Art. 245. Strumenti di tutela

ABROGATO DAL 19-04-2016 (ART. 217 DLGS 50-2016)

1. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo é disciplinata dal codice del processo amministrativo.
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Giurisprudenza e Prassi

RICORSO GIURISDIZIONALE AVVERSO L'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - NOTIFICAZIONE A MEZZO POSTA

TAR SICILIA PA SENTENZA 2013

Come recentemente statuito da questa sezione con la sentenza n. 491/2011 – relativa peraltro ad un gravame concernente la medesima gara oggetto del presente ricorso - ai sensi del combinato disposto degli artt. 106 e 107 del D.P.R. n. 1229/1959, e degli artt. 3 e ss. del R.D. n. 642/1907 (quest'ultimo applicabile nella specie ratione temporis), i ricorsi al Consiglio di Stato e al T.A.R. possono essere notificati dagli ufficiali giudiziari solo nell'ambito del mandamento in cui ha sede l'ufficio al quale essi sono addetti, mentre la notificazione (a mezzo posta) al di fuori di tale mandamento puo' essere effettuata soltanto dagli ufficiali giudiziari aventi sede nella citta' in cui ha sede l'adito organo di giustizia amministrativa; con conseguente inammissibilita' del ricorso notificato a mezzo posta dall'ufficiale giudiziario il cui ufficio non si trovi nella stessa citta' del T.A.R. adito (C.g.a. in sede giurisd., 11 maggio 2009, n. 399; T.a.r. Sicilia, III, 27 luglio 2010, n. 8974). Nel caso in esame, le notifiche sono state effettuate da parte dell'ufficiale giudiziario presso il Tribunale di Agrigento il cui mandamento non ricomprende ne' il luogo presso i quale tali notifiche andavano operate ne' quello in cui ha sede il giudice adito; conseguentemente, in applicazione degli artt. 106 e 107 del D.P.R. 15/12/1959 n. 1229 (Consiglio di Stato, Ad. Plen. n. 4 del 26/03/1982), dato che i soggetti intimati non si sono costituiti, non si è correttamente instaurato alcun contraddittorio (cfr. Cass. Civ., sez. un., 23 marzo 2005, n. 6217). Il presente ricorso è comunque irricevibile. Nella presente fattispecie trova infatti applicazione, ratione temporis, l'art. 245, comma 2° quinquies, lett. b del D.Lgs. n. 163/2006, come introdotto dall'art. 8, lett. c, del D.Lgs. n. 53/2010, entrato in vigore in data 27 aprile 2010 - seppur successivamente modificato a far data dall'entrata in vigore del c.p.a. – in forza del quale i ricorsi in materia di appalti devono essere depositati entro dieci giorni dalla loro notificazione, termine non rispettato nella presente fattispecie.

SERVIZI PUBBLICI LOCALI - GESTIONE IN HOUSE - LIMITI AL SUBENTRO DEL RICORRENTE

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2011

Posto che l’art. 113, V c., del D. Lgs. n. 267 del 2000, prevede che la gestione dei servizi pubblici locali avvenga secondo una delle alternative modalita' ivi contemplate, tra cui quella che si sostanzia nel conferire il servizio a societa' a capitale interamente pubblico, e che il ricorso all'affidamento diretto è sempre consentito, alla sola condizione che sussistano i requisiti indicati nella lett. c) di detto quinto comma, puo' convenirsi che non sia necessaria un'apposita ed approfondita motivazione di tale scelta, ma solo dopo che sia stata dimostrata non solo la sussistenza dei presupposti richiesti per l'autoproduzione, ma anche la convenienza rispetto all’affidamento della gestione del servizio a soggetti terzi, perche', in difetto, la scelta sarebbe del tutto immotivata e contraria al principio di buona amministrazione cui deve conformarsi l’operato della P.A.

Dispone l'art. 245-ter, del D. Lgs. n. 163 del 2006, che fuori dei casi di violazioni gravi (che nella specie non ricorrono), il Giudice che annulla l'aggiudicazione, se il tipo di vizio riscontrato non comporta l'obbligo di rinnovo della gara e dunque se vi sono fondati elementi per ritenere che l'appalto sarebbe stato aggiudicato al ricorrente vittorioso, valuta, avuto riguardo a una serie di elementi di fatto, se privare di effetti il contratto, facendovi subentrare il ricorrente, ovvero accordare il risarcimento del danno solo per equivalente. Occorre in particolare tener conto dello stato di esecuzione del contratto, della possibilita' per il ricorrente di conseguire l'aggiudicazione e subentrare nel contratto, nonche' degli interessi di tutte le parti.

RICORSO INTRODUTTIVO DEL GIUDIZIO - TERMINI PROPOSIZIONE

TAR SICILIA CT SENTENZA 2010

Pertanto, a far data dall’entrata in vigore del d.lgs n° 53 del 20 marzo 2010 (entrato in vigore il 27 aprile 2010), il termine per la proposizione del ricorso introduttivo del giudizio, nella fattispecie in esame, non è di 60 giorni, bensi' di 30.

L’art. 8 di tale d.lgs. ha modificato l’art. 245 del d.lgs n. 163/06 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione della direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, introducendo il comma 2 quinquies, secondo il quale: “i termini processuali sono stabiliti: a) trenta giorni per la notificazione del ricorso e per la proposizione di motivi aggiunti avverso atti diversi da quelli gia' impugnati, decorrenti dalla ricezione della comunicazione degli atti ai sensi dell’art. 79 o, per i bandi e gli avvisi con cui si indice una gara autonomamente lesivi, dalla pubblicazione di cui all’art. 66, comma 8; b) dieci giorni per il deposito del ricorso principale, del ricorso incidentale, dell’atto contenente i motivi aggiunti, dell’appello avverso l’ordinanza cautelare;……”.

In conclusione , da quanto precede emerge l’irricevibilita' del ricorso in esame poiche' proposto tardivamente.

GIUDIZIO - REDAZIONE SENTENZE IN FORMA SEMPLIFICATA

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2010

Il comma 2 undecies dell’articolo 245 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come introdotto dall’articolo 8 del decreto legislativo 20 marzo 2010, n. 53 dispone, tra l’altro, che “…la sentenza che decide il ricorso è redatta, ordinariamente, in forma semplificata”. Tale disposizione si applica altresi' in grado d’appello come statuisce il successivo comma terdecies del medesimo articolo 245 d. lgs n. 163/2006 (anche qui introdotto ex art. 8 d. lgs n. 53/2010).

La redazione della sentenza in forma semplificata, peraltro, risponde a un’esigenza di chiarezza e di economia processuale che è sostanzialmente intrinseca al sistema e che ha trovato punti di emersione nella legge 20 luglio 2000, n. 205, senza dimenticare la formulazione dell’articolo 65 del regio decreto 17 agosto 1907, n. 642 secondo il quale l’esposizione dei motivi di fatto e di diritto deve essere succinta.

CENTRALI DI COMMITTENZA - UNIONE DI ACQUISTO

TAR SICILIA CT SENTENZA 2009

Allorche' la P.A. adotti il modulo organizzativo del c.d. "quadrante", diretto alla economia delle risorse e delle spese, l'attivita' procedimentale (nel caso di specie: procedura di gara per l'acquisto di prodotti sanitari) viene posta in essere dalla sola amministrazione capofila ed unicamente questa è identificabile quale autorita' emanante, cui deve essere notificato il ricorso giurisdizionale, mentre le altre amministrazioni partecipanti sono esclusivamente beneficiarie di fatto degli effetti del provvedimento e quindi, non vertendosi in ipotesi di atto complesso promanante da piu' autorita', non è necessario notificare anche ad esse il ricorso stesso” (T.A.R. Piemonte Torino, sez. II, 12 gennaio 2006, n. 57). La medesima questione, tuttavia, è stata risolta in senso difforme da questa Sezione, con sentenza n. 291/2009 del 28.1.2009, e dal Consiglio di Stato, V Sez., n. 1800 del 19.4.2007. Questo diverso indirizzo ha affermato che, secondo la chiara lettera delle disposizioni normative concernenti la c.d. Unione di acquisto, “stazioni appaltanti” sono tutte le aziende che costituiscono la centrale di committenza (o unione di acquisto), che non acquisisce alcuna soggettivita' propria e quindi non costituisce centro esclusivo di imputazione dei rapporti intercorrenti con le imprese partecipanti alla gara. “L’azienda capofila agisce su delega delle varie aziende a se' collegate, esclusivamente ai fini dell’espletamento della procedura concorsuale, i cui risultati (proclamati con verbale del Direttore dell’Azienda capofila) a seguito dell’espletamento dell’intero iter concorsuale, dovranno essere trasmessi alle singole Aziende consorziate, affinchè ciascuna di esse possa adottare la deliberazione di recepimento e procedere alla formalizzazione del rapporto con l’aggiudicataria”. Afferma ancora la sentenza n. 291/2009 citata che “la centrale di committenza costituisce meramente modulo organizzativo, vale a dire uno strumento di raccordo tra Amministrazioni privo di una propria individualita' e non un centro formale di imputazione autonomo, con la conseguenza che gli atti della procedura vanno imputati non solo alla “capofila”, ma anche alle altre Amministrazioni che la compongono. Da cio' scaturisce che la costituita unione d’acquisto non sposta su di se' la legittimazione passiva, dovendosi procedere, per la corretta instaurazione del contraddittorio, alla notifica del ricorso a tutti i soggetti che ne fanno parte, avendo aderito alla procedura centralizzata di acquisto (in termini C.d.S., V Sez., n. 1800 del 19.4.2007), in quanto “ciascuna delle aziende della costituita centrale di committenza vanta specifico e autonomo interesse ad avvalersi dei risultati della procedura espletata dalla capofila nell’esercizio dei poteri ad essa conferiti dalle altre Aziende della cordata”. Pertanto, poiche' i rapporti sostanziali si imputano alle singole Aziende del consorzio, se ne deduce l’interesse di tutte a partecipare necessariamente al giudizio, a tutela delle situazioni sostanziali di cui sono titolari, applicando cosi' un criterio non meramente formale, bensi' sostanziale, di identificazione della “parte resistente”, cui va notificato il ricorso per la corretta instaurazione del rapporto processuale, ai sensi dell’art. 21 della l. TAR.

CENTRALI DI COMMITTENZA - DEFINIZIONE

TAR SICILIA CT SENTENZA 2009

La figura dell´Unione d´acquisto prevista dalla normativa siciliana è assolutamente equiparabile e sovrapponibile alle "centrali di committenza" di cui all´art. 33 del T.U. Appalti che testualmente recita: "le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori possono acquisire lavori, servizi e forniture, facendo ricorso a centrali di committenza".

La centrale di committenza costituisce meramente un modulo organizzativo, vale a dire uno strumento di raccordo tra Amministrazioni privo di una propria individualita', e non un centro formale di imputazione autonomo, con la conseguenza che gli atti della procedura vanno imputati non solo alla "capofila" , ma anche alle altre Amministrazioni che la compongono, le quali dovranno poi singolarmente formalizzare il rapporto con la ditta aggiudicataria, mediante la redazione di apposito contratto. Da cio' scaturisce che la costituita unione d´acquisto non sposta su di sè la legittimazione passiva, dovendosi procedere, per la corretta instaurazione del contraddittorio, alla notifica del ricorso a tutti i soggetti che ne fanno parte avendo aderito alla procedura centralizzata di acquisto, in quanto ciascuna delle aziende della costituita centrale di committenza vantano specifico e autonomo interesse ad avvalersi dei risultati della procedura espletata dalla capofila nell´esercizio dei poteri a essa conferiti dalle altre aziende della cordata.