplicitare e rendere noti nel bando, ad esempio ricorrendo completamente al sorteggio pubblico, e non solo per metà candidati, così come previsto dall’art. 265 citato?