Art. 233. Criteri di selezione qualitativa e procedimento di selezione

ABROGATO DAL 19-04-2016 (ART. 217 DLGS 50-2016)

1. I criteri di selezione qualitativa sono stabiliti nel rispetto dei principi desumibili dagli articoli da 39 a 50. Si applica in ogni caso l'articolo 38.

2. Gli enti aggiudicatori che fissano criteri di selezione in una procedura aperta, ristretta o negoziata, devono farlo secondo regole e criteri oggettivi che vanno resi disponibili agli operatori economici interessati.

3. Gli enti aggiudicatori che selezionano i candidati ad una procedura di appalto ristretta o negoziata devono farlo secondo regole e criteri oggettivi da essi definiti che vanno resi disponibili agli operatori economici interessati.

4. Nel caso delle procedure ristrette o negoziate, i criteri possono fondarsi sulla necessità oggettiva, per l'ente aggiudicatore, di ridurre il numero dei candidati a un livello che corrisponda a un giusto equilibrio tra caratteristiche specifiche della procedura di appalto e i mezzi necessari alla sua realizzazione. Il numero dei candidati prescelti tiene conto tuttavia dell'esigenza di garantire un'adeguata concorrenza.

5. Quando il concorrente intende avvalersi dei requisiti di capacità economico finanziaria o tecnico professionale di altri soggetti, si applica l'articolo 49 nei limiti di compatibilità.

6. In caso di raggruppamenti o consorzi, si applicano gli articoli da 35 a 37.

7. Al fine della selezione dei partecipanti alle procedure di aggiudicazione degli appalti, gli enti aggiudicatori:

a) escludono gli operatori economici in base ai criteri di cui al presente articolo;

b) selezionano gli offerenti e i candidati in base ai criteri di cui al presente articolo;

c) nelle procedure ristrette e nelle procedure negoziate con indizione di gara riducono, se del caso, il numero dei candidati selezionati in conformità ai criteri selettivi del presente articolo
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Giurisprudenza e Prassi

AVVALIMENTO REQUISITI NEI SETTORI SPECIALI

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2010

Laddove l’art. 233, comma 6, del Codice dei contratti pubblici, richiama l’art. 49, nei limiti di compatibilita', non intende affatto consentire che nei settori speciali la legge di gara fissi una disciplina piu' rigorosa dell’avvalimento, ma al contrario intende evitare che ai settori speciali siano estese norme di eccessivo rigore incompatibili con il dettato comunitario.

La disciplina nazionale va intesa non solo nel senso che anche nell’ambito di un’a.t.i. è ammesso l’utilizzo dell’avvalimento, ma anche nel senso che persino la quota minima di requisiti che ciascun componente di un’a.t.i. deve possedere puo' essere dimostrata mediante ricorso all’avvalimento.

Nell’ambito di un’a.t.i. non vi sono pertanto limiti legali quantitativi al ricorso all’avvalimento, potendo lo stesso essere utilizzato anche per le percentuali di capacita' minima richiesti dalla legge per ciascun singolo mandante.

Considerate le ragioni sottese al principio di continuita' della gara (celerita' e imparzialita'), lo stesso, in concreto, non viene violato, se:

- le operazioni di gara si svolgono con ragionevole celerita', anche se non in un unico giorno o in pochi giorni consecutivi;

- la fissazione dei criteri di valutazione delle offerte preceda la conoscenza delle offerte medesime;

- venga rispettato il principio di segretezza delle operazioni di gara fino alla enunciazione dell’esito della stessa (Cons. St., sez. VI, 2 febbraio 2004, n. 324).

Ancora, secondo questo Consiglio di Stato, il principio di continuita' delle gare pubbliche è un principio meramente tendenziale, ben suscettibile di deroga laddove esistano circostanze oggettive, non necessariamente richiamate nei verbali, che impongano, proprio per il rispetto dei principi di buon andamento e "par condicio" piu' volte invocati dalla medesima societa' ricorrente, una ponderata attivita' di valutazione in relazione alla complessita' dell’oggetto di gara e ai requisiti richiesti (Cons. St., sez. V, 25 luglio 2006, n. 4657; Id., 18 novembre 2002, n. 6388).

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE - FATTURATO

AVCP PARERE 2008

Nel caso in specie, ai fini della verifica del requisito della capacità economica, la prescrizione del fatturato globale nel triennio precedente pari ad almeno il doppio non è da considerarsi sproporzionato, tenuto anche conto dell’orientamento consolidato della giurisprudenza che ritiene ammissibile un fatturato pari al doppio dell’importo contrattuale. Altrettanto congrua viene considerata la richiesta della capacità tecnica, da dimostrare mediante l’attestazione della realizzazione, installazione ed avvio, nel triennio precedente la data di pubblicazione del bando di almeno un sistema avente natura similare a quello oggetto del capitolato speciale, requisito necessario ad assicurare l’esatto adempimento del contraente.

Anche il secondo requisito di capacità economica, che richiede il possesso di un fatturato complessivo poco al di sopra della metà del contratto, derivante da attività di settore, non può ritenersi eccessivo e va ritenuto del tutto proporzionato, anche in considerazione del fatto che si riferisce al triennio precedente.

Ne consegue che i requisiti di capacità economico – finanziaria e tecnica previsti dal bando in questioni sono conformi alla normativa vigente di settore.

Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentata da B. SA – Fornitura e posa in opera del sistema di rimessa ed apparati complementari del sistema di bordo CPV. S.A.: A. S.p.A.

Pareri tratti da fonti ufficiali

QUESITO del 29/11/2007 - REQUISITI ECONOMICI

Bando di gara pubblicato sul sito Min. Infr. Il …. - Prolungamento della pista di volo …. Quesito: Il bando contiene il vincolo per la partecipazione della cifra di affari in lavori di tre volte l'importo complessivo dei lavori negli ultimi 5 anni. Importo che è totale per l'impresa singola a partecipare mentre si riduce nela caso di riunione orizzontale ecc. L'Associazione Nazionale Costruttori Edili - Confindustria di C., con riferimento al limite imposto scrive: "richiedendo una generica cifra di affari in lavori, il carattere pretestuoso e pregiudizievole di tali specifiche richieste atteso che, il non condurre proporzionalmente tale specifico requisito alle categorie di qualificazione individuate dal bando di gara, fa si che esse risultino slegate dalla natura tecnicca dei lavori e, pertanto non trovino giustificazione nelle specifiche esigenze imposte dall'oggetto dell'appalto, contravvenedo agli stessi principi giurisprudenziali che potrebbero giustificare le scelte della società aeroportuale (cons. Stato, Sez. V, 31/12/2003, n. 9305)." Chiedo se aver inserito nel bando tale limite di partecipazione è in contrasto con le norme e leggi.