Art. 43. Norme di garanzia della qualità

ABROGATO DAL 19-04-2016 (ART. 217 DLGS 50-2016)

1. Qualora richiedano la presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare l'ottemperanza dell'operatore economico a determinate norme in materia di garanzia della qualità, le stazioni appaltanti fanno riferimento ai sistemi di assicurazione della qualità basati sulle serie di norme europee in materia e certificati da organismi conformi alle serie delle norme europee relative alla certificazione. Le stazioni appaltanti riconoscono i certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri. Esse ammettono parimenti altre prove relative all'impiego di misure equivalenti di garanzia della qualità prodotte dagli operatori economici.
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Giurisprudenza e Prassi

ISO - RILASCIATE DA ALTRI STATI MEMBRI - ACCREDITAMENTO

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2016

L'art. 43 del D.Lgs. n. 163/2006 stabilisce che le stazioni appaltanti, qualora richiedano la presentazione di certificazione di qualità aziendale rilasciata da organismi indipendenti per attestare l'ottemperanza dell'operatore economico a determinate norme in materia di garanzia della qualità, fanno riferimento ai sistemi di assicurazione della qualità basati sulle norme europee in materia e certificati da organismi conformi alle norme europee relative alla certificazione; la medesima disposizione dispone, inoltre, che “le stazioni appaltanti riconoscono i certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri”, tra cui indubbiamente si annovera la Romania. La più recente giurisprudenza si è espressa nel senso che, secondo le Linee guida Accredia, “scopo principale di EA è quello di garantire - tramite il proprio Accordo di Mutuo Riconoscimento (EA MLA) - che gli Enti di Accreditamento firmatari gestiscano un sistema di accreditamento conforme ai requisiti delle norme e guide di applicazione appositamente predisposte tale da assicurare che le attestazioni di conformità emesse sotto i rispettivi accreditamenti siano egualmente affidabili e degne di fiducia da parte degli utenti diretti e indiretti delle medesime… Per i motivi sopra riportati, le attestazioni di conformità rilasciate da Soggetti accreditati da Enti di accreditamento firmatari degli Accordi MLA risultano valide e credibili… nonché fra loro equivalenti, e come tali universalmente accettate e riconosciute (in termini, T.A.R. Campania, Sez. V, n.608/2016; v. anche Sez. I di Salerno, n. 960/2015)".

ISCRIZIONE ALBO GESTORI AMBIENTALI - RAPPORTO CON IMPORTO AFFIDAMENTO

ANAC PARERE 2015

E’ da ritenersi illegittima in quanto illogica e immotivata la richiesta di iscrizione all’Albo dei Gestori Ambientali in una categoria e classifica superiori a quanto richiesto dall’importo dell’affidamento. E’ illegittimo il bando che in corrispondenza di un progetto esecutivo che rileva la necessita' di svolgere attivita' di rimozione e smaltimento di rifiuti pericolosi con vari codici CER e relativa iscrizione SISTRI non prevede tra i requisiti la necessaria certificazione ai fini dell’esecuzione.

OGGETTO: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex art. 6, comma 7, lettera n) del d.lgs.163/2006 presentata da A/ Comune di B. Procedura aperta per l’affidamento di un appalto di lavori di messa in sicurezza attraverso la rimozione dei rifiuti depositati presso il sito denominato “Ex ecoverde”. Terza fase di intervento. Importo a base di gara: euro 647.136,11.

CERTIFICAZIONE DI QUALITA' - CORRISPONDENZA CON CATEGORIA PREVALENTE

ANAC PARERE 2015

Deve esserci una corrispondenza tra la categoria prevalente dei lavori posti in gara e quella a cui si riferisce la certificazione di qualita', nel senso che la certificazione del sistema di qualita' e le verifiche ad essa presupposte debbono riguardare i processi produttivi corrispondenti alle categorie di lavorazioni da eseguire nello specifico appalto.

OGGETTO: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex art. 6, comma 7, lettera n) del d.lgs.163/2006 presentata dalla A – Lavori di “Restauro di Villa Aurea, interventi di consolidamento del costone sottostante, adeguamento tecnologico e allestimento di sale finalizzate a rappresentazioni di nuove forme artistiche e culturali contemporanee”. Stralcio funzionale – Importo euro 1.122.233,46 S.A. B

RAPPORTO TRA CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ (UNI EN ISO) ED ATTESTAZIONE SOA

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2015

Il principio è quello in base al quale la maggiore affidabilita' dell’impresa, attestata dalla certificazione di qualita', è relazionata al sistema gestionale complessivo dell’azienda, in modo da comprendere tutti i processi di lavorazione che l’impresa esegue nell’espletamento della propria attivita' e per la quale ha conseguito l’attestazione SOA, sicche' è del tutto irrilevante il rapporto con la singola categoria di lavori oggetto dell’appalto cui l’impresa partecipa. La certificazione di qualita', in altre parole, è una proprieta' caratteristica dell’impresa, riferita alla globalita' delle lavorazioni eseguite, garantendo di per se' l’affidabilita' dell’impresa medesima (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 25 luglio 2012, n. 4225 che decide una controversia sorta in vigenza della disciplina di cui al precedente d.P.R. n. 34-2000, il cui contenuto dispositivo è tuttavia sovrapponibile a quello di cui all’art. 63 d.P.R. n. 207-2010). Peraltro, nello specifico, con riferimento ai requisiti tecnici ed economico finanziari, il Bando di gara, al punto 3.2, richiedeva esclusivamente il possesso di attestazione SOA regolarmente autorizzata, in corso di validita', che documentasse la qualificazione per le categorie cosi' come richiesto dal Bando, con indicazione della certificazione di qualita' (punto 3.2 Bando). Conformemente a tale disposizione, pertanto, le controinteressate, delle quali l’appellante contesta la partecipazione, hanno presentato la propria attestazione SOA, da cui emergeva il possesso in capo a ciascuna di esse della qualificazione necessaria per l’esecuzione della specifica categoria di lavori prevalenti oggetto di appalto (come detto, categoria OS 23-III-bis); inoltre, hanno indicato la certificazione di qualita' in loro possesso: nessun riferimento viene fatto nel Bando circa la necessita' di produzione (o di indicazioni) di particolari certificazioni di qualita', essendo richiesta la sola allegazione della SOA. Inoltre, l’art. 63 del Regolamento di attuazione del Codice dei contratti pubblici stabilisce che il “sistema di qualita'” debba essere conforme alle norme europee serie UNI EN ISO 9000 e prevede un’eccezione per le classifiche di lavori I e II; il comma 2 precisa che “la certificazione di qualita' aziendale è riferita agli aspetti gestionali dell’impresa nel suo complesso, con riferimento alla globalita' delle categorie e classifiche”. Peraltro, quale sia il valore di tali certificazioni di qualita' è gia' specificato dall’art. 43 d.lgs. n. 163-2006, che attribuisce alla certificazione di qualita' il rango di attestazione di status (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 25 febbraio 2014, n. 887), relativa all’ottemperanza dell’operatore economico a determinate norme in materia di garanzia di qualita'. Tali norme in materia di garanzia di qualita' sono quelle identificate a livello europeo con l’acronimo ISO 9001, che definiscono i principi che l’imprenditore deve seguire nel sistema di gestione per la qualita' dell’organizzazione, ma che non disciplinano il modo in cui l’imprenditore deve realizzare le proprie lavorazioni. Infatti, la certificazione di qualita' ISO 9001 non copre il prodotto realizzato o il servizio reso, ma attesta semplicemente che l’imprenditore opera in conformita' a specifici standard internazionali per quanto attiene la qualita' dei propri processi produttivi. È evidente, dunque, che anche laddove si ritenesse che nel bando di gara sia stato previsto (circostanza, che come detto, è comunque esclusa) uno specifico onere di allegazione della certificazione di qualita', tale onere risulta essere stato soddisfatto da tutte le imprese partecipanti mediante la produzione del certificato Uni En Iso riferito in generale agli aspetti gestionali nel loro complesso. Del possesso delle qualificazioni tecniche e economiche necessarie per la corretta esecuzione delle lavorazioni appaltate le medesime aziende avevano invece dato prova allegando l’unico documento idoneo a dimostrare l’esistenza di tali presupposti, ovvero l’attestazione SOA per la categoria OS 23-III bis.“.

CERTIFICAZIONE DI QUALITA' - NULLA CLAUSOLA CHE IMPONE PERIODO MINIMO DI DURATA

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2015

Nel disciplinare di gara “è stato introdotto un requisito speciale e, conseguentemente, una causa di esclusione dalla gara in caso di sua mancanza, non conforme al principio di tassativita' sancito dall’art. 46, comma 1-bis, del codice dei contratti pubblici. (..) Per contro, l’art. 43 del medesimo codice non prevede in alcun modo periodi temporali minimi di durata delle certificazioni di qualita', laddove le amministrazioni esigano che gli operatori economici concorrenti a procedure di affidamento da loro indette conformino la loro attivita' a «norme in materia di garanzia qualita'» riconosciute in base ai sistemi di certificazione vigenti. (..) Non giova nemmeno richiamare il precedente di questa Sezione costituito dalla sentenza 2 ottobre 2008, n. 4759,la quale, pur avendo in un caso assolutamente in termini con quello oggetto del presente giudizio statuito che il possesso da un certo numero di anni della certificazione di qualita' risponde ad obiettive esigenze delle amministrazioni aggiudicatrici, «potendosi in tal modo individuare concorrenti che abbiano dato prova di aver operato da tempo come soggetti pienamente idonei e ben organizzati», è stata nondimeno pronunciata in epoca anteriore al principio di tassativita' di cui al citato art. 46, comma 1-bis, d.lgs. n. 163/2006.

DETERMINAZIONE REQUISITI TECNICI - AMMISSIBILITA' CERTIFICAZIONI

ANAC PARERE 2015

E’ legittima la richiesta, ai fini della partecipazione alla procedura, del possesso di specifiche certificazioni di qualita', in quanto inerenti l’oggetto della prestazione contrattuale.

Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 presentata dalla A - A (ESCo) e B – Gara per la selezione di una ESCo per l’affidamento del servizio di gestione degli impianti elettrici e di fornitura di energia elettrica ai fabbricati sede della Casa di Riposo, della progettazione definitiva ed esecutiva e dell’esecuzione dei lavori di efficientamento energetico degli stessi e di installazione di impianto fotovoltaico all’utilizzo di fonti rinnovabili - Importo a base d'asta € 1.979.620,60 - S.A.: Casa di Riposo C Francesco D

RINNOVO ISO - ALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

TAR SICILIA PA SENTENZA 2014

Ritiene il Collegio che il raggruppamento aggiudicatario ha rispettato la previsione del disciplinare; e che il predetto, nelle more del rinnovo della certificazione di qualita', ha legittimamente partecipato alla gara in interesse, restando l’eventuale aggiudicazione subordinata all’esito positivo della verifica (Cons. Stato, sez. V, 12 novembre 2013, n. 5375; 8 settembre 2010, n. 6506; parere A.V.C.P. n.190 del 20 novembre 2013; n. 45 del 10 aprile 2013). Per quanto attiene, poi, alla successiva verifica effettuata dalla stazione appaltante sulla perdurante validita' del certificato, diversamente da quanto sostenuto da parte ricorrente, la stessa costituisce non solo adempimento legittimo, ma doveroso, in quanto è compito della p.a. accertare la sussistenza di tutti i requisiti richiesti per l’ammissione e la partecipazione alla gara, in conformita' alla lexspecialis.

Va, peraltro, rilevato che, con riferimento all’accertamento della validita' delle certificazioni di qualita', le stazioni appaltanti possono accedere direttamente al sito dell’ente accertatore e verificare la posizione della concorrente con riferimento al requisito in contestazione. Del tutto correttamente, pertanto, [Alfa] ha effettuato la verifica d’ufficio, grazie alla quale è stato accertato, praticamente in tempo reale, lo stato della certificazione dell’impresa (v. in tal senso: Cons. Stato Sez. V, 4 novembre 2014, n. 5446; Sez. III, 11 marzo 2011, n. 1581; T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. II, 10 giugno 2010, n. 1136). (..) Come rilevato in fattispecie analoga, “...Diversamente opinando, si introdurrebbe in sede amministrativa una ragione di esclusione in contrasto con il principio (previsto dall’art. 46 bis) della tassativita' della cause di esclusione, per di piu' sproporzionata rispetto alle esigenze della amministrazione aggiudicatrice…” (Consiglio di Stato, Sez. V, 27 ottobre 2014, n. 5297).

POSSESSO CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ

ANAC PARERE 2014

La previsione nel bando di gara del possesso delle certificazioni di qualita' ISO attinenti alla qualita' di produzione, risponde alla ratio di fornire adeguata garanzia che l’imprenditore operi in conformita' di standard internazionali specifici, relativamente alla qualita' dei propri processi produttivi e non, come comprovato dal concorrente alla qualita' del servizio o della commercializzazione dei prodotti finali. Nel caso di specie, la certificazione prevista dall’art. 43 del codice e richiesta dalla stazione appaltante con la lex specialis costituisce quindi condizione minima di partecipazione in carenza della quale vi è il difetto dei requisiti minimi richiesti con la conseguente esclusione dalla procedura (cfr. AVCP determinazione n. 4 /2012 e parere di precontenzioso n.155 del 25 settembre 2013). In tal senso, si consideri che la certificazione di qualita' ISO 9001 relativa alla qualita' dei propri processi produttivi, puo' essere utilizzata dalla sola organizzazione nei cui confronti è stata rilasciata dal competente Organismo di certificazione (cfr. AVCP parere sulla normativa del 19/12/2013 – rif. AG 57/13); ne' puo' considerarsi corretto il presupposto esposto dal concorrente, contro il provvedimento di esclusione dalla procedura de quo, per un eventuale precedente errore – in caso identico - da parte della stazione appaltante che non puo' giustificare la reiterazione dello stesso.

Oggetto: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n), del D.Lgs. n. 163/2006 presentata da A. S.r.l. - Procedura aperta in modalita' telematica per la fornitura biennale di toner rigenerato destinato alle aziende sanitarie dell’area vasta centro – Criterio di aggiudicazione: prezzo piu' basso; Importo a base d’asta: euro 363.501,68 - S.A.: B. CENTRO - Ente per i Servizi Tecnico-amministrativi di Area Vasta.

Art. 43, d.lgs. n. 163/2006. Certificazione di qualita'.

APPALTO PULIZIA - ISCRIZIONE ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI

AVCP PARERE 2014

Va ricordato che, con specifico riguardo all’appalto di pulizia delle strade a seguito di incidenti, la giurisprudenza ha censurato l’irragionevolezza della lex specialis di gara che richieda l’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per l’attivita' di bonifica ambientale dei siti inquinati, sul rilievo che la bonifica (consistente, ai sensi dell’art. 240 del D.lgs. n. 152 del 2006, nell’insieme degli interventi atti ad eliminare le fonti di inquinamento e le sostanze inquinanti o a ridurre le concentrazioni delle stesse presenti nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee ad un livello uguale o inferiore ai valori delle concentrazioni soglia di rischio) esula dalla competenza dell’ente proprietario della strada ed incombe, di regola, sul soggetto che ha causato l’inquinamento; viceversa, per l’esecuzione degli ordinari interventi di pulizia delle strade e ripristino della viabilita', non sarebbero necessari cosi' stringenti requisiti di qualificazione tecnica, tali da equiparare impropriamente il servizio di pulizia e ripristino alla bonifica di un sito inquinato (cfr. TAR Sicilia, Palermo, sez. III, 4 febbraio 2011 n. 227; CGA Sicilia, sez. giurisdiz., 15 dicembre 2011 n. 998).

Di recente, anche l’Autorita' ha affermato l’illegittimita' di un’analoga clausola, precisando tuttavia che la congruita' e la ragionevolezza della qualificazione prescritta dal bando di gara devono sempre essere vagliate in concreto, ponendo attenzione alla natura delle prestazioni effettivamente rimesse all’appaltatore secondo la disciplina contrattuale predisposta dall’amministrazione, con riguardo all’oggetto dell’appalto ed alle sue specifiche peculiarita' (cfr. A.V.C.P., parere 21 marzo 2012 n. 42).

Possono condividersi le doglianze formulate dalle societa' intervenute, in merito alla generalizzata ed impropria classificazione quali “rifiuti urbani” dei materiali dispersi sulla strada ed in merito al conseguente obbligo di iscrizione dei concorrenti nella categoria 1 dell’Albo.

Sennonche', il disciplinare di gara non prescrive inderogabilmente tale iscrizione, bensi' stabilisce che “I concorrenti per partecipare devono possedere l'iscrizione Albo Nazionale Gestori Ambientali alla categoria 1 ed almeno classe F, oppure categoria 1 limitata per attivita' di spazzamento meccanizzato Classe F”.

E’ cioè ammessa la partecipazione delle imprese che sono iscritte alla categoria 1 dell’Albo per la sola attivita' di “spazzamento meccanizzato”, ossia per le operazioni di raccolta e smaltimento di una singola e specifica categoria del genus dei “rifiuti urbani”, indicata dall’art. 184, secondo comma – lett. c), del d.lgs. n. 152 del 2006.

Oggetto: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentata dalla Provincia di A – “Concessione del servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e reintegra delle matrici ambientali post incidente stradale, in surroga del civilmente responsabile dell’evento dannoso”– importo annuale a base di gara euro 400.000,00 – S.A.: Provincia di A.

affidamento del servizio di ripristino della sicurezza stradale a seguito di incidente – requisito di iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per l’attivita' di raccolta dei rifiuti solidi urbani – illegittimita'.

Art. 30 del Codice – servizio di ripristino della sicurezza stradale a seguito di incidente – determinazione delle tariffe massime a base d’asta – legittimita'.

CERTIFICAZIONE QUALITA' - DEVE ESSERE ATTINENTE OGGETTO APPALTO

TAR UMBRIA SENTENZA 2014

Secondo la giurisprudenza amministrativa, funzione della certificazione di qualita' è di attestare la capacita' tecnica del concorrente in relazione alle prestazioni che sara' chiamato a svolgere in esecuzione del contratto: per poter assolvere a tale funzione, deve concernere lo specifico oggetto dell'appalto (T.A.R. Napoli sez. VIII, 7 marzo 2012, n. 1125) e implica l'esclusione delle partecipante qualora la certificazione prodotta, sebbene conforme alle norme UNI EN ISO, abbia un oggetto diverso da quello della gara (T.A.R. L'Aquila sez. I, 14 luglio 2011, n. 390).

Tale assunto appare pienamente condivisibile al Collegio, in ossequio al principio sostanzialistico al quale deve corrispondere il possesso dei requisiti di partecipazione alle gare pubbliche anche per quanto attiene alla certificazione di qualita', preordinata ad assicurare la corrispondenza tra la speciale idoneita' della ditta partecipante alla quale è richiesto il requisito e il servizio, opera o fornitura oggetto della gara e diretta, come tale, ad assicurare che l'impresa cui affidare la realizzazione dell'opera o lo svolgimento del servizio sia idonea ad effettuare la prestazione secondo il livello di aspettative, accertato da un organismo qualificato e secondo parametri rigorosi delineati a livello europeo che valorizzino l'organizzazione e il livello complessivi dell'attivita' nell'intero suo svolgimento (Cons. St. sez. VI, 27 ottobre 2003, n. 6619).

Va percio' disatteso l'assunto della ricorrente che, muovendo dal carattere di universalita' delle norme sulla certificazione UNI EN ISO, ne afferma l'idoneita' a fornire prova dell'impegno organizzativo in disparte dalla dimensione o dal settore di attivita' cui la certificazione si riferisce e che pertanto il requisito di capacita' tecnica (al punto 8.3, II° cpv. della lex specialis) doveva ritenersi oggettivamente soddisfatto con la produzione del certificato concernente la progettazione ed erogazione di servizi di pulizia civile e industriale, in assenza di qualsiasi prescrizione in ordine al contenuto della certificazione di qualita'.

SERVIZIO TRASPORTO INFERMI - CERTIFICAZIONE QUALITÀ

AVCP PARERE 2014

La certificazione di qualita' rientra tra le certificazioni di cui all’art. 43 del D. Lgs. n. 163/2006, ed è astrattamente qualificabile come un requisito soggettivo, in quanto attesta che l’imprenditore operi in conformita' a certi standard internazionali per quanto attiene la qualita' dei processi produttivi della propria azienda (cfr. AVCP Parere n. 115 del 22/06/2011). La facolta' di richiedere, ai fini della partecipazione alla gara, il possesso della certificazione di qualita' è generalmente riconosciuta alle stazioni appaltanti in virtu' della discrezionalita' che connota la loro attivita', con l’avvertenza che sono ritenuti legittimi i requisiti richiesti dalla lex specialis che, pur essendo ulteriori e piu' restrittivi di quelli previsti dalla legge, rispettino il limite della logicita', della ragionevolezza e siano pertinenti e congrui rispetto all’oggetto del contratto. La clausola della lex specialis rispetta i predetti limiti qualora la certificazione di qualita' richiesta sia riferita al settore oggetto dell’affidamento e rifletta l’esigenza di affidare l’appalto a un soggetto pienamente qualificato, anche in considerazione della peculiare natura degli utenti del servizio (cfr. AVCP Parere n. 112 del 17/07/2013).

OGGETTO: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex art. 6, comma 7, lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentata dalla A. s.r.l. – “Procedura aperta per l’affidamento del servizio di trasporto infermi, materiali sanitari e personale dell’Azienda Complesso Ospedaliero San Filippo B.”- Importo a base di gara € 1.680.000,00 – S.A.: Azienda Complesso Ospedaliero San Filippo B..

Certificazione qualita'.

ATTESTAZIONE SOA E CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ AZIENDALE - SCADENZA IN CORSO DI GARA

AVCP PARERE 2013

È legittima l’ammissione alla gara di un impresa che abbia in corso la procedura di rinnovo della certificazione di qualita' gia' al momento della sottoscrizione dell'offerta (cfr. AVCP parere 10 aprile 2013 n. 45; Id., parere 4 aprile 2012 n. 55). Qualora l’impresa sia in possesso della certificazione di qualita' al momento della sua partecipazione alla gara, e abbia, altresi', chiesto il rinnovo della stessa prima della sua scadenza, rinnovo poi accordato, il tempo intercorso medio tempore non puo' essere addebitato all'interessata (cfr. Tar Campania, 11 gennaio 2008, n. 144). E’ legittima l’ammissione alla gara di un’impresa solo se la stessa abbia avanzato richiesta di verifica triennale della attestazione SOA nei novanta giorni precedenti la data di scadenza di validita' triennale dell'attestazione originaria. Con riferimento alla possibilita' di partecipare alle gare di appalto nelle more della verifica triennale dell'attestato SOA, è imprescindibile solo che l’istanza di verifica sia stata presentata nei termini di legge, ma non il fatto che tale verifica si sia conclusa. Infatti, non vi sarebbe ragione di penalizzare l'impresa che pure abbia adempiuto all'onere di provvedere alla presentazione in termini della domanda di verifica. Diversamente ragionando, l'impresa verrebbe esclusa pur in mancanza di un esito negativo della verifica, in contrasto con il principio del favor partecipationis. Occorre distinguere tra l’ipotesi in cui il concorrente abbia richiesto tempestivamente la verifica triennale e quella in cui la richiesta di verifica triennale non sia stata tempestiva: "Nel caso in cui la richiesta venga formulata dopo che sia spirato il termine triennale di efficacia della verifica, viene meno lo possibilita' di saldare, sul piano temporale e concettuale, la vigenza originaria dell'attestazione rispetto alla scansione della procedura di verifica, con lo conseguenza che, ai sensi del comma 7, dell'art. 77 del Regolamento, la verifica positiva operera' ex nunc mentre nelle more, in forza del comma 1, scattera' il divieto di partecipazione" (Cons. Stato, Ad . Plenaria, 18 luglio 2012, n. 27).

POSSIBILITA' DI PROVARE CON OGNI MEZZO CIO' CHE COSTITUISCE OGGETTO DELLA CERTIFICAZIONE RICHIESTA

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2013

Non è in dubbio la legittimita' di una norma impositiva del possesso della certificazione SA 8000, bensi' se la mancanza di quest’ultima debba comportare l’esclusione dell’impresa concorrente.

Cio' che rileva non è la certificazione in se' ma il possesso dei requisiti idonei ad ottenerla, ed in secondo luogo dal chiaro disposto dell’art. 43 cod. contratti pubblici, che riconosce in termini generali alle imprese partecipanti a procedure di affidamento la possibilita' di fornire “altre prove” relative al rispetto degli standard di qualita' equivalenti a quelli oggetto di certificazioni rilasciate dai competenti organismi.

Sul punto è il caso di richiamare la recente pronuncia della VI Sezione di questo Consiglio di Stato 18 settembre 2013 n. 4663, la quale ha chiarito che il fondamento giustificativo del principio di tassativita' delle cause di esclusione è quello di ridurre gli oneri formali gravanti sulle imprese partecipanti a procedure di affidamento, quando questi non siano strettamente necessari a raggiungere gli obiettivi perseguiti attraverso gli schemi dell’evidenza pubblica. I quali, consistendo nella selezione del miglior contraente privato, conducono a privare di rilievo giuridico, attraverso la sanzione della nullita' testuale, tutte le “cause amministrative” di esclusione dalle gare incentrate non gia' sulla qualita' della dichiarazione, ma piuttosto sulle forme con cui questa viene esternata.

Ancora, è pertinente al caso di specie la pronuncia di questa Sezione del 9 settembre 2013 n. 4471, che ha ritenuto contrastante con il suddetto principio di tassativita' la clausola di lex specialis impositiva dell’obbligo di produrre in originale o copia autentica la certificazione di qualita' prevista. Richiamando il disposto dell’art. 43 del d.lgs. n. 163/2006, la Sezione ha puntualizzato nella citata pronuncia la necessita' di sfrondare i bandi di gara da formalismi non necessari, ammettendo quindi le imprese partecipanti a “provare l’esistenza della qualificazione con mezzi idonei che garantiscano un soddisfacente grado di certezza, nel limite della ragionevolezza e della proporzionalita' della previsione della legge speciale di gara, la quale deve garantire la massima partecipazione”. E cio' sull’incontestabile rilievo dell’inesistenza di un sistema di qualificazione pubblica, tanto in forza del quale si giustifica la liberta' di prova riconosciuta dalla ora citata disposizione normativa.

L'ABILITAZIONE DI CUI AL DM37/2008 E' REQUISITO DI ESECUZIONE E NON DI PARTECIPAZIONE

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2013

Ad avviso del condivisibile orientamento interpretativo di questo Consiglio (Cons., Stato, sez. VI, 13 maggio 2003, n. 4671) e dell'Autorita' di Vigilanza sui Contratti Pubblici (deliberazione n. 108 del 17 aprile 2002, parere n. 6 del 12 gennaio 2001) le abilitazioni di cui alla legge n. 46/1990 e, ora, al DM n. 37/2008 non sono requisiti di partecipazione alla procedura ma si atteggiano a requisiti da dimostrare in fase esecutiva, come tali conseguibili anche in un momento successivo all'aggiudicazione;

- a sostegno dell'assunto milita l'argomento letterale, in quanto la locuzione presente nell'art. 12 del bando ("in ogni caso il concorrente dovra' essere abilitato a rilasciare le dichiarazioni di regolare esecuzione degli impianti, nel rispetto del D.M. 37/2008") autorizza l'interpretazione che posticipa ad un torno di tempo successivo all' aggiudicazione la dimostrazione del possesso del requisito medesimo;

-l'argomento letterale si salda con quello teleologico in quanto, in ossequio al favor admissionis, è da privilegiare l'opzione ermeneutica che consente il perfezionamento, anche in epoca successiva all'aggiudicazione, del titolo abilitativo semplificato di cui al D.M. n. 37/2008 mediante la comunicazione/segnalazione di inizio attivita' di cui all'art. 19, comma 2, legge 7 agosto 1990, n. 241.

CERTIFICAZIONE DI QUALITA' - VALUTAZIONE IDONEITA'

AVCP PARERE 2013

In linea con l’orientamento consolidato di questa Autorita', la valutazione in ordine alla idoneita' delle certificazioni prodotte a soddisfare i requisiti di garanzia della qualita' richiesti ai fini della partecipazione, rivestendo carattere tecnico-discrezionale, che compete esclusivamente alla Stazione appaltante, sindacabile solo in presenza di manifesta illogicita' e irragionevolezza o contraddittorieta' della motivazione.

Oggetto: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentata da S. con riferimento alla gara d’appalto avente ad oggetto “Sviluppo e l’Allestimento di un Sistema di Scenario e Addestramento alla lotta Antincendio Boschivo – Progetto Forest Fire Area Simulator – Programma Operativo Nazionale FESR – Sicurezza per lo Sviluppo – Obiettivo Convergenza 2007-2013” – Importo complessivo dell’appalto € 2.717.767,00 – S.A.: C. – CIG 47551623D1

ISO 9001 NON SURROGABILE CON ISO 11034

AVCP PARERE 2013

Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentata dalla Direzione di Commissariato A – Procedura ristretta accelerata per l’affidamento del servizio di Asilo nido – Importo presunto annuo € 220.000,00 – S.A.: Direzione di Commissariato A.

La UNI EN ISO 9001:2008 ha una portata diversa dalla UNI 11034:2003. La prima rappresenta la normativa di riferimento per la certificazione del sistema di gestione per la qualita' aziendale ed assicura che l’organizzazione produttrice di beni o fornitrice di servizi abbia la capacita' di strutturarsi e gestire le proprie risorse ed i propri processi produttivi in modo tale da riconoscere e soddisfare i bisogni dei clienti. A tal fine, l’operatore economico, che intende ottenere la certificazione di qualita' in parola, deve sottoporsi a verifiche interne ed intraprendere, se necessario, azioni correttive e preventive. La stessa, inoltre, facilita la misurazione delle prestazioni e migliora la gestione del rischio aziendale, tenendo costantemente sotto controllo le criticita' e la piena rispondenza alla normativa cogente. La normativa UNI 11034:2003, invece, tiene conto delle peculiarita' dei servizi per l’infanzia, fornendo delle specifiche indicazione per l’erogazione di questi ultimi. Quest’ultima non assorbe ne' sostituisce per il settore oggetto dell’appalto de quo la UNI EN ISO 9001:2008, ma rimane complementare rispetto a quest’ultima, in quanto, con riferimento ai servizi per l’infanzia, ne specifica meglio alcuni requisiti ed il suo rispetto puo' essere d’aiuto per una migliore applicazione della normativa ISO 9001:2008. Ne consegue che, in linea di principio, le due certificazioni non possono considerarsi equivalenti e, pertanto, non è detto che un’azienda certificata UNI 11034:2003 abbia anche i requisiti per ottenere la certificazione UNI EN ISO 9001:2008.

Nel caso in esame la disposizione della lex specialis richiedeva espressamente e chiaramente, a pena di esclusione, la presentazione di copia della certificazione UNI EN ISO 9001:2008, il Consorzio, invece, ha prodotto copia della diversa certificazione UNI 11034:2003, e, pertanto, correttamente la stazione appaltante lo ha escluso dalla gara.

CERTIFICAZIONE DI QUALITA' NELLE FORNITURE DI PRODOTTI

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2013

Ai sensi dell'art. 49 della stessa direttiva 2004/18/CE e dell'art. 43 del D.L.vo 163 del 2006 le stazioni appaltanti possono sempre chiedere la "presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare l'ottemperanza dell'operatore economico a determinate norme in materia di garanzia della qualita'"; e, nella specie, Consip, sulla base di una scelta discrezionale che non appare illogica o irragionevole, ha ritenuto di dover chiedere, a maggior garanzia dell'interesse pubblico alla fornitura di prodotti di qualita', il possesso da parte dei concorrenti delle certificazioni di qualita' afferenti alla produzione di apparecchiature di storage, e non solo quelle riferite alla commercializzazione e alla manutenzione delle apparecchiature medesime.

La scelta stessa – come rettamente affermato dal giudice di primo grado – si fonda su di una precisa volonta' di Consip finalizzata a coinvolgere e responsabilizzare direttamente nel rapporto con l'amministrazione destinataria della fornitura le imprese produttrici delle apparecchiature richieste, e cio' – se non altro – nel ruolo del soggetto ausiliario del concorrente alla gara (almeno nella forma dell'impresa ausiliaria) gli stessi produttori delle apparecchiature richieste.

CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA DI QUALITÀ NELL'AFFIDAMENTO DI SERVIZI E FORNITURE - CERTIFICATI EQUIVALENTI

TAR PIEMONTE TO SENTENZA 2013

In materia di servizi e forniture, nell'assenza di un sistema accreditato di qualificazione (che, viceversa, per gli appalti di lavori pubblici è rimesso alle SOA, cui compete anche l'attestazione del possesso della certificazione di qualita' aziendale), l'art. 43, d.lgs. n. 163 del 2006 stabilisce che le stazioni appaltanti, qualora richiedano la presentazione di certificazione di qualita' aziendale rilasciata da organismi indipendenti, fanno riferimento ai sistemi di assicurazione della qualita' basati su una serie di norme europee in materia e certificati di organismi conformi alle norme europee relative alla certificazione; in ogni caso, le stazioni appaltanti riconoscono i certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri ed ammettono parimenti altre prove relative all'impiego di misure equivalenti di garanzia della qualita' prodotte dagli operatori economici.

Si tratta, secondo il collegio, di una norma che, nell’ammettere la produzione in gara di “certificati equivalenti” e di “altre prove relative all’impiego di misure equivalenti di garanzia”, codifica principi di carattere generale, essendo finalizzata a favorire la piu' ampia partecipazione degli operatori economici alla gare pubbliche in condizioni di parita' e di non discriminazione, oltre che a garantire la ragionevolezza e la proporzionalita' dei requisiti soggettivi di partecipazione.

Nel caso di specie, le prescrizioni contenute nel Capitolato Speciale d’appalto confliggono con i predetti principi. Esse, infatti, richiedono quale requisito di partecipazione di ordine generale e quale requisito di capacita' tecnico economico e finanziaria il possesso a pena di esclusione della “certificazione del sistema di qualita' ISO 9001 specifica per la Gestione dei Servizi Socio Sanitari”, senza ammettere certificazioni o altre prove equipollenti.

E dunque, (..), il capitolato speciale d’appalto va annullato in parte qua, limitatamente alla parte in cui, nel prescrivere il possesso della certificazione di qualita' ISO 9001, non ammette i concorrenti a provare il possesso di certificati equivalenti o a fornire altre prove relative all’impiego di misure equivalenti di garanzia.

COMPROVA CERTIFICAZIONE DI QUALITA'

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2012

L’art. 43 del d.lgs. 163/2006 impone che la dimostrazione del possesso del requisito di che trattasi avviene o attraverso la certificazione o mediante altre “prove relative all’impiego di misure equivalenti”, prove che devono essere prodotte dagli operatori economici. Con l’effetto che incombeva al partecipante alla gara un onere della prova e cioè un onere di produzione di elementi oggettivi idonei a dimostrare l’effettivo impiego delle misure predette tali da consentire un accertamento in concreto del requisito di qualita' da parte della stazione appaltante, mentre non incombeva su quest’ultima un onere istruttorio ai fini della acquisizione o della ricerca della prova se non nei limiti della valutazione della prova gia' concretamente prodotta.

RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE - POSSESSO CERTIFICAZIONI ISO - REQUISITO NON CUMULABILE

AVCP PARERE 2012

In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento, ciascuna impresa facente parte dello stesso deve dimostrare il possesso delle certificazioni UNI EN ISO 9001 e 14001 richieste dalla lex specialis. Cio' in quanto il possesso di queste ultime mira ad assicurare alla stazione appaltante l’esecuzione dell’appalto secondo un livello minimo di prestazioni in conformita' a parametri qualitativi ed ambientali rigorosamente predefiniti, e, pertanto, ciascuna impresa esecutrice deve avere le certificazioni richieste (AVCP determinazione n.27 del 6.02.2007).

In tal senso si è espresso anche il Consiglio di Stato, precisando come segue: “(…) in caso di partecipazione alla gara - indetta per la aggiudicazione di appalto di servizi - di imprese riunite in associazione temporanea, occorre distinguere nettamente fra i requisiti tecnici di carattere oggettivo (afferenti in via immediata alla qualita' del prodotto o servizio che vanno accertati mediante sommatoria di quelli posseduti dalle singole imprese), dai requisiti di carattere soggettivo (che devono essere posseduti singolarmente da ciascuna associata), (…)” (Cons. Stato, Sez. IV, n. 435 del 14.02.2005).

OGGETTO: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex art. 6, comma 7, lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentata dal Comune di A – Procedura aperta per l’affidamento del servizio di trasporto scolastico – Importo a base di gara € 474.085,00 – S.A.: Comune di A (MB).

CERTIFICAZIONE ISO QUALE REQUISITO DI PARTECIPAZIONE

AVCP DELIBERAZIONE 2012

La richiesta, quale requisito di partecipazione, delle certificazioni di qualita' di cui alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, ISO 14000, BS OHSAS 18001:2007 senza che venga lasciata all’operatore economico la possibilita' di fornire prove relative all’impiego di misure equivalenti, non è conforme a quanto previsto dagli artt. 43 e 44 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163.

Oggetto: gara per l’affidamento del servizio di trasporto di rifiuti presso siti ed impianti di smaltimento e/o recupero ubicati nella regione Campania e in ambito nazionale. CIG: 3606845EA3. Stazione Appaltante: A. S.p.A. – A S.p.A. a socio unico. Importo a base di gara: €. 39.539.463,90. Segnalazione: Societa' B S.p.A.

LEGITTIMITA' RICHIESTA CERTIFICAZIONE DI QUALITA' AMBIENTALE ISO 14000

AVCP PARERE 2011

L'art. 44 del D.Lgs. n. 163 del 2006, nel prevedere che le stazioni appaltanti possano richiedere l'indicazione delle misure di gestione ambientale che l'operatore potra' applicare durante l'esecuzione del contratto, si sofferma a precisare che cio' è possibile "unicamente nei casi appropriati" previsti dall'emanando regolamento, ai sensi dell'art. 42, comma 1, lett. f), del medesimo testo. Anche a voler ritenere che, in attesa del regolamento, la stazione appaltante possa richiedere specifiche attestazioni circa le misure di gestione ambientale che l'operatore potra' applicare, è indubbio che la richiesta deve essere appropriata e che della appropriatezza deve essere data adeguata giustificazione (Cfr. TAR Calabria, sede di Reggio Calabria, 2 luglio 2010 n. 682).

Al riguardo è bene precisare che le previsioni di certificazioni di qualita', come risulta dagli articoli 43 e 44 del D.Lgs. n. 163 del 2006, rientrano tra i requisiti tecnici che l’Amministrazione puo' richiedere in sede di gara. In mancanza dei requisiti richiesti è interdetta la partecipazione (e cio' legittima l’esclusione) dell’impresa che intende concorrere (o della concorrente) (cfr. TAR Lazio, Roma, sez. III, 2.3.2009, n.2113).

È noto, infatti, l’orientamento giurisprudenziale per cui rientra nella discrezionalita' tecnica della stazione appaltante l’indicazione dei requisiti tecnici per la partecipazione alla gara.

In ragione di quanto sopra, quindi, l’amministrazione è legittimata ad introdurre, nella lex specialis, disposizioni atte anche a limitare la platea dei concorrenti, onde consentire la partecipazione alla gara stessa di soggetti particolarmente qualificati, specie per cio' che attiene al possesso di requisiti di capacita' tecnica, tutte le volte in cui tale scelta non sia eccessivamente, quanto irragionevolmente, limitativa della concorrenza.

Oggetto: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentata dalla A S.r.l. – Gara per l’affidamento della “gestione integrata del servizio di illuminazione pubblica, realizzazione di interventi di efficienza energetica e di adeguamento normativo sugli impianti mediante il sistema del finanziamento tramite terzi” - Importo a base d’asta € 5.000.000,00 - S.A.: Comune di Lesina.

SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI CIMITERIALI: POSSESSO ISO 9001

AVCP PARERE 2011

Le previsioni di certificazioni di qualita', come risulta dagli articoli 42 e 43 del D.Lgs. n. 163 del 2006, rientrano tra i requisiti tecnici che l’Amministrazione puo' richiedere in sede di gara. In mancanza dei requisiti richiesti è interdetta la partecipazione (e cio' legittima l’esclusione) dell’impresa che intende concorrere (o della concorrente) (cfr. TAR Lazio, Roma, sez. III, 2.3.2009, n.2113). È noto, infatti, l’orientamento giurisprudenziale per cui rientra nella discrezionalita' tecnica della stazione appaltante l’indicazione dei requisiti tecnici per la partecipazione alla gara. In ragione di quanto sopra, quindi, l’amministrazione è legittimata ad introdurre, nella lex specialis della gara d’appalto, disposizioni atte anche a limitare la platea dei concorrenti, onde consentire la partecipazione alla gara stessa di soggetti particolarmente qualificati, specie per cio' che attiene al possesso di requisiti di capacita' tecnica, tutte le volte in cui tale scelta non sia eccessivamente, quanto irragionevolmente, limitativa della concorrenza.

Come gia' affermato dall’Autorita' con parere 31 gennaio 2008 n. 33, sono da considerare legittimi i requisiti richiesti dalle stazioni appaltanti che, pur essendo ulteriori e piu' restrittivi di quelli previsti dalla legge, rispettino il limite della logicita' e della ragionevolezza e, cioè, della loro pertinenza e congruita' a fronte dello scopo perseguito. Tali requisiti possono essere censurati solo allorchè appaiano viziati da eccesso di potere, ad esempio per illogicita' o per incongruenza rispetto al fine pubblico della gara (Cons. Stato, 15 dicembre 2005, n. 7139).

Nel caso di specie, la previsione del bando contestata dall’istante non puo' ritenersi irragionevole; anzi è da ritenere conforme all’interesse pubblico, di cui l’amministrazione aggiudicatrice è portatrice, richiedere livelli di sicurezza adeguati per l’attivita' di smaltimento di rifiuti cimiteriali (cfr., al riguardo, la sentenza del TAR Lombardia, Milano, sez. III, 27.5.2008, n. 1835, relativa ad un appalto di servizi cimiteriali richiedente la certificazione europea di qualita' secondo lo standard ISO 9001).

Del resto, la previsione di una lex specialis che richieda una certa specializzazione nel servizio che si intende appaltare non risulta ne' irragionevole ne' sproporzionata, se coerente con le finalita' e l’oggetto del medesimo, in quanto rispondente ai canoni di buon andamento ed efficacia dell’azione amministrativa tutelati dall'art. 97 Cost..

In relazione al caso di specie, quindi, l’esame dell’operato dell’Amministrazione va condotto tenendo conto dell’oggetto dell’appalto, in relazione al quale, anche alla luce delle giustificazioni fornite dall’amministrazione comunale, la clausola del bando che l’istante contesta, manifestando unicamente la legittima volonta' della S.A. di conoscere la professionalita' del soggetto contraente cui affidare il servizio in questione, non puo' dirsi affatto limitativa della concorrenza, quanto invece pertinente e congrua a fronte dello scopo perseguito.

Oggetto: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentata da A.Soc. Coop. – “Procedura aperta per l’appalto del servizio di ritiro trasporto e smaltimento dei rifiuti cimiteriali” – Criterio di aggiudicazione: prezzo piu' basso – Importo a base d’asta: euro 18.335,15 – S.A.: Comune di B. (AG).

REQUISITI TECNICI E DI QUALITA' - MISURE EQUIVALENTI DI GARANZIA

AVCP PARERE 2011

Se per un verso è ben logico che la stazione appaltante richieda, nel rispetto dei limiti di proporzionalita', ragionevolezza e non discriminazione, specifici requisiti tecnici e di qualita' a garanzia dello svolgimento corretto dell’attivita' in appalto, (e nel caso di specie una certificazione generale come quella ISO rispetta tali parametri); per un altro verso cio' non incide sul parallelo principio, espresso a livello normativo (artt.43 e 44 del D.Lgs 163/2006), a tenore del quale, le stazioni appaltanti ammettono parimenti altre prove relative all'impiego di misure equivalenti di garanzia della qualita' e di gestione ambientale prodotte dagli operatori economici. E le disposizioni richiamate, costituendo previsioni elastiche, strutturate cioè su concetti non tassativi non possono che sottoporre al giudizio discrezionale delle stazioni appaltanti la valutazione circa il possesso dei requisiti tecnici necessari per l’ammissione alla gara.

Si richiama al riguardo la sentenza del TAR Lazio secondo cui “la valenza della certificazione di qualita' risiede proprio nella circostanza che l’attestazione proveniente dall’organismo di certificazione esonera la stazione appaltante dal compiere specifiche verifiche in ordine all’esistenza dei presupposti sostanziali per il conseguimento della certificazione, laddove invece, in assenza di quest’ultima, il compito dell’amministrazione risulta piu' complesso ed oneroso essendo essa chiamata a valutare in concreto l’idoneita' delle misure adottate dall’impresa per garantire la qualita'; pertanto, in relazione a prove non supportate da alcuna certificazione emessa da organismi accreditati, le imprese sono tenute a sottoporsi al giudizio discrezionale della stazione appaltante in ordine al possesso dei requisiti tecnici necessari per la partecipazione alla gara” ( TAR Lazio, Sez I, 14 aprile 2008, n. 3161).

Oggetto: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentata B – procedura aperta per la fornitura di lentine intraoculari e materiale sanitario specialistico occorrente alle UU.OO di Oculistica di diversi presidi dell’ASP di Trapani - Importo a base d’asta € 852.531,60 - S.A.: A.

MANCATO POSSESSO CERTIFICAZIONE ISO - DIMOSTRAZIONE MISURE EQUIVALENTI

AVCP PARERE 2011

A fronte di quanto richiesto espressamente dal bando di gara l’impresa ha dichiarato di avere in corso l’implementazione di un sistema di qualita' ambientale adeguato a tenere sotto controllo gli impatti ambientali delle proprie attivita', e di impegnarsi, nella gestione dell’appalto, ad osservare tutte le norme in materia di qualita' ambientale previste dalla ISO 14001:2004.

L'ampio ricorso consentito nelle procedure ad evidenza pubblica alle autocertificazioni, in un'ottica di snellimento delle procedure e semplificazioni degli adempimenti, trova la sua ragion d'essere nell'esigenza di evitare ai partecipanti ad una gara pubblica, tenuti alla prova del possesso dei requisiti di partecipazione, l'onere di attardarsi nell'acquisizione dei documenti richiesti dalla lex specialis della procedura concorsuale, consentendosi, sotto la propria responsabilita', la dichiarazione del possesso di tali requisiti, suscettibili di effettiva dimostrazione in caso di aggiudicazione della gara.

Tuttavia, ai fini in esame, tale strumento di semplificazione risulta evidentemente inappropriato allorche', non essendo in possesso della certificazione richiesta, rilasciata, come noto, esclusivamente da organismi certificati di comprovata indipendenza, l’impresa avrebbe dovuto fornire altre prove relative all'impiego di misure equivalenti di garanzia e di gestione ambientale.

Oggetto: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentata da A S.r.l. - (servizio di pulizia e servizi accessori per gli uffici B di C) – Criterio di aggiudicazione: prezzo piu' basso - Importo a base d’asta € 257.500,00 - S.A.: B C

AVVALIMENTO CERTIFICAZIONE DI GARANZIA DELLA QUALITA'

AVCP PARERE 2011

La Direttiva 18/2004 disciplina la certificazione de qua all’art. 49, Norme di garanzia della qualita', quindi in una norma distinta rispetto agli artt. 45, Situazione personale del candidato o dell’offerente, 47, Capacita' economica e finanziaria, 48, Capacita' tecniche e professionali. Sotto il profilo sostanziale si osserva che l’art. 49 della citata Direttiva individua esattamente il contenuto della certificazione in esame, precisando che quest’ultima attesta “l’ottemperanza dell’operatore economico a determinate norme in materia di garanzia di qualita'”. La certificazione in esame, testimonia, quindi, il mero rispetto da parte dell’imprenditore della specifica normativa in materia di qualita'.

Il Codice dei contratti pubblici ha puntualmente recepito la disciplina in argomento all’art. 43, disponendo che: “qualora richiedano la presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare l'ottemperanza dell'operatore economico a determinate norme in materia di garanzia della qualita', le stazioni appaltanti fanno riferimento ai sistemi di assicurazione della qualita' basati sulle serie di norme europee in materia e certificati da organismi conformi alle serie delle norme europee relative alla certificazione. Le stazioni appaltanti riconoscono i certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri. Esse ammettono parimenti altre prove relative all'impiego di misure equivalenti di garanzia della qualita' prodotte dagli operatori economici”. E’, evidente, quindi, che anche sul piano del diritto positivo nazionale la certificazione di qualita' conosce una disciplina apposita, distinta da quella dettata dagli artt. 38, 41 e 42 del D.Lgs. n. 163/2006.

E’ opportuno, inoltre, tenere presente che il citato art. 43 del D.Lgs. n. 163/2006 qualifica in termini sostanziali la certificazione in esame come attestazione dell’“ottemperanza dell’operatore economico a determinate norme in materia di garanzia di qualita'”. Le norme a cui fa riferimento la predetta disposizione sono quelle identificate a livello europeo con l’acronimo ISO 9001, le quali definiscono i principi che l’imprenditore deve seguire nel sistema di gestione per la qualita' dell’organizzazione, ma non disciplinano il modo in cui l’imprenditore deve realizzare le proprie lavorazioni. Va, quindi, sgombrato il campo da un possibile equivoco: la certificazione di qualita' ISO 9001:2008 non copre il prodotto realizzato o il servizio/la lavorazione resi, ma testimonia semplicemente che l’imprenditore opera in conformita' a specifici standard internazionali per quanto attiene la qualita' dei propri processi produttivi.

Ne deriva allora che la certificazione di qualita' è un requisito soggettivo, in quanto attiene ad uno specifico “status” dell’imprenditore: l’aver ottemperato a determinate disposizioni normative, preordinate a garantire alla stazione appaltante che l’esecuzione delle prestazioni contrattuali dovute avverra' nel rispetto della normativa in materia di processi di qualita'. Muovendo da tale premessa si ritiene di dover confermare l’indirizzo al riguardo gia' espresso dall’Autorita', secondo cui è preferibile interpretare l’art. 49 del D.Lgs. n. 163/2006 nel senso che non consente l’avvalimento della certificazione di qualita' ISO 9001:2008 (cfr. Avcp pareri n. 64 del 20 maggio 2009 e n. 254 del 10 dicembre 2008).

Tale orientamento risulta quello piu' conforme alla disciplina dei contratti pubblici delineata dal D.Lgs. n. 163/2006, in quanto tiene conto sia della natura sostanziale della certificazione in questione, come sopra ricostruita, sia del dato formale e testuale del diritto comunitario e nazionale, che, come evidenziato, circoscrivono l’avvalimento ai soli requisiti speciali, e disciplinano la certificazione di qualita' in una disposizione diversa rispetto a quelle relative all’istituto in esame.

Occorre considerare che, in generale, il concorrente privo della certificazione di qualita' non è di per se' e solo per questo motivo carente dei mezzi economici, finanziari, tecnici o organizzativi necessari per eseguire a regola d’arte le prestazioni di cui dovesse eventualmente risultare aggiudicatario, bensi' risulta privo di un certificato che attesta la sua ottemperanza alle norme in materia di garanzia della qualita'.

Conseguentemente, anche se un altro operatore economico gli mettesse a disposizione la propria certificazione di qualita' e la relativa organizzazione d’impresa, la situazione soggettiva in cui verrebbe a trovarsi il concorrente avvalente non cambierebbe, dato che costui, comunque, continuerebbe a non ottemperare alle disposizioni in materia di qualita' in relazione alla propria struttura d’impresa, con la quale partecipa alla gara ed è tenuto ad eseguire la prestazione oggetto dell’appalto.

In secondo luogo, è opportuno considerare che, qualora il concorrente privo della certificazione di qualita' per la propria organizzazione d’impresa decidesse di avvalersi non solo di determinati beni aziendali di un terzo (mezzi, personale, ecc.), ma dell’intera struttura aziendale altrui “certificata” sotto il profilo della qualita' organizzativa dei suoi processi produttivi – come prospettato nel caso di specie – allora costui sarebbe tenuto ad eseguire tutta la commessa pubblica esclusivamente con la struttura avvalsa, con la conseguenza che, sotto il profilo operativo, la realizzazione della commessa sarebbe in realta' affidata alla conduzione dell’ausiliaria, mentre l’aggiudicatario sarebbe piu' o meno un intermediario.

Tale risultato appare in evidente contrasto con l’art. 49, comma 10, del D.Lgs. n. 163/2006, secondo cui il contratto è eseguito in ogni caso dall’impresa che partecipa alla gara e l’impresa ausiliaria puo' assumere solo il ruolo di subappaltatore “nei limiti dei requisiti prestati”, nonche' in conflitto con l’art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006, che fissa dei limiti ben precisi alla quantita' di prestazioni subappaltabili non essendo ammissibile il subappalto dell’intera prestazione dedotta nel contratto d’appalto, e con l’art. 1655 c.c., in quanto l’avvalente, nella prospettata ipotesi di messa a disposizione dell’intera organizzazione aziendale dell’impresa ausiliaria, verrebbe in realta' ad eseguire il contratto di appalto senza assumere “l’organizzazione dei mezzi necessari” propria del singolo appaltatore.

A cio' si aggiunga che nello specifico caso in esame l’ATI avvalente appare all’evidenza operante in un settore completamente diverso rispetto a quello dell’ edilizia. Come correttamente rilevato dalla controinteressata, infatti, l’ATI in questione è costituita da una societa' di gestione del risparmio (mandante) e da una societa' immobiliare (mandataria). Dal momento che il bando di gara, coerentemente con l’oggetto dell’appalto, limita l’accesso alla gara alle sole imprese di costruzione ed alle cooperative di abitazione, appare necessario che la stazione appaltante, qualora non l’abbia gia' fatto, verifichi concretamente la natura di impresa di costruzione della mandataria, tenuto conto che dalla sua visura camerale risulta che la stessa, sebbene abbia nell’oggetto sociale la costruzione in proprio o mediante appalti a terzi e l’assunzione e l’esercizio dell’appalto di opere edilizie in genere, svolge come attivita' principale la locazione di immobili ed ha solo tre dipendenti.

In conclusione, nel caso di specie, il Consiglio ritiene che non sia possibile per l’ATI concorrente ricorrere all’avvalimento della certificazione di qualita' ISO 9001:2008 dell’impresa ausiliaria esterna al suddetto raggruppamento.

Oggetto: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentata dall’Ente C. – Procedura aperta per l’affidamento della progettazione, esecuzione, gestione parziale venticinquennale, relativo all’area F ricadente nel comprensorio direzionale di Pietralata per la realizzazione di un programma di housing sociale con relative urbanizzazioni – Importo a base d’asta € 69.000.000,00 – S.A.: Ente C..

RICHIESTA POSSESSO SA 8000 COME REQUISITO DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA - LEGITTIMO

AVCP DELIBERA 2011

La norma SA 8000, rispetto alle tipiche normative ISO con le quali ha in comune la struttura formale, è un riferimento che per sua natura coinvolge tutta l'Azienda, verificando anche l'applicazione nei confronti delle aziende che fanno parte della catena di fornitura, in particolare nel caso di utilizzo di lavoratori irregolari o mal retribuiti.

L'accreditamento è concesso dal SAI, (Social Accountability International) e tra i diversi organismi di certificazione (OdC) e i diversi enti di accreditamento esistono accordi di mutuo riconoscimento, per assicurare riconoscibilita' e validita' delle certificazioni rilasciate, in genere in altri paesi, tramite diversi accreditamenti. Ad oggi le imprese certificate a livello mondiale sono oltre 2.000 con piu' di un milione di lavoratori coinvolti. In Italia le aziende certificate sono circa 800. (dati aggiornati al 30 set 2009 - fonte: Social Accountability Accreditation Services

Nel caso di specie, la stazione appaltante ha elevato la soglia dei requisiti di idoneita' al fine di assicurare un livello qualitativo adeguato all’esecuzione delle prestazioni di sanificazione ospedaliera, rispetto alle quali, come scritto, il profilo della tutela etica è presente in modo particolarmente significativo, e tale circostanza non ha impedito lo svolgimento del confronto competitivo atteso il numero dei partecipanti.

Dal tenore della norma - nel caso rappresentata dalle previsioni dell’art. 43 del d.lgs. n.163 del 2006 – e della giurisprudenza sul tema, si ricava come la certificazione etica, in quanto equiparabile alla certificazione di qualita', possa essere richiesta come requisito di partecipazione, anche preclusivamente, in relazione allo scopo perseguito.

Oggetto: appalto del servizio di pulizia locali dell’ospedale per la durata di 24 mesi con facolta' per la Fondazione di eventuale ripetizione del servizio per anni 2. Importo € 2.487.030 ,48. Stazione appaltante: B. (PA) Esponente: Societa' A S.r.l. di Catania.

DURC - FUNZIONE E VALIDITA'

AVCP PARERE 2010

Il DURC è qualificato dalla giurisprudenza come una dichiarazione di scienza, resa pero' con riguardo al periodo considerato, per cui lo stesso non puo' essere inteso che come attestante la regolarita' contributiva soltanto fino alla propria scadenza, senza alcuna possibilita' di essere considerato valido al di la' del termine in esso espressamente stabilito (si veda, in tal senso Cons. Stato, Sez. V, 26 febbraio 2010, n. 1141). Come ritenuto anche da questa Autorita' (parere n. 112 del 16 giugno 2010), il DURC privo di un requisito intrinseco, ossia l’essere in corso di validita', è per cio' stesso inidoneo a comprovare il possesso della regolarita' contributiva.

Oggetto: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentata dall’impresa A SA – Fornitura di un sistema di bigliettazione basato su tecnologia contactless con integrate la localizzazione e il monitoraggio dei mezzi e sistema di videosorveglianza – Importo a base d’asta € 1.450.000,00 – S.A.: B S.p.A. di C.

CERTIFICAZIONE QUALITA' - REQUISITI PARTECIPAZIONE - DISCREZIONALITA' PA

AVCP PARERE 2010

Una volta chiarita cos’è la certificazione di qualita' e quale funzione svolge, va verificato se la stazione appaltante, nel fissare i requisiti di partecipazione ad un gara, puo' richiedere che tale atto abbia un contenuto specifico, particolare, indicando preventivamente la dicitura che quest’ultimo deve riportare. Il sistema normativo su richiamato nonche' l’orientamento consolidato sia di questa Autorita' (pareri n. 64 del 20 maggio 2009; n. 2 del 15 gennaio 2009; n. 178 del 5 giugno 2008; n. 188 del 14 giugno 2008 e n. 33 del 31 gennaio 2008) sia della giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato, sez. V, 2 febbraio 2009, n. 525 e Cons. Stato, sez. VI, 23 luglio 2008, n. 3655) inducono a dare risposta negativa al quesito posto, in base alla considerazione che l’ampia discrezionalita' di cui gode la stazione appaltante in merito alla fissazione dei requisiti di partecipazione ad una gara, che ben possono essere diversi, ulteriori e piu' restrittivi di quelli legali, conosce il limite della logicita' e della ragionevolezza dei requisiti richiesti e della loro pertinenza e congruita' rispetto all’oggetto dell’appalto ed all’interesse pubblico perseguito.

Ebbene venendo al caso di specie il contenuto della clausola contestata appare illogico e irragionevole. La stazione appaltante, infatti, non si è limitata a richiedere, ai fini della partecipazione, il possesso della certificazione di qualita' per i settori EA corrispondenti alle lavorazioni oggetto della gara – cosa che puo' fare - ma ha preteso di fissare in maniera analitica il contenuto che quest’ultima deve avere, con la duplice conseguenza di limitarne in tal modo l’efficacia e di impedire l’accesso alla gara a tutte quelle imprese che, pur in possesso della certificazione del sistema di qualita' UNI EN ISO 9001:2000 per i settori EA indicati nel bando, non abbiano pero' sul documento in questione la dicitura richiesta dalla Stazione appaltante.

Peraltro la limitazione della concorrenza nel caso in esame appare particolarmente rilevante, in quanto in grado di predeterminare l’aggiudicatario. Si consideri al riguardo che, da un lato, il bando di gara prevede “in caso di presentazione di una sola offerta valida l’Amministrazione avra' facolta' di procedere o meno all’espletamento della gara ed alla conseguente aggiudicazione”, e dall’altro, che dai dati disponibili sul sito di Accredia, ente italiano di accreditamento, risulta un’unica impresa in possesso della certificazione di qualita' contenente la specificazione richiesta dalla Stazione Appaltante.

Oggetto: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentata dalla S. srl – Procedura aperta per la fornitura ed attivazione di una centrale operativa multifunzionale per la gestione degli interventi e per la localizzazione degli operatori e dei mezzi di movimento per il corpo di polizia locale del Comune di M. – Importo a base d’asta € 77.680,00 – S.A.: Comune di M..

CERTIFICAZIONE ISO NEI BANDI DI GARA

ACCREDIA NOTA 2010

I riferimenti alla certificazione accreditata nelle richieste di offerta e nei bandi di gara

CRITERI DI IDONEITA' DI SCELTA DELL'OFFERENTE E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2010

Il disciplinare non reca limitazioni in merito al riconoscimento della qualita' utile ai fini della partecipazione alla gara, secondo il principio del reciproco riconoscimento delle attestazioni delle qualifiche formali e nel rispetto dell’art. 49 della Direttiva n. 2004/18 e dell’art 43 del D.Lgs. n. 163/2006. E’ in questo senso che l’art. 49 della Direttiva n. 18 del 2004 obbliga le stazioni appaltanti ad ammettere “altre prove relative all’impiego di misure equivalenti di garanzia della qualita' prodotte dagli operatori economici”. Dall’applicazione di tale principio discende l’illegittimita' di un’esclusione dalla gara basata sull’assenza della certificazione ISO 9000 quando sia omessa la verifica dell’equivalenza della certificazione prodotta (Cons. St. Sez. V, 28.9.2007, n. 5011, Sez. VI, 6.7.2005, n. 3718). Tuttavia, fuori dai casi di esclusione, non puo' considerarsi impedito alla stazione appaltante, in fase di selezione dei soggetti, senza che cio' influisca sulla successiva valutazione delle offerte, di prevedere un punteggio per un certo tipo di certificazione.

Secondo i principi comunitari ( Corte di Giustizia 24.1.2008 in causa C-532/06) e nazionali (art.42 D.Lgs. n. 163/2006) puntualizzati nella circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri -Dipartimento Politiche Comunitarie del 1 marzo 2007 (confermata dalla circolare del Ministero delle infrastrutture n. 2473 del 16.11.2007) , la rigorosa distinzione tra criteri di idoneita', ovvero di selezione dell’offerente, e criteri di aggiudicazione, ovvero di selezione dell’offerta, anche nell’aggiudicazione di appalti di servizi, deve attuarsi attraverso la valutabilita' degli elementi attinenti alla capacita' del prestatore (economica, finanziaria e tecnica) di eseguire i servizi oggetto dell’appalto unicamente nella fase di selezione dei concorrenti. Di qui l’utilizzabilita' degli elementi di esperienza, competenza, pregressa realizzazione di lavori dello stesso tipo da parte del prestatore come criteri di selezione ed ammissione alla gara.

Diversamente, la qualita' ed il valore tecnico dell’offerta, misurabili prendendo in considerazione il metodo e l’organizzazione del lavoro ovvero la composizione del team proposto per lo svolgimento dello specifico servizio , sono elementi attinenti alle modalita' attraverso le quali il prestatore prevede di offrire il servizio e, dunque, riguardano la fase di valutazione dell’offerta. Di questi principi , ai quali non puo' che aderire la giurisprudenza piu' recente (per un’ampia disamina dei diversi orientamenti, Cons. St. Sez. VI, 18.9.2009, n. 5626), ha fatto corretta applicazione l’amministrazione appaltante, esigendo , ai fini della dimostrazione della capacita' tecnica del prestatore, il curriculum dell’offerente - direttore dei lavori , onde accertarne “l’esperienza maturata nella progettazione e direzione lavori di opere di edilizia pubblica”(art. 10 A2) del disciplinare), ed ai fini della valutazione dell’offerta, la presentazione dell’organigramma, ossia del gruppo di lavoro incaricato dello svolgimento del servizio con indicazione del nominativo di ciascun tecnico responsabile in relazione ad ogni fase dell’attivita' e l’ allegazione del relativo curriculum professionale . L’allegazione del curriculum di ciascun componente del gruppo non contrasta con la facolta' della stazione appaltante di prevedere elementi di valutazione dell’offerta tecnica di tipo soggettivo, anche sulla base del riferimento ad esperienze pregresse, quando cio' serva ad evidenziare la qualita' del servizio e non gia' la capacita' tecnica dell’offerente (“nella misura in cui aspetti dell’attivita' dell’impresa possano illuminare la qualita' dell’offerta” Cons. St. Sez. VI, 9.6.2008, n. 2770). Deve, cioè, sussistere un collegamento tra oggetto dell’appalto e criteri valutativi di merito tecnico riferiti al team di progetto. Nel caso di specie, la qualita' dell’attivita' oggetto di appalto offerta (progettazione preliminare, definitiva e parzialmente esecutiva di opere edili, strutture statiche, impianti, arredamenti per la ristrutturazione dell’edificio “Ex Camera di Commercio”) è direttamente misurabile in base alla qualita' del team di progetto, considerando singolarmente i professionisti e, nel suo insieme, il gruppo proposto, attenendo questi elementi all’organizzazione del lavoro ed alle modalita' di svolgimento del servizio.

Deve, pertanto, convenirsi con quanto affermato dal primo giudice in ordine alla legittimita' dell’operato della Provincia attesa la mancanza di confusione tra la fase di selezione degli offerenti e la fase di valutazione dell’offerta.

CERTIFICAZIONE ISO NELLE FORNITURE

AVCP PARERE 2009

Nel caso in esame il bando di gara in merito al contenuto dell’offerta ha statuito che tra la documentazione da includere nel plico, a pena di esclusione dalla gara, debba essere compresa anche “Copia della certificazione del sistema di Qualita' rilasciata secondo le norme europee UNI EN ISO 9000 relativamente ai prodotti proposti”.

Nella fattispecie l’appalto in oggetto non è un appalto di lavori pubblici, ma un appalto di forniture che prevede la mera posa in opera di specifici e determinati apparati prodotti da aziende certificate, per cui, diversamente da quanto avviene per i lavori pubblici di determinato importo, il possesso del requisito della certificazione di qualita' in capo ai concorrenti non puo' ritenersi obbligatorio ai fini della partecipazione alla gara. Cio' premesso, considerato anche che il bando richiedeva specifiche referenze per valutare la capacita' tecnica e professionale del fornitore, si puo' sostenere che l’aspetto che assume rilevanza preponderante nel caso di specie non è tanto il possesso della certificazione di qualita' UNI EN ISO 9000 da parte della ditta fornitrice degli apparati medesimi, che si limita a fornire e installare gli impianti in osservanza dei protocolli indicati dalle ditte produttrici, quanto piuttosto che tale certificazione sia posseduta dalle aziende produttrici degli apparati stessi.

Non vi è dubbio, tuttavia, che il richiamo alla certificazione del sistema di qualita' rilasciata secondo le norme europee UNI EN ISO 9000, contenuta nel bando di gara, abbia introdotto elementi di equivocita' nella disciplina di gara e sia del tutto fuorviante, atteso che, come è noto, la certificazione espressamente citata riguarda propriamente i sistemi e i processi produttivi dell’impresa che partecipa alla procedura di gara.

In considerazione di cio', in applicazione del principio del favor partecipationis, si ritiene sussistano le condizioni per un chiarimento interpretativo del significato lessicale della predetta clausola, nel senso proposto dalla Commissione di gara, ossia intendendo la certificazione di qualita' richiesta dal bando con riferimento alle ditte produttrici degli apparati oggetto della fornitura e non con riferimento alle imprese fornitrici concorrenti alla gara in oggetto, ed ammettendo all’integrazione documentale tutti i partecipanti alla gara di cui trattasi, per non incorrere nella violazione del principio della par condicio.

Oggetto: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentata dalla Societa' S. s.r.l. - Fornitura e attivazione di una centrale operativa multifunzionale con impianti radio per il corpo di polizia locale di A. - Importo a base d'asta € 33.180,00 - S.A.: Comune di A. (FR), Comando di Polizia Locale.

CERTIFICAZIONE ISO IN UNA SPECIFICA ATTIVITA'

AVCP PARERE 2009

Quanto al possesso della certificazione UNI ENI ISO 9001:2000 in capo all’impresa, la giurisprudenza amministrativa, nel riconoscerne la natura di requisito soggettivo delle imprese, ai fini della partecipazione alle gare ha chiarito che la certificazione di qualita' è inerente all’intero sistema aziendale ed è preordinata a svolgere una funzione di garanzia qualitativa di un determinato livello di esecuzione dell’intero rapporto contrattuale (in tal senso, TAR Lazio, sez. II ter, 6 febbraio 2007, n. 923; id., sez. I bis, 26 ottobre 2004, n. 11694).

Nella fattispecie, nel bando di gara, era richiesto, quale requisito di partecipazione, “il possesso del certificato sistema di qualita' aziendale ISO 9001:2000 specifico nella gestione delle aree di sosta e servizio con ausiliari del traffico rilasciata da primario Ente certificatore riconosciuto SINCERT od analogo ente europeo”. L’impresa ha presentato una certificazione UNI EN ISO 9001:2000 con la dicitura “progettazione ed erogazione di prestazioni professionali e di servizi in materia di accertamento, liquidazione e riscossione dei tributi locali, di altre entrate degli enti locali ed altre attivita' connesse e complementari” ed è stata pertanto esclusa dalla gara per mancanza del certificato di qualita' specifico nella gestione delle aree di sosta previsto dalla lex specialis, al fine di non violare la par condicio tra i concorrenti.

Cio' premesso, considerato che il bando di cui trattasi, non impugnato, richiede espressamente, come requisito di partecipazione, il possesso della certificazione di qualita' specifica nell’ambito della “gestione delle aree di sosta e servizio con ausiliari del traffico”, deve ritenersi che la certificazione presentata dalla ditta, riferentesi esclusivamente all’attivita' di “accertamento, liquidazione e riscossione dei tributi locali, di altre entrate degli enti locali ed altre attivita' connesse e complementari” non sia rispondente a quanto richiesto dalla lex specialis, non essendo contenuta in tale certificazione di qualita' alcuna specificazione che consenta di ritenere contemplate dalla certificazione medesima, quali “attivita' connesse e complementari” all’attivita' principale dell’impresa istante, quelle di gestione delle aree di parcheggio e servizio con ausiliari del traffico. Ne' è possibile condividere l’assunto dell’istante che tale mancata specifica indicazione nel certificato di qualita' possa essere surrogata da quanto riportato nel diverso certificato della C.C.I.A.A., rilasciato per tutt’altre finalita'.

Oggetto: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentata dalla A. S.p.A. - Servizio di gestione delle aree di sosta a pagamento con l'impiego di ausiliari nel Comune di O. - Importo a base d'asta € 3.100.363,20 - S.A.: Comune di O..

SOCIETA' CON CAPITALE INTERAMENTE PUBBLICO - AFFIDAMENTO DIRETTO

CORTE GIUST EU SENTENZA 2009

Gli artt. 43 CE e 49 CE, i principi di parita' di trattamento e di non discriminazione in base alla cittadinanza cosi' come l’obbligo di trasparenza che ne discende non ostano all’affidamento diretto di un appalto pubblico di servizi ad una societa' per azioni a capitale interamente pubblico qualora l’ente pubblico che costituisce l’amministrazione aggiudicatrice eserciti su tale societa' un controllo analogo a quello che esercita sui propri servizi e questa societa' realizzi la parte piu' importante della propria attivita' con l’ente o con gli enti locali che la controllano.

Fatta salva la verifica da parte del giudice del rinvio dell’operativita' delle disposizioni statutarie di cui trattasi, il controllo esercitato dagli enti azionisti sulla detta societa' puo' essere considerato analogo a quello esercitato sui propri servizi in circostanze come quelle di cui alla causa principale, in cui: l’attivita' di tale societa' è limitata al territorio di detti enti ed è esercitata fondamentalmente a beneficio di questi ultimi, e tramite organi statutari composti da rappresentanti di detti enti, questi ultimi esercitano un’influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni importanti di detta societa'.

RIDUZIONE CAUZIONE - ATTESTAZIONE SOA

CGA SICILIA SENTENZA 2009

L´attestazione SOA costituisce, per cio' che concerne certificazione e dichiarazioni, un contenitore qualificato, dalla funzione pubblicistica assegnatagli dall´ordinamento, e dalla forza di "prova" esclusiva del suo contenuto (che non puo' essere revocato in dubbio dalla stazione appaltante, nei limiti di sua validita'), ai fini della partecipazione alla gara dell´operatore che ne è titolare e del possesso in capo al medesimo dei requisiti di partecipazione in esso attestati. È invece lecito dubitare che, in assenza di SOA, la qualificazione o la dichiarazione di qualita' non possano essere comprovati per finalita' differenti – quali il dimezzamento della cauzione – ove, il soggetto che ne abbia titolo in base a certificazione non ne sia in possesso. Non è dato, in tale ottica, negare valore giuridico alle certificazioni di qualita' aziendale ovvero al possesso della dichiarazione della presenza di requisiti del sistema di qualita' aziendale rilasciate da soggetti accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000, al rilascio della certificazione nel settore delle imprese di costruzione.

DIMIDIAZIONE CAUZIONE E CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ - DIMOSTRAZIONE

TAR CALABRIA CZ SENTENZA 2009

In base alla normativa vigente, il possesso della certificazione del sistema di qualita' deve essere provato attraverso la attestazione della SOA, sicche' una impresa certificata non puo' documentare in altro modo il requisito predetto, anche attraverso l´allegazione alla domanda della stessa certificazione del sistema di qualita'. La chiara esposizione della norma non da' adito a dubbi sulla insostituibilita' della attestazione della SOA ai fini della dimostrazione del possesso del sistema di qualita' certificato, ma tale prescrizione appare inserirsi coerentemente nel sistema delle funzioni attribuite alle SOA. L´attestazione SOA, invero, non si limita a rappresentare la presenza della certificazione di qualita' rilasciata da un organismo a cio' competente, bensi' assolve un ulteriore e fondamentale compito, consistente nel certificare che quel documento sia stato rilasciato "da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000", dotati, cioè, di precisa qualificazione. Per questo motivo non è sufficiente che il concorrente alleghi alla domanda di partecipazione il certificato di qualificazione del sistema di qualita' rilasciato dall´organismo di certificazione, perche' in tal modo ricadrebbe sulla stazione appaltante l´onere di verificare che detto organismo sia stato a sua volta accreditato allo svolgimento della propria attivita', ai sensi delle norme europee serie UNI CEI EN 45000, da soggetti a cio' legittimati - cfr. art. 2, lett. h), l) e n), d.p.r. 34/2000-, in contraddizione con le finalita' dell´affidamento alle SOA del sistema di qualificazione delle imprese.

DOCUMENTAZIONE DI GARA - RICHIESTA REQUISITI TECNICI E DI QUALITA'

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2009

Per gli appalti di forniture e servizi il primo comma dell’art. 42 del d.lg.v n. 163 del 2006 indica ed elenca “i modi” ed i documenti che, “a seconda della natura, della quantita' o dell’importanza e dell’uso delle forniture o dei servizi” possono essere utilizzati dai concorrenti per dare “dimostrazione delle capacita' tecniche”. Al secondo comma, l’art. 42 del d.lgv n. 163 del 2006 demanda alla stazione appaltante di precisare “nel bando di gara o nella lettera d'invito, quali dei suindicati documenti e requisiti devono essere presentati o dimostrati”. Infine, l’art. 43 del 2006 dispone che le stazioni appaltanti possono richiedere la presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti (le stazioni appaltanti “qualora richiedano”). L’uso della congiunzione condizionale, introduttiva del periodo ipotetico, sta a significare che è in facolta' della stazione appaltante esigere la presentazione di certificazioni di qualita'.

TERMINE 10 GIORNI - COPIE FOTOSTATICHE

TAR BASILICATA SENTENZA 2009

Secondo la giurisprudenza di questo TAR il termine di 10 giorni, previsto dall’art. 10, comma 1 quater L. n. 109/1994 (vedi ora art. 48, comma 2, D.Lg.vo n. 163/2006), se riferito all’aggiudicatario ed al secondo classificato, non è perentorio, in assenza di una precisa previsione della lex specialis di gara (cfr. C.d.S. Sez. V Sent. n. 6003 del 27.10.2005; C.d.S. Sez. V Sent. n. 7758 del 29.11.2004; TAR Basilicata Sent. n. 408 del 5.8.2008; TAR Basilicata Sent. n. 344 del 5.5.2007).

L´art. 2719 C.C. statuisce che le copie fotografiche e/o fotostatiche hanno la stessa efficacia delle autentiche, se la loro conformita' all´originale non viene contestata e/o disconosciuta, mentre l´art. 6, comma 1, DPR n.445/2000 prevede che i privati hanno la facolta' di sostituire ai documenti la loro corrispondente riproduzione fotografica: deve pertanto ritenersi che la presentazione in copia fotostatica del certificato del sistema di qualita' non puo' costituire una valida giustificazione, per escludere una concorrente dal procedimento di evidenza pubblica, ma, al piu', avrebbe consigliato la successiva acquisizione dell´originale o della copia autentica, come, peraltro, previsto dall´art. 46 D.Lg.vo n.163/2006.

CERTIFICAZIONE DI QUALITA' - VALIDITA'

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2009

I certificati di conformita' alla normativa UNI EN ISO 9001:2000 vengono emessi in un’unica copia non ripetibile all’atto della certificazione del sistema di qualita' aziendale; non riportano la data di scadenza poiche' la loro validita' è subordinata agli esiti delle verifiche periodiche di mantenimento e di riesame del sistema: le aziende in possesso di certificato di conformita' valido sono presenti nella banca dati sul sito SINCERT (www.sincert.it): se il certificato è ritirato non compare. Pertanto ai fini della dimostrazione di possesso del requisito di certificazione UNI EN ISO 9001:2000 l’unico documento rilasciato è il certificato iniziale. Pertanto, e’ onere della stazione appaltante verificare (diversamente da quanto verificatosi nel caso di specie), eventualmente anche tramite l’accesso ai siti ufficiali degli organismi certificatori, l’effettiva vigenza degli attestati e dei documenti presentati in sede di gara.

CERTIFICAZIONE ISO - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

TAR SICILIA PA SENTENZA 2008

Per orientamento giurisprudenziale anche le copie delle certificazioni di qualita' potrebbero cadere sotto il disposto dell’art. 19 DPR 445/2000 in materia di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorieta', giacchè gli organismi deputati a tale certificazione, sebbene di natura privata, rilascerebbero attestazioni aventi contenuto vincolato e rilievo pubblicistico (Cons. Stato, sez. VI, 19 gennaio 2007, n. 121), e che, quindi, il certificato di qualita' bene potrebbe essere prodotto in gara tramite una autocertificazione (Cons. Stato, sez. V, 17 aprile 2007, n. 1790 e 11 maggio 2007, n. 2355), o, come ritenuto dall’Autorita' di vigilanza del settore, tramite copia conforme all’originale. Si tratta di un orientamento che, evidentemente, da un lato, muove da una lettura estensiva dell’art. 19 D.P.R. 445/2000 e d’altro lato, preferisce una interpretazione non tassativa dell’art. 4, comma III, DPR 34/2000, per il quale “Il possesso della certificazione di qualita' aziendale ovvero il possesso della dichiarazione della presenza di requisiti del sistema di qualita' aziendale, rilasciate da soggetti accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000, al rilascio della certificazione nel settore delle imprese di costruzione, è attestato dalle SOA” , nel senso che non ritiene indispensabile che il requisito sia comprovato esclusivamente mediante l’attestazione dell’organismo SOA.

Tuttavia ritiene il Collegio che, nel caso in esame, i principi esposti dalla giurisprudenza invocata dalla ricorrente non possano trovare applicazione a causa delle peculiarita' della fattispecie. In primo luogo, occorre rilevare che nel caso in esame la prova del requisito mediante attestazione contenuta nella certificazione SOA era richiesta dalla stessa lex specialis della procedura, posto che il bando di gara, quanto alle “Condizioni minime di carattere economico e tecnico necessarie per la partecipazione”, prevedeva che i concorrenti, all’atto dell’offerta, dovessero “essere in possesso o della certificazione relativa all’intero sistema di qualita' … riportata nell’attestazione rilasciata dalla suddetta SOA, ai sensi del combinato disposto dell’art. 8, comma 3, lettere a) e b) del “testo coordinato” e dell’art. 4 del D.P.R. n. 34/2000...”. In secondo luogo, deve rilevarsi che la concorrente non ha prodotto in gara nè una dichiarazione sostitutiva di certificazione in ordine al possesso del requisito in parola, nè una copia conforme all’originale della certificazione di qualita', bensi' una mera fotocopia di tale documento.

CONCESSIONE SERVIZIO GAS - NORMATIVA APPLICABILE

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2008

Come chiarito anche dalla Corte di giustizia dell'Unione europea (21 luglio 2005) l’affidamento al privato di un servizio pubblico avviene tramite una " concessione, che non rientra nell'ambito di applicazione ne' della direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/50/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, ne' della direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/38/CEE, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto nonche' degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni “, ma a cui si applica direttamente il trattato costitutivo della comunita' (articoli 43 CE e 49 CE).

Ne consegue che, a parte il contenuto del contratto di servizio che come si è detto è condizionato dal contratto tipo approvato dall'autorita' centrale, il resto ed in particolare la disciplina del procedimento di gara è sostanzialmente rimessa alla discrezionalita' dei singoli enti locali, che comunque possono esercitarla solo nel rispetto dei principi generali in materia di confronto concorrenziale e dei singoli paletti posti dall'articolo 14 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164.

DURC - VERIFICA DELLA REGOLARITA' E GIURISDIZIONE

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2008

A seguito dell’entrata un vigore della disciplina sul certificato di regolarità contributiva, dettata dall’art.2 del D.L. 25 settembre 2002 n. 210 , così come modificato dalla legge di conversione 22 novembre 2002 n. 266 e dall’art. 3, comma 8 lett. b-bis) del D.Lgs. 14 agosto 1996 n. 494, lettera aggiunta dall’art. 86, comma 10, del D.Lgs. 10 settembre 2003 n. 276, la verifica della regolarità contributiva non è più di competenza delle stazioni appaltanti, ma è demandata agli enti previdenziali.

La stazione appaltante in una siffatta situazione non deve dunque far altro che prendere atto della certificazione senza poter in alcun modo sindacarne le risultanze (come avviene del resto con riferimento a qualsiasi certificazione acquisita per comprovare requisiti, il cui accertamento è affidato ad altre amministrazioni).

Conseguenza di quanto testè evidenziato è inoltre che il procedimento di rilascio della certificazione di regolarità contributiva ha una sua autonomia rispetto al procedimento di gara (si è già del resto sottolineato che la stessa certificazione è richiesta anche per i lavori privati, ove non si fa certo riferimento a procedimenti di gara) ed è sottoposto alle regole proprie della materia previdenziale, della cui corretta applicazione è peraltro competente a conoscere il giudice ordinario.

COMUNICAZIONE A MEZZO FAX

TAR SARDEGNA SENTENZA 2007

Come recentemente sostenuto da questa Sezione, il fax rappresenta uno dei modi in cui può concretamente svolgersi la comunicazione tra soggetti, in quanto essa viene attuata mediante l'utilizzo di un sistema basato su linee di trasmissione di dati ed apparecchiature che consentono di poter documentare sia la partenza del messaggio dall'apparato trasmittente che, attraverso il cosiddetto rapporto di trasmissione, la ricezione del medesimo in quello ricevente.

La normativa più recente con D.p.r. 28 dicembre 2000, n° 445 consente un uso generalizzato del fax nel corso dell'istruttoria, sia per la presentazione di istanze e dichiarazioni da parte dei privati (articolo 38, comma 1) che per l'acquisizione d'ufficio da parte dell'amministrazione di certezze giuridiche (articolo 43, comma 3).

I documenti trasmessi da chiunque ad una pubblica amministrazione tramite fax, o un altro mezzo telematico o informatico idoneo ad accertarne la fonte di provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale (articolo 43, comma 6).

Nel caso di specie, la comunicazione concernente l’esito negativo della verifica di congruità, la revoca dell’aggiudicazione provvisoria e la disposta aggiudicazione definitiva in favore del controinteressato (nota 10/12/2004 n°3116), è stata trasmessa alla ricorrente a mezzo fax. E dal rapporto di trasmissione stampato sulle copie della detta nota prodotte in giudizio da entrambe le parti, il fax risulta ricevuto in data 10/12/2004. La ricorrente contesta di aver ricevuto il fax (si vedano le note difensive depositate in udienza), ma essendo la contestazione del tutto generica, non è idonea a superare la presunzione di ricezione che discende dall’esito positivo del rapporto di trasmissione.

CERTIFICAZIONE DI QUALITA' - PROVA PER EQUIVALENTE

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2007

L’art. 14, co. 4, del d.lgv n. 157 del 1995 testualmente recita: “le amministrazioni aggiudicatrici… ammettono parimenti altre prove relative all’impiego di misure equivalenti di garanzia della qualità, qualora il concorrente non abbia accesso a tali certificati o non possa ottenerli nei termini richiesti”.

Tale norma non ha introdotto una clausola generale di equivalenza delle misure di garanzia individualmente adottate alla certificazione tecnica di qualità secondo le norme internazionali, ma ha limitato la sfera di ammissibilità delle “misure equivalenti” ai casi in cui “il concorrente non abbia accesso a tali certificati o non possa ottenerli nei termini richiesti”.

Peraltro l’art. 14, co. 4, del del d.lgs n. 157 del 1995, recentemente abrogato, è stato trasfuso nell’art. 39 del d.lgs 12 aprile 2006 n. 163 la cui intestazione richiama la direttiva 2004.18, sancendo in tal modo una corrispondenza di contenuti sul punto tra la direttiva 92.50, recepita con d. lgv n. 157 del 1995, e la direttiva 2004.18.

la VI Sezione del Consiglio di Stato ha affermato essere “erronea la tesi del Tribunale Amministrativo Regionale per la quale nell’ipotesi in cui la stazione appaltante richieda il possesso della certificazione di qualità non possa chiedersi altro al concorrente…” trovando applicazione l’art. 14, co. 4 del d.lgs n. 157 del 1995 per cui “il bando, nella parte in cui non l’escluda espressamente, deve essere interpretato in conformità alle norme comunitarie ed interne che consentono di dare rilievo ad “altre prove”..”.

Attenendosi a tale condivisibile indirizzo, il Collegio non può condividere la conclusione cui perviene il giudice di prime cure per il quale soltanto il possesso all’atto della presentazione dell’offerta della certificazione UNI EN ISO 9001 avrebbe dato diritto all’assegnazione del punteggio di cui alla voce “certificazione di qualità”, avuto riguardo anche alla circostanza che l’ATI D si era attivata per ottenere la certificazione ma che non le era stato possibile acquisirla e produrla “nei termini richiesti”.

Per quanto concerne poi l’autocertificazione, osserva il Collegio che, ammessa in astratto la possibilità per le ditte concorrenti di poter dare prova di aver adottato misure di garanzia “di qualità” pur senza aver acquisito la certificazione UNI EN ISO 9001 (peraltro non richiesta quale requisito di ammissione alla gara), assume nella specie satisfattivo rilievo il contenuto della autocertificazione 14 dicembre 2004, così come integrata dalla documentazione fatta pervenire alla Commissione su richiesta di quest’ultima.

La produzione documentale, invero, non ha apportato modifiche ad un elemento costitutivo dell’offerta oggetto di valutazione e di attribuzione di punteggio, ma ha semplicemente permesso alla Commissione di meglio verificare le dichiarazioni rese e la veridicità del loro contenuto; inoltre ha reso possibile l’espressione di un giudizio valutativo e l’attribuzione con una maggiore cognizione di un punteggio (2,5) al sistema di qualità, già certificato e la cui attivazione era stata già sufficientemente dimostrata dall’ATI concorrente all’atto della presentazione dell’istanza di partecipazione alla gara.

ATTESTAZIONE SOA IN CORSO DI VALIDITA'

AVCP DELIBERAZIONE 2007

Laddove il concorrente, come nel caso di specie, alla data di scadenza per la presentazione delle offerte abbia allegato ai documenti di gara oltre alla copia dell’attestazione SOA riportante l’indicazione del possesso del sistema di qualità scaduta, anche copia conforme della nuova certificazione di qualità in corso di validità, l’impresa istante ha adempiuto all’onere di diligenza prescritto dall’Autorità con la citata determinazione n. 29/2002: infatti, la presentazione in gara della copia conforme del nuovo certificato di qualità deve essere interpretato, al là di una posizione di mero formalismo, come attestante e dimostrativo dell’effettivo possesso del sistema di qualità.

Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dalla E. I. s.r.l. – sistemazione idraulica del bacino del Ponte di T. e primo intervento di manutenzione e consolidamento dei bastioni medioevali – I lotto – recupero dei bastioni medioevali del bacino del Ponte di T. – intervento strutturale – II lotto.

CERTIFICAZIONE DI QUALITA'

AVCP DELIBERAZIONE 2007

Il possesso del sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9000 si intende dimostrato qualora il relativo certificato sia stato rilasciato da un organismo accreditato SINCERT per il settore EA 28 (Imprese di costruzione, installatori di impianti e servizi).

OGGETTO: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dalla Progetti e Infrastrutture s.r.l. – Ammodernamento del tracciato stradale dell’innesto SR 439 al confine G. – L. S.A: Provincia di G.

QUALIFICAZIONE CONSORZIO ORDINARIO

AVCP DELIBERAZIONE 2006

E’ conforme alla disciplina normativa di settore l’esclusione dalla gara del Consorzio E. per mancato assolvimento agli obblighi di gara; non è conforme a tale disciplina la clausola delle norme integrative del bando che richiede ai consorzi ex art. 2602 c.c. la “delibera del competente organo…da cui risulti l’individuazione dell’impresa capogruppo e delle mandanti”, né la conseguente esclusione del Consorzio S..

Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006, presentata dall’Amministrazione comunale di F.. Gara per l’affidamento del servizio di pulizia degli edifici Comunali. Esclusione concorrenti.

Pareri tratti da fonti ufficiali

QUESITO del 06/06/2012 - FAQ AVCP: REQUISITI SPECIALI - REQUISITI DI QUALITÀ

D8. Le stazioni appaltanti possono richiedere ai concorrenti particolari requisiti di qualità?


QUESITO del 06/06/2012 - FAQ AVCP: CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ - COMPROVA

D24. Con quali modalità i concorrenti possono dimostrare, in sede di gara, il possesso della certificazione di qualità di cui all’articolo 43 del Codice dei contratti pubblici.


QUESITO del 26/10/2008 - ISO

Questo Comando intende affidare il servizio di bouvette/bar ubicato all'interno della struttura mediante una concessione della durata di sei anni. Si chiede se è legittimo prevedere, tra gli altri, il requisito del possesso OBBLIGATORIO delle certificazioni ISO 9001:2000 - ISO 1400:2004 - UNI 10854:1999 per essere ammessi a concorrere alla indagine di mercato.


QUESITO del 07/03/2007 - ISO

Quando è obbligatorio da parte del partecipante ad una procedura di gara per lavori e per servizi e per forniture possedere la certificazione del sistema di qualità UNI CEI ISO 9000 ? E, pertanto, quando una stazione appaltante dovrà prevedere tale requisito nel bando di gara?