Art. 43. Norme di garanzia della qualità
ABROGATO DAL 19-04-2016 (ART. 217 DLGS 50-2016)1. Qualora richiedano la presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare l'ottemperanza dell'operatore economico a determinate norme in materia di garanzia della qualità, le stazioni appaltanti fanno riferimento ai sistemi di assicurazione della qualità basati sulle serie di norme europee in materia e certificati da organismi conformi alle serie delle norme europee relative alla certificazione. Le stazioni appaltanti riconoscono i certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri. Esse ammettono parimenti altre prove relative all'impiego di misure equivalenti di garanzia della qualità prodotte dagli operatori economici.
Giurisprudenza e Prassi
ISO - RILASCIATE DA ALTRI STATI MEMBRI - ACCREDITAMENTO
L'art. 43 del D.Lgs. n. 163/2006 stabilisce che le stazioni appaltanti, qualora richiedano la presentazione di certificazione di qualità aziendale rilasciata da organismi indipendenti per attestare l'ottemperanza dell'operatore economico a determinate norme in materia di garanzia della qualità, fanno riferimento ai sistemi di assicurazione della qualità basati sulle norme europee in materia e certificati da organismi conformi alle norme europee relative alla certificazione; la medesima disposizione dispone, inoltre, che “le stazioni appaltanti riconoscono i certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri”, tra cui indubbiamente si annovera la Romania. La più recente giurisprudenza si è espressa nel senso che, secondo le Linee guida Accredia, “scopo principale di EA è quello di garantire - tramite il proprio Accordo di Mutuo Riconoscimento (EA MLA) - che gli Enti di Accreditamento firmatari gestiscano un sistema di accreditamento conforme ai requisiti delle norme e guide di applicazione appositamente predisposte tale da assicurare che le attestazioni di conformità emesse sotto i rispettivi accreditamenti siano egualmente affidabili e degne di fiducia da parte degli utenti diretti e indiretti delle medesime… Per i motivi sopra riportati, le attestazioni di conformità rilasciate da Soggetti accreditati da Enti di accreditamento firmatari degli Accordi MLA risultano valide e credibili… nonché fra loro equivalenti, e come tali universalmente accettate e riconosciute (in termini, T.A.R. Campania, Sez. V, n.608/2016; v. anche Sez. I di Salerno, n. 960/2015)".
RAPPORTO TRA CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ (UNI EN ISO) ED ATTESTAZIONE SOA
Il principio è quello in base al quale la maggiore affidabilita' dell’impresa, attestata dalla certificazione di qualita', è relazionata al sistema gestionale complessivo dell’azienda, in modo da comprendere tutti i processi di lavorazione che l’impresa esegue nell’espletamento della propria attivita' e per la quale ha conseguito l’attestazione SOA, sicche' è del tutto irrilevante il rapporto con la singola categoria di lavori oggetto dell’appalto cui l’impresa partecipa. La certificazione di qualita', in altre parole, è una proprieta' caratteristica dell’impresa, riferita alla globalita' delle lavorazioni eseguite, garantendo di per se' l’affidabilita' dell’impresa medesima (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 25 luglio 2012, n. 4225 che decide una controversia sorta in vigenza della disciplina di cui al precedente d.P.R. n. 34-2000, il cui contenuto dispositivo è tuttavia sovrapponibile a quello di cui all’art. 63 d.P.R. n. 207-2010). Peraltro, nello specifico, con riferimento ai requisiti tecnici ed economico finanziari, il Bando di gara, al punto 3.2, richiedeva esclusivamente il possesso di attestazione SOA regolarmente autorizzata, in corso di validita', che documentasse la qualificazione per le categorie cosi' come richiesto dal Bando, con indicazione della certificazione di qualita' (punto 3.2 Bando). Conformemente a tale disposizione, pertanto, le controinteressate, delle quali l’appellante contesta la partecipazione, hanno presentato la propria attestazione SOA, da cui emergeva il possesso in capo a ciascuna di esse della qualificazione necessaria per l’esecuzione della specifica categoria di lavori prevalenti oggetto di appalto (come detto, categoria OS 23-III-bis); inoltre, hanno indicato la certificazione di qualita' in loro possesso: nessun riferimento viene fatto nel Bando circa la necessita' di produzione (o di indicazioni) di particolari certificazioni di qualita', essendo richiesta la sola allegazione della SOA. Inoltre, l’art. 63 del Regolamento di attuazione del Codice dei contratti pubblici stabilisce che il “sistema di qualita'” debba essere conforme alle norme europee serie UNI EN ISO 9000 e prevede un’eccezione per le classifiche di lavori I e II; il comma 2 precisa che “la certificazione di qualita' aziendale è riferita agli aspetti gestionali dell’impresa nel suo complesso, con riferimento alla globalita' delle categorie e classifiche”. Peraltro, quale sia il valore di tali certificazioni di qualita' è gia' specificato dall’art. 43 d.lgs. n. 163-2006, che attribuisce alla certificazione di qualita' il rango di attestazione di status (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 25 febbraio 2014, n. 887), relativa all’ottemperanza dell’operatore economico a determinate norme in materia di garanzia di qualita'. Tali norme in materia di garanzia di qualita' sono quelle identificate a livello europeo con l’acronimo ISO 9001, che definiscono i principi che l’imprenditore deve seguire nel sistema di gestione per la qualita' dell’organizzazione, ma che non disciplinano il modo in cui l’imprenditore deve realizzare le proprie lavorazioni. Infatti, la certificazione di qualita' ISO 9001 non copre il prodotto realizzato o il servizio reso, ma attesta semplicemente che l’imprenditore opera in conformita' a specifici standard internazionali per quanto attiene la qualita' dei propri processi produttivi. È evidente, dunque, che anche laddove si ritenesse che nel bando di gara sia stato previsto (circostanza, che come detto, è comunque esclusa) uno specifico onere di allegazione della certificazione di qualita', tale onere risulta essere stato soddisfatto da tutte le imprese partecipanti mediante la produzione del certificato Uni En Iso riferito in generale agli aspetti gestionali nel loro complesso. Del possesso delle qualificazioni tecniche e economiche necessarie per la corretta esecuzione delle lavorazioni appaltate le medesime aziende avevano invece dato prova allegando l’unico documento idoneo a dimostrare l’esistenza di tali presupposti, ovvero l’attestazione SOA per la categoria OS 23-III bis.“.
CERTIFICAZIONE DI QUALITA' - NULLA CLAUSOLA CHE IMPONE PERIODO MINIMO DI DURATA
Nel disciplinare di gara “è stato introdotto un requisito speciale e, conseguentemente, una causa di esclusione dalla gara in caso di sua mancanza, non conforme al principio di tassativita' sancito dall’art. 46, comma 1-bis, del codice dei contratti pubblici. (..) Per contro, l’art. 43 del medesimo codice non prevede in alcun modo periodi temporali minimi di durata delle certificazioni di qualita', laddove le amministrazioni esigano che gli operatori economici concorrenti a procedure di affidamento da loro indette conformino la loro attivita' a «norme in materia di garanzia qualita'» riconosciute in base ai sistemi di certificazione vigenti. (..) Non giova nemmeno richiamare il precedente di questa Sezione costituito dalla sentenza 2 ottobre 2008, n. 4759,la quale, pur avendo in un caso assolutamente in termini con quello oggetto del presente giudizio statuito che il possesso da un certo numero di anni della certificazione di qualita' risponde ad obiettive esigenze delle amministrazioni aggiudicatrici, «potendosi in tal modo individuare concorrenti che abbiano dato prova di aver operato da tempo come soggetti pienamente idonei e ben organizzati», è stata nondimeno pronunciata in epoca anteriore al principio di tassativita' di cui al citato art. 46, comma 1-bis, d.lgs. n. 163/2006.
RINNOVO ISO - ALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA
Ritiene il Collegio che il raggruppamento aggiudicatario ha rispettato la previsione del disciplinare; e che il predetto, nelle more del rinnovo della certificazione di qualita', ha legittimamente partecipato alla gara in interesse, restando l’eventuale aggiudicazione subordinata all’esito positivo della verifica (Cons. Stato, sez. V, 12 novembre 2013, n. 5375; 8 settembre 2010, n. 6506; parere A.V.C.P. n.190 del 20 novembre 2013; n. 45 del 10 aprile 2013). Per quanto attiene, poi, alla successiva verifica effettuata dalla stazione appaltante sulla perdurante validita' del certificato, diversamente da quanto sostenuto da parte ricorrente, la stessa costituisce non solo adempimento legittimo, ma doveroso, in quanto è compito della p.a. accertare la sussistenza di tutti i requisiti richiesti per l’ammissione e la partecipazione alla gara, in conformita' alla lexspecialis.
Va, peraltro, rilevato che, con riferimento all’accertamento della validita' delle certificazioni di qualita', le stazioni appaltanti possono accedere direttamente al sito dell’ente accertatore e verificare la posizione della concorrente con riferimento al requisito in contestazione. Del tutto correttamente, pertanto, [Alfa] ha effettuato la verifica d’ufficio, grazie alla quale è stato accertato, praticamente in tempo reale, lo stato della certificazione dell’impresa (v. in tal senso: Cons. Stato Sez. V, 4 novembre 2014, n. 5446; Sez. III, 11 marzo 2011, n. 1581; T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. II, 10 giugno 2010, n. 1136). (..) Come rilevato in fattispecie analoga, “...Diversamente opinando, si introdurrebbe in sede amministrativa una ragione di esclusione in contrasto con il principio (previsto dall’art. 46 bis) della tassativita' della cause di esclusione, per di piu' sproporzionata rispetto alle esigenze della amministrazione aggiudicatrice…” (Consiglio di Stato, Sez. V, 27 ottobre 2014, n. 5297).
CERTIFICAZIONE QUALITA' - DEVE ESSERE ATTINENTE OGGETTO APPALTO
Secondo la giurisprudenza amministrativa, funzione della certificazione di qualita' è di attestare la capacita' tecnica del concorrente in relazione alle prestazioni che sara' chiamato a svolgere in esecuzione del contratto: per poter assolvere a tale funzione, deve concernere lo specifico oggetto dell'appalto (T.A.R. Napoli sez. VIII, 7 marzo 2012, n. 1125) e implica l'esclusione delle partecipante qualora la certificazione prodotta, sebbene conforme alle norme UNI EN ISO, abbia un oggetto diverso da quello della gara (T.A.R. L'Aquila sez. I, 14 luglio 2011, n. 390).
Tale assunto appare pienamente condivisibile al Collegio, in ossequio al principio sostanzialistico al quale deve corrispondere il possesso dei requisiti di partecipazione alle gare pubbliche anche per quanto attiene alla certificazione di qualita', preordinata ad assicurare la corrispondenza tra la speciale idoneita' della ditta partecipante alla quale è richiesto il requisito e il servizio, opera o fornitura oggetto della gara e diretta, come tale, ad assicurare che l'impresa cui affidare la realizzazione dell'opera o lo svolgimento del servizio sia idonea ad effettuare la prestazione secondo il livello di aspettative, accertato da un organismo qualificato e secondo parametri rigorosi delineati a livello europeo che valorizzino l'organizzazione e il livello complessivi dell'attivita' nell'intero suo svolgimento (Cons. St. sez. VI, 27 ottobre 2003, n. 6619).
Va percio' disatteso l'assunto della ricorrente che, muovendo dal carattere di universalita' delle norme sulla certificazione UNI EN ISO, ne afferma l'idoneita' a fornire prova dell'impegno organizzativo in disparte dalla dimensione o dal settore di attivita' cui la certificazione si riferisce e che pertanto il requisito di capacita' tecnica (al punto 8.3, II° cpv. della lex specialis) doveva ritenersi oggettivamente soddisfatto con la produzione del certificato concernente la progettazione ed erogazione di servizi di pulizia civile e industriale, in assenza di qualsiasi prescrizione in ordine al contenuto della certificazione di qualita'.
POSSIBILITA' DI PROVARE CON OGNI MEZZO CIO' CHE COSTITUISCE OGGETTO DELLA CERTIFICAZIONE RICHIESTA
Non è in dubbio la legittimita' di una norma impositiva del possesso della certificazione SA 8000, bensi' se la mancanza di quest’ultima debba comportare l’esclusione dell’impresa concorrente.
Cio' che rileva non è la certificazione in se' ma il possesso dei requisiti idonei ad ottenerla, ed in secondo luogo dal chiaro disposto dell’art. 43 cod. contratti pubblici, che riconosce in termini generali alle imprese partecipanti a procedure di affidamento la possibilita' di fornire “altre prove” relative al rispetto degli standard di qualita' equivalenti a quelli oggetto di certificazioni rilasciate dai competenti organismi.
Sul punto è il caso di richiamare la recente pronuncia della VI Sezione di questo Consiglio di Stato 18 settembre 2013 n. 4663, la quale ha chiarito che il fondamento giustificativo del principio di tassativita' delle cause di esclusione è quello di ridurre gli oneri formali gravanti sulle imprese partecipanti a procedure di affidamento, quando questi non siano strettamente necessari a raggiungere gli obiettivi perseguiti attraverso gli schemi dell’evidenza pubblica. I quali, consistendo nella selezione del miglior contraente privato, conducono a privare di rilievo giuridico, attraverso la sanzione della nullita' testuale, tutte le “cause amministrative” di esclusione dalle gare incentrate non gia' sulla qualita' della dichiarazione, ma piuttosto sulle forme con cui questa viene esternata.
Ancora, è pertinente al caso di specie la pronuncia di questa Sezione del 9 settembre 2013 n. 4471, che ha ritenuto contrastante con il suddetto principio di tassativita' la clausola di lex specialis impositiva dell’obbligo di produrre in originale o copia autentica la certificazione di qualita' prevista. Richiamando il disposto dell’art. 43 del d.lgs. n. 163/2006, la Sezione ha puntualizzato nella citata pronuncia la necessita' di sfrondare i bandi di gara da formalismi non necessari, ammettendo quindi le imprese partecipanti a “provare l’esistenza della qualificazione con mezzi idonei che garantiscano un soddisfacente grado di certezza, nel limite della ragionevolezza e della proporzionalita' della previsione della legge speciale di gara, la quale deve garantire la massima partecipazione”. E cio' sull’incontestabile rilievo dell’inesistenza di un sistema di qualificazione pubblica, tanto in forza del quale si giustifica la liberta' di prova riconosciuta dalla ora citata disposizione normativa.
L'ABILITAZIONE DI CUI AL DM37/2008 E' REQUISITO DI ESECUZIONE E NON DI PARTECIPAZIONE
Ad avviso del condivisibile orientamento interpretativo di questo Consiglio (Cons., Stato, sez. VI, 13 maggio 2003, n. 4671) e dell'Autorita' di Vigilanza sui Contratti Pubblici (deliberazione n. 108 del 17 aprile 2002, parere n. 6 del 12 gennaio 2001) le abilitazioni di cui alla legge n. 46/1990 e, ora, al DM n. 37/2008 non sono requisiti di partecipazione alla procedura ma si atteggiano a requisiti da dimostrare in fase esecutiva, come tali conseguibili anche in un momento successivo all'aggiudicazione;
- a sostegno dell'assunto milita l'argomento letterale, in quanto la locuzione presente nell'art. 12 del bando ("in ogni caso il concorrente dovra' essere abilitato a rilasciare le dichiarazioni di regolare esecuzione degli impianti, nel rispetto del D.M. 37/2008") autorizza l'interpretazione che posticipa ad un torno di tempo successivo all' aggiudicazione la dimostrazione del possesso del requisito medesimo;
-l'argomento letterale si salda con quello teleologico in quanto, in ossequio al favor admissionis, è da privilegiare l'opzione ermeneutica che consente il perfezionamento, anche in epoca successiva all'aggiudicazione, del titolo abilitativo semplificato di cui al D.M. n. 37/2008 mediante la comunicazione/segnalazione di inizio attivita' di cui all'art. 19, comma 2, legge 7 agosto 1990, n. 241.
CERTIFICAZIONE DI QUALITA' NELLE FORNITURE DI PRODOTTI
Ai sensi dell'art. 49 della stessa direttiva 2004/18/CE e dell'art. 43 del D.L.vo 163 del 2006 le stazioni appaltanti possono sempre chiedere la "presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare l'ottemperanza dell'operatore economico a determinate norme in materia di garanzia della qualita'"; e, nella specie, Consip, sulla base di una scelta discrezionale che non appare illogica o irragionevole, ha ritenuto di dover chiedere, a maggior garanzia dell'interesse pubblico alla fornitura di prodotti di qualita', il possesso da parte dei concorrenti delle certificazioni di qualita' afferenti alla produzione di apparecchiature di storage, e non solo quelle riferite alla commercializzazione e alla manutenzione delle apparecchiature medesime.
La scelta stessa – come rettamente affermato dal giudice di primo grado – si fonda su di una precisa volonta' di Consip finalizzata a coinvolgere e responsabilizzare direttamente nel rapporto con l'amministrazione destinataria della fornitura le imprese produttrici delle apparecchiature richieste, e cio' – se non altro – nel ruolo del soggetto ausiliario del concorrente alla gara (almeno nella forma dell'impresa ausiliaria) gli stessi produttori delle apparecchiature richieste.
CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA DI QUALITÀ NELL'AFFIDAMENTO DI SERVIZI E FORNITURE - CERTIFICATI EQUIVALENTI
In materia di servizi e forniture, nell'assenza di un sistema accreditato di qualificazione (che, viceversa, per gli appalti di lavori pubblici è rimesso alle SOA, cui compete anche l'attestazione del possesso della certificazione di qualita' aziendale), l'art. 43, d.lgs. n. 163 del 2006 stabilisce che le stazioni appaltanti, qualora richiedano la presentazione di certificazione di qualita' aziendale rilasciata da organismi indipendenti, fanno riferimento ai sistemi di assicurazione della qualita' basati su una serie di norme europee in materia e certificati di organismi conformi alle norme europee relative alla certificazione; in ogni caso, le stazioni appaltanti riconoscono i certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri ed ammettono parimenti altre prove relative all'impiego di misure equivalenti di garanzia della qualita' prodotte dagli operatori economici.
Si tratta, secondo il collegio, di una norma che, nell’ammettere la produzione in gara di “certificati equivalenti” e di “altre prove relative all’impiego di misure equivalenti di garanzia”, codifica principi di carattere generale, essendo finalizzata a favorire la piu' ampia partecipazione degli operatori economici alla gare pubbliche in condizioni di parita' e di non discriminazione, oltre che a garantire la ragionevolezza e la proporzionalita' dei requisiti soggettivi di partecipazione.
Nel caso di specie, le prescrizioni contenute nel Capitolato Speciale d’appalto confliggono con i predetti principi. Esse, infatti, richiedono quale requisito di partecipazione di ordine generale e quale requisito di capacita' tecnico economico e finanziaria il possesso a pena di esclusione della “certificazione del sistema di qualita' ISO 9001 specifica per la Gestione dei Servizi Socio Sanitari”, senza ammettere certificazioni o altre prove equipollenti.
E dunque, (..), il capitolato speciale d’appalto va annullato in parte qua, limitatamente alla parte in cui, nel prescrivere il possesso della certificazione di qualita' ISO 9001, non ammette i concorrenti a provare il possesso di certificati equivalenti o a fornire altre prove relative all’impiego di misure equivalenti di garanzia.
COMPROVA CERTIFICAZIONE DI QUALITA'
L’art. 43 del d.lgs. 163/2006 impone che la dimostrazione del possesso del requisito di che trattasi avviene o attraverso la certificazione o mediante altre “prove relative all’impiego di misure equivalenti”, prove che devono essere prodotte dagli operatori economici. Con l’effetto che incombeva al partecipante alla gara un onere della prova e cioè un onere di produzione di elementi oggettivi idonei a dimostrare l’effettivo impiego delle misure predette tali da consentire un accertamento in concreto del requisito di qualita' da parte della stazione appaltante, mentre non incombeva su quest’ultima un onere istruttorio ai fini della acquisizione o della ricerca della prova se non nei limiti della valutazione della prova gia' concretamente prodotta.
CRITERI DI IDONEITA' DI SCELTA DELL'OFFERENTE E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
Il disciplinare non reca limitazioni in merito al riconoscimento della qualita' utile ai fini della partecipazione alla gara, secondo il principio del reciproco riconoscimento delle attestazioni delle qualifiche formali e nel rispetto dell’art. 49 della Direttiva n. 2004/18 e dell’art 43 del D.Lgs. n. 163/2006. E’ in questo senso che l’art. 49 della Direttiva n. 18 del 2004 obbliga le stazioni appaltanti ad ammettere “altre prove relative all’impiego di misure equivalenti di garanzia della qualita' prodotte dagli operatori economici”. Dall’applicazione di tale principio discende l’illegittimita' di un’esclusione dalla gara basata sull’assenza della certificazione ISO 9000 quando sia omessa la verifica dell’equivalenza della certificazione prodotta (Cons. St. Sez. V, 28.9.2007, n. 5011, Sez. VI, 6.7.2005, n. 3718). Tuttavia, fuori dai casi di esclusione, non puo' considerarsi impedito alla stazione appaltante, in fase di selezione dei soggetti, senza che cio' influisca sulla successiva valutazione delle offerte, di prevedere un punteggio per un certo tipo di certificazione.
Secondo i principi comunitari ( Corte di Giustizia 24.1.2008 in causa C-532/06) e nazionali (art.42 D.Lgs. n. 163/2006) puntualizzati nella circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri -Dipartimento Politiche Comunitarie del 1 marzo 2007 (confermata dalla circolare del Ministero delle infrastrutture n. 2473 del 16.11.2007) , la rigorosa distinzione tra criteri di idoneita', ovvero di selezione dell’offerente, e criteri di aggiudicazione, ovvero di selezione dell’offerta, anche nell’aggiudicazione di appalti di servizi, deve attuarsi attraverso la valutabilita' degli elementi attinenti alla capacita' del prestatore (economica, finanziaria e tecnica) di eseguire i servizi oggetto dell’appalto unicamente nella fase di selezione dei concorrenti. Di qui l’utilizzabilita' degli elementi di esperienza, competenza, pregressa realizzazione di lavori dello stesso tipo da parte del prestatore come criteri di selezione ed ammissione alla gara.
Diversamente, la qualita' ed il valore tecnico dell’offerta, misurabili prendendo in considerazione il metodo e l’organizzazione del lavoro ovvero la composizione del team proposto per lo svolgimento dello specifico servizio , sono elementi attinenti alle modalita' attraverso le quali il prestatore prevede di offrire il servizio e, dunque, riguardano la fase di valutazione dell’offerta. Di questi principi , ai quali non puo' che aderire la giurisprudenza piu' recente (per un’ampia disamina dei diversi orientamenti, Cons. St. Sez. VI, 18.9.2009, n. 5626), ha fatto corretta applicazione l’amministrazione appaltante, esigendo , ai fini della dimostrazione della capacita' tecnica del prestatore, il curriculum dell’offerente - direttore dei lavori , onde accertarne “l’esperienza maturata nella progettazione e direzione lavori di opere di edilizia pubblica”(art. 10 A2) del disciplinare), ed ai fini della valutazione dell’offerta, la presentazione dell’organigramma, ossia del gruppo di lavoro incaricato dello svolgimento del servizio con indicazione del nominativo di ciascun tecnico responsabile in relazione ad ogni fase dell’attivita' e l’ allegazione del relativo curriculum professionale . L’allegazione del curriculum di ciascun componente del gruppo non contrasta con la facolta' della stazione appaltante di prevedere elementi di valutazione dell’offerta tecnica di tipo soggettivo, anche sulla base del riferimento ad esperienze pregresse, quando cio' serva ad evidenziare la qualita' del servizio e non gia' la capacita' tecnica dell’offerente (“nella misura in cui aspetti dell’attivita' dell’impresa possano illuminare la qualita' dell’offerta” Cons. St. Sez. VI, 9.6.2008, n. 2770). Deve, cioè, sussistere un collegamento tra oggetto dell’appalto e criteri valutativi di merito tecnico riferiti al team di progetto. Nel caso di specie, la qualita' dell’attivita' oggetto di appalto offerta (progettazione preliminare, definitiva e parzialmente esecutiva di opere edili, strutture statiche, impianti, arredamenti per la ristrutturazione dell’edificio “Ex Camera di Commercio”) è direttamente misurabile in base alla qualita' del team di progetto, considerando singolarmente i professionisti e, nel suo insieme, il gruppo proposto, attenendo questi elementi all’organizzazione del lavoro ed alle modalita' di svolgimento del servizio.
Deve, pertanto, convenirsi con quanto affermato dal primo giudice in ordine alla legittimita' dell’operato della Provincia attesa la mancanza di confusione tra la fase di selezione degli offerenti e la fase di valutazione dell’offerta.
SOCIETA' CON CAPITALE INTERAMENTE PUBBLICO - AFFIDAMENTO DIRETTO
Gli artt. 43 CE e 49 CE, i principi di parita' di trattamento e di non discriminazione in base alla cittadinanza cosi' come l’obbligo di trasparenza che ne discende non ostano all’affidamento diretto di un appalto pubblico di servizi ad una societa' per azioni a capitale interamente pubblico qualora l’ente pubblico che costituisce l’amministrazione aggiudicatrice eserciti su tale societa' un controllo analogo a quello che esercita sui propri servizi e questa societa' realizzi la parte piu' importante della propria attivita' con l’ente o con gli enti locali che la controllano.
Fatta salva la verifica da parte del giudice del rinvio dell’operativita' delle disposizioni statutarie di cui trattasi, il controllo esercitato dagli enti azionisti sulla detta societa' puo' essere considerato analogo a quello esercitato sui propri servizi in circostanze come quelle di cui alla causa principale, in cui: l’attivita' di tale societa' è limitata al territorio di detti enti ed è esercitata fondamentalmente a beneficio di questi ultimi, e tramite organi statutari composti da rappresentanti di detti enti, questi ultimi esercitano un’influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni importanti di detta societa'.
RIDUZIONE CAUZIONE - ATTESTAZIONE SOA
L´attestazione SOA costituisce, per cio' che concerne certificazione e dichiarazioni, un contenitore qualificato, dalla funzione pubblicistica assegnatagli dall´ordinamento, e dalla forza di "prova" esclusiva del suo contenuto (che non puo' essere revocato in dubbio dalla stazione appaltante, nei limiti di sua validita'), ai fini della partecipazione alla gara dell´operatore che ne è titolare e del possesso in capo al medesimo dei requisiti di partecipazione in esso attestati. È invece lecito dubitare che, in assenza di SOA, la qualificazione o la dichiarazione di qualita' non possano essere comprovati per finalita' differenti – quali il dimezzamento della cauzione – ove, il soggetto che ne abbia titolo in base a certificazione non ne sia in possesso. Non è dato, in tale ottica, negare valore giuridico alle certificazioni di qualita' aziendale ovvero al possesso della dichiarazione della presenza di requisiti del sistema di qualita' aziendale rilasciate da soggetti accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000, al rilascio della certificazione nel settore delle imprese di costruzione.
DIMIDIAZIONE CAUZIONE E CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ - DIMOSTRAZIONE
In base alla normativa vigente, il possesso della certificazione del sistema di qualita' deve essere provato attraverso la attestazione della SOA, sicche' una impresa certificata non puo' documentare in altro modo il requisito predetto, anche attraverso l´allegazione alla domanda della stessa certificazione del sistema di qualita'. La chiara esposizione della norma non da' adito a dubbi sulla insostituibilita' della attestazione della SOA ai fini della dimostrazione del possesso del sistema di qualita' certificato, ma tale prescrizione appare inserirsi coerentemente nel sistema delle funzioni attribuite alle SOA. L´attestazione SOA, invero, non si limita a rappresentare la presenza della certificazione di qualita' rilasciata da un organismo a cio' competente, bensi' assolve un ulteriore e fondamentale compito, consistente nel certificare che quel documento sia stato rilasciato "da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000", dotati, cioè, di precisa qualificazione. Per questo motivo non è sufficiente che il concorrente alleghi alla domanda di partecipazione il certificato di qualificazione del sistema di qualita' rilasciato dall´organismo di certificazione, perche' in tal modo ricadrebbe sulla stazione appaltante l´onere di verificare che detto organismo sia stato a sua volta accreditato allo svolgimento della propria attivita', ai sensi delle norme europee serie UNI CEI EN 45000, da soggetti a cio' legittimati - cfr. art. 2, lett. h), l) e n), d.p.r. 34/2000-, in contraddizione con le finalita' dell´affidamento alle SOA del sistema di qualificazione delle imprese.
DOCUMENTAZIONE DI GARA - RICHIESTA REQUISITI TECNICI E DI QUALITA'
Per gli appalti di forniture e servizi il primo comma dell’art. 42 del d.lg.v n. 163 del 2006 indica ed elenca “i modi” ed i documenti che, “a seconda della natura, della quantita' o dell’importanza e dell’uso delle forniture o dei servizi” possono essere utilizzati dai concorrenti per dare “dimostrazione delle capacita' tecniche”. Al secondo comma, l’art. 42 del d.lgv n. 163 del 2006 demanda alla stazione appaltante di precisare “nel bando di gara o nella lettera d'invito, quali dei suindicati documenti e requisiti devono essere presentati o dimostrati”. Infine, l’art. 43 del 2006 dispone che le stazioni appaltanti possono richiedere la presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti (le stazioni appaltanti “qualora richiedano”). L’uso della congiunzione condizionale, introduttiva del periodo ipotetico, sta a significare che è in facolta' della stazione appaltante esigere la presentazione di certificazioni di qualita'.
TERMINE 10 GIORNI - COPIE FOTOSTATICHE
Secondo la giurisprudenza di questo TAR il termine di 10 giorni, previsto dall’art. 10, comma 1 quater L. n. 109/1994 (vedi ora art. 48, comma 2, D.Lg.vo n. 163/2006), se riferito all’aggiudicatario ed al secondo classificato, non è perentorio, in assenza di una precisa previsione della lex specialis di gara (cfr. C.d.S. Sez. V Sent. n. 6003 del 27.10.2005; C.d.S. Sez. V Sent. n. 7758 del 29.11.2004; TAR Basilicata Sent. n. 408 del 5.8.2008; TAR Basilicata Sent. n. 344 del 5.5.2007).
L´art. 2719 C.C. statuisce che le copie fotografiche e/o fotostatiche hanno la stessa efficacia delle autentiche, se la loro conformita' all´originale non viene contestata e/o disconosciuta, mentre l´art. 6, comma 1, DPR n.445/2000 prevede che i privati hanno la facolta' di sostituire ai documenti la loro corrispondente riproduzione fotografica: deve pertanto ritenersi che la presentazione in copia fotostatica del certificato del sistema di qualita' non puo' costituire una valida giustificazione, per escludere una concorrente dal procedimento di evidenza pubblica, ma, al piu', avrebbe consigliato la successiva acquisizione dell´originale o della copia autentica, come, peraltro, previsto dall´art. 46 D.Lg.vo n.163/2006.
CERTIFICAZIONE DI QUALITA' - VALIDITA'
I certificati di conformita' alla normativa UNI EN ISO 9001:2000 vengono emessi in un’unica copia non ripetibile all’atto della certificazione del sistema di qualita' aziendale; non riportano la data di scadenza poiche' la loro validita' è subordinata agli esiti delle verifiche periodiche di mantenimento e di riesame del sistema: le aziende in possesso di certificato di conformita' valido sono presenti nella banca dati sul sito SINCERT (www.sincert.it): se il certificato è ritirato non compare. Pertanto ai fini della dimostrazione di possesso del requisito di certificazione UNI EN ISO 9001:2000 l’unico documento rilasciato è il certificato iniziale. Pertanto, e’ onere della stazione appaltante verificare (diversamente da quanto verificatosi nel caso di specie), eventualmente anche tramite l’accesso ai siti ufficiali degli organismi certificatori, l’effettiva vigenza degli attestati e dei documenti presentati in sede di gara.
CERTIFICAZIONE ISO - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
Per orientamento giurisprudenziale anche le copie delle certificazioni di qualita' potrebbero cadere sotto il disposto dell’art. 19 DPR 445/2000 in materia di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorieta', giacchè gli organismi deputati a tale certificazione, sebbene di natura privata, rilascerebbero attestazioni aventi contenuto vincolato e rilievo pubblicistico (Cons. Stato, sez. VI, 19 gennaio 2007, n. 121), e che, quindi, il certificato di qualita' bene potrebbe essere prodotto in gara tramite una autocertificazione (Cons. Stato, sez. V, 17 aprile 2007, n. 1790 e 11 maggio 2007, n. 2355), o, come ritenuto dall’Autorita' di vigilanza del settore, tramite copia conforme all’originale. Si tratta di un orientamento che, evidentemente, da un lato, muove da una lettura estensiva dell’art. 19 D.P.R. 445/2000 e d’altro lato, preferisce una interpretazione non tassativa dell’art. 4, comma III, DPR 34/2000, per il quale “Il possesso della certificazione di qualita' aziendale ovvero il possesso della dichiarazione della presenza di requisiti del sistema di qualita' aziendale, rilasciate da soggetti accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000, al rilascio della certificazione nel settore delle imprese di costruzione, è attestato dalle SOA” , nel senso che non ritiene indispensabile che il requisito sia comprovato esclusivamente mediante l’attestazione dell’organismo SOA.
Tuttavia ritiene il Collegio che, nel caso in esame, i principi esposti dalla giurisprudenza invocata dalla ricorrente non possano trovare applicazione a causa delle peculiarita' della fattispecie. In primo luogo, occorre rilevare che nel caso in esame la prova del requisito mediante attestazione contenuta nella certificazione SOA era richiesta dalla stessa lex specialis della procedura, posto che il bando di gara, quanto alle “Condizioni minime di carattere economico e tecnico necessarie per la partecipazione”, prevedeva che i concorrenti, all’atto dell’offerta, dovessero “essere in possesso o della certificazione relativa all’intero sistema di qualita' … riportata nell’attestazione rilasciata dalla suddetta SOA, ai sensi del combinato disposto dell’art. 8, comma 3, lettere a) e b) del “testo coordinato” e dell’art. 4 del D.P.R. n. 34/2000...”. In secondo luogo, deve rilevarsi che la concorrente non ha prodotto in gara nè una dichiarazione sostitutiva di certificazione in ordine al possesso del requisito in parola, nè una copia conforme all’originale della certificazione di qualita', bensi' una mera fotocopia di tale documento.
CONCESSIONE SERVIZIO GAS - NORMATIVA APPLICABILE
Come chiarito anche dalla Corte di giustizia dell'Unione europea (21 luglio 2005) l’affidamento al privato di un servizio pubblico avviene tramite una " concessione, che non rientra nell'ambito di applicazione ne' della direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/50/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, ne' della direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/38/CEE, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto nonche' degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni “, ma a cui si applica direttamente il trattato costitutivo della comunita' (articoli 43 CE e 49 CE).
Ne consegue che, a parte il contenuto del contratto di servizio che come si è detto è condizionato dal contratto tipo approvato dall'autorita' centrale, il resto ed in particolare la disciplina del procedimento di gara è sostanzialmente rimessa alla discrezionalita' dei singoli enti locali, che comunque possono esercitarla solo nel rispetto dei principi generali in materia di confronto concorrenziale e dei singoli paletti posti dall'articolo 14 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164.
DURC - VERIFICA DELLA REGOLARITA' E GIURISDIZIONE
A seguito dell’entrata un vigore della disciplina sul certificato di regolarità contributiva, dettata dall’art.2 del D.L. 25 settembre 2002 n. 210 , così come modificato dalla legge di conversione 22 novembre 2002 n. 266 e dall’art. 3, comma 8 lett. b-bis) del D.Lgs. 14 agosto 1996 n. 494, lettera aggiunta dall’art. 86, comma 10, del D.Lgs. 10 settembre 2003 n. 276, la verifica della regolarità contributiva non è più di competenza delle stazioni appaltanti, ma è demandata agli enti previdenziali.
La stazione appaltante in una siffatta situazione non deve dunque far altro che prendere atto della certificazione senza poter in alcun modo sindacarne le risultanze (come avviene del resto con riferimento a qualsiasi certificazione acquisita per comprovare requisiti, il cui accertamento è affidato ad altre amministrazioni).
Conseguenza di quanto testè evidenziato è inoltre che il procedimento di rilascio della certificazione di regolarità contributiva ha una sua autonomia rispetto al procedimento di gara (si è già del resto sottolineato che la stessa certificazione è richiesta anche per i lavori privati, ove non si fa certo riferimento a procedimenti di gara) ed è sottoposto alle regole proprie della materia previdenziale, della cui corretta applicazione è peraltro competente a conoscere il giudice ordinario.
COMUNICAZIONE A MEZZO FAX
Come recentemente sostenuto da questa Sezione, il fax rappresenta uno dei modi in cui può concretamente svolgersi la comunicazione tra soggetti, in quanto essa viene attuata mediante l'utilizzo di un sistema basato su linee di trasmissione di dati ed apparecchiature che consentono di poter documentare sia la partenza del messaggio dall'apparato trasmittente che, attraverso il cosiddetto rapporto di trasmissione, la ricezione del medesimo in quello ricevente.
La normativa più recente con D.p.r. 28 dicembre 2000, n° 445 consente un uso generalizzato del fax nel corso dell'istruttoria, sia per la presentazione di istanze e dichiarazioni da parte dei privati (articolo 38, comma 1) che per l'acquisizione d'ufficio da parte dell'amministrazione di certezze giuridiche (articolo 43, comma 3).
I documenti trasmessi da chiunque ad una pubblica amministrazione tramite fax, o un altro mezzo telematico o informatico idoneo ad accertarne la fonte di provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale (articolo 43, comma 6).
Nel caso di specie, la comunicazione concernente l’esito negativo della verifica di congruità, la revoca dell’aggiudicazione provvisoria e la disposta aggiudicazione definitiva in favore del controinteressato (nota 10/12/2004 n°3116), è stata trasmessa alla ricorrente a mezzo fax. E dal rapporto di trasmissione stampato sulle copie della detta nota prodotte in giudizio da entrambe le parti, il fax risulta ricevuto in data 10/12/2004. La ricorrente contesta di aver ricevuto il fax (si vedano le note difensive depositate in udienza), ma essendo la contestazione del tutto generica, non è idonea a superare la presunzione di ricezione che discende dall’esito positivo del rapporto di trasmissione.
CERTIFICAZIONE DI QUALITA' - PROVA PER EQUIVALENTE
L’art. 14, co. 4, del d.lgv n. 157 del 1995 testualmente recita: “le amministrazioni aggiudicatrici… ammettono parimenti altre prove relative all’impiego di misure equivalenti di garanzia della qualità, qualora il concorrente non abbia accesso a tali certificati o non possa ottenerli nei termini richiesti”.
Tale norma non ha introdotto una clausola generale di equivalenza delle misure di garanzia individualmente adottate alla certificazione tecnica di qualità secondo le norme internazionali, ma ha limitato la sfera di ammissibilità delle “misure equivalenti” ai casi in cui “il concorrente non abbia accesso a tali certificati o non possa ottenerli nei termini richiesti”.
Peraltro l’art. 14, co. 4, del del d.lgs n. 157 del 1995, recentemente abrogato, è stato trasfuso nell’art. 39 del d.lgs 12 aprile 2006 n. 163 la cui intestazione richiama la direttiva 2004.18, sancendo in tal modo una corrispondenza di contenuti sul punto tra la direttiva 92.50, recepita con d. lgv n. 157 del 1995, e la direttiva 2004.18.
la VI Sezione del Consiglio di Stato ha affermato essere “erronea la tesi del Tribunale Amministrativo Regionale per la quale nell’ipotesi in cui la stazione appaltante richieda il possesso della certificazione di qualità non possa chiedersi altro al concorrente…” trovando applicazione l’art. 14, co. 4 del d.lgs n. 157 del 1995 per cui “il bando, nella parte in cui non l’escluda espressamente, deve essere interpretato in conformità alle norme comunitarie ed interne che consentono di dare rilievo ad “altre prove”..”.
Attenendosi a tale condivisibile indirizzo, il Collegio non può condividere la conclusione cui perviene il giudice di prime cure per il quale soltanto il possesso all’atto della presentazione dell’offerta della certificazione UNI EN ISO 9001 avrebbe dato diritto all’assegnazione del punteggio di cui alla voce “certificazione di qualità”, avuto riguardo anche alla circostanza che l’ATI D si era attivata per ottenere la certificazione ma che non le era stato possibile acquisirla e produrla “nei termini richiesti”.
Per quanto concerne poi l’autocertificazione, osserva il Collegio che, ammessa in astratto la possibilità per le ditte concorrenti di poter dare prova di aver adottato misure di garanzia “di qualità” pur senza aver acquisito la certificazione UNI EN ISO 9001 (peraltro non richiesta quale requisito di ammissione alla gara), assume nella specie satisfattivo rilievo il contenuto della autocertificazione 14 dicembre 2004, così come integrata dalla documentazione fatta pervenire alla Commissione su richiesta di quest’ultima.
La produzione documentale, invero, non ha apportato modifiche ad un elemento costitutivo dell’offerta oggetto di valutazione e di attribuzione di punteggio, ma ha semplicemente permesso alla Commissione di meglio verificare le dichiarazioni rese e la veridicità del loro contenuto; inoltre ha reso possibile l’espressione di un giudizio valutativo e l’attribuzione con una maggiore cognizione di un punteggio (2,5) al sistema di qualità, già certificato e la cui attivazione era stata già sufficientemente dimostrata dall’ATI concorrente all’atto della presentazione dell’istanza di partecipazione alla gara.
Pareri tratti da fonti ufficiali
D8. Le stazioni appaltanti possono richiedere ai concorrenti particolari requisiti di qualità?
D24. Con quali modalità i concorrenti possono dimostrare, in sede di gara, il possesso della certificazione di qualità di cui all’articolo 43 del Codice dei contratti pubblici.
Questo Comando intende affidare il servizio di bouvette/bar ubicato all'interno della struttura mediante una concessione della durata di sei anni. Si chiede se è legittimo prevedere, tra gli altri, il requisito del possesso OBBLIGATORIO delle certificazioni ISO 9001:2000 - ISO 1400:2004 - UNI 10854:1999 per essere ammessi a concorrere alla indagine di mercato.
Quando è obbligatorio da parte del partecipante ad una procedura di gara per lavori e per servizi e per forniture possedere la certificazione del sistema di qualità UNI CEI ISO 9000 ? E, pertanto, quando una stazione appaltante dovrà prevedere tale requisito nel bando di gara?

