Art. 164. Progettazione

ABROGATO DAL 19-04-2016 (ART. 217 DLGS 50-2016)

1. Ai progetti delle infrastrutture si applicano le norme di cui all'allegato tecnico riportato nell'allegato XXI. comma così modificato dal D.Lgs. 26/01/2007 n. 6 in vigore dal 01/02/2007

2. L'affidamento da parte del soggetto aggiudicatore delle attività di progettazione e degli altri servizi pertinenti le infrastrutture, di ammontare pari o superiore alla soglia di applicazione delle normative comunitarie in materia, e' regolato dalle norme dettate dalla parte II, ovvero dalla parte III per gli incarichi e i concorsi di progettazione per le attività ivi previste. Al fine di garantire la trasparenza e la pubblicità dei bandi di gara, gli stessi devono essere pubblicati anche sul sito internet del Ministero delle infrastrutture e delle regioni interessate, secondo le modalità e le procedure di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 2 maggio 2001. I servizi di ammontare inferiore alla soglia comunitaria sono affidati nel rispetto dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità e imparzialità imposti dall'osservanza del Trattato.

3. Le persone fisiche e giuridiche incaricate dai soggetti aggiudicatori della redazione del progetto a base di gara, nonche' le società collegate, non possono in alcuna forma e per alcun titolo partecipare alla realizzazione dei lavori da esse progettati, ne' essere affidatarie di servizi di progettazione, direzione dei lavori e collaudo da parte degli appaltatori, concessionari e contraenti generali delle infrastrutture, ai fini dello sviluppo o della variazione dei progetti dalle stesse redatti e della realizzazione dei lavori medesimi. I soggetti aggiudicatori possono estendere il predetto divieto ai soggetti che abbiano collaborato ad altro titolo alla progettazione, con apposita previsione nel bando di gara o nel contratto di progettazione.

4. Il progetto preliminare o definitivo deve essere accompagnato da linee guida per la stima degli oneri per la sicurezza dei cantieri, non soggetti a ribasso, che rientrano nell'importo a base della gara, nonche' della conseguente stima degli oneri medesimi. Il soggetto aggiudicatore può affidare al contraente generale, con previsione del bando di gara o del contratto, i compiti del responsabile dei lavori. Nell'affidamento mediante appalto di progettazione ed esecuzione, la nomina del responsabile dei lavori spetta alla stazione appaltante. comma così modificato dal D.Lgs. 26/01/2007 n. 6 in vigore dal 01/02/2007

5. Fermo quanto stabilito dal comma 2 del presente articolo, in relazione alle attività di progettazione e approvazione delle infrastrutture, non si applicano gli articoli 90, 91, e 92 e le relative norme attuative ed esecutive contenute nel regolamento. 6. Le infrastrutture si considerano ad ogni effetto inserite nel programma triennale dei lavori pubblici del soggetto aggiudicatore.

7. Previa intesa con il Ministero della giustizia, fino alla revisione delle tariffe professionali per le attività di progettazione, necessaria a tener conto delle previsioni di cui al comma 1, ai fini della determinazione del corrispettivo per le attività di progettazione delle infrastrutture, redatte in conformità al presente articolo e relativo allegato tecnico di cui all'allegato XXI, i soggetti aggiudicatori aumentano del 100 per cento l'aliquota prevista per il progetto preliminare dalla tabella B del decreto 4 aprile 2001 del Ministro della giustizia, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 aprile 2001; le aliquote previste dalla citata tabella per il progetto definitivo ed esecutivo vengono ridotte corrispondentemente e proporzionalmente alle aliquote previste per il progetto definitivo ed esecutivo in modo che l'aliquota totale risulti sempre pari a 1. All'importo dei corrispettivi, da porre a base di gara, si applica quanto previsto dal comma 12-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155. da coordinare con quanto disposto dall’art.2 comma 1 lettera a) del D.L. 223 del 04/07/2006, entrato in vigore il 4/07/2006, convertito con parziali modifiche dalla legge n. 248 del 04/08/2006, entrata in vigore il 12/08/2006. Successivamente modificato dal D.Lgs. 113 del 31/07/2007 in vigore dal 01/08/2007
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Giurisprudenza e Prassi

PROGETTAZIONE

TAR CAMPANIA NA SENTENZA 2008

L’art.17, comma 9, della legge 11 febbraio 1994, n.109 – ora abrogato per effetto dell’art.256 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n.163, e sostituito dalla previsione, di analogo tenore, contenuta nell’art.164, comma 3, dello stesso Codice dei contratti pubblici – in base al quale “Gli affidatari di incarichi di progettazione non possono partecipare agli appalti o alle concessioni di lavori pubblici, nonché agli eventuali subappalti o cottimi, per i quali abbiano svolto la suddetta attività di progettazione […]”, disciplina esclusivamente il rapporto tra gli incarichi di progettazione ed i successivi appalti di lavori pubblici, ma non pone alcun divieto con riferimento al rapporto tra progettazione ed eventuali attività che l’abbiano preceduta, fermo restando il rispetto dei generali principi di imparzialità, trasparenza e rispetto della par condicio.

INCARICO DI PROGETTAZIONE - AFFIDAMENTO INTERNO ED ESTERNO

TAR LAZIO RM SENTENZA 2007

Il sistema complessivo delineato dal codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, in sostanza, postula che l’incarico di progettazione di un’opera pubblica di importo pari o superiore a 100.000 euro sia svolto direttamente dall’amministrazione o dalla stessa affidato a professionisti esterni sulla base di una procedura ad evidenza pubblica in esito ad un procedimento avviato e gestito dall’amministrazione interessata.

E’ il titolare della potestà pubblica, insomma, che deve agire per perseguire l’interesse pubblico affidato alle sue cure dalla norma attributiva del potere e, nell’ipotesi in cui sia necessario affidarsi a professionisti esterni, occorre avviare una procedura ad evidenza pubblica nel rispetto dei principi ai quali il “codice” è ispirato, vale a dire la scelta del “miglior contraente” possibile sotto il profilo qualitativo ed economico e la tutela della libertà di concorrenza tra tutte le imprese del settore potenzialmente interessate a partecipare alla gara per l’aggiudicazione dell’incarico.

Pareri tratti da fonti ufficiali

QUESITO del 01/04/2007 - APPALTO INTEGRATO - NORMATIVA APPLICABILE

Dovendo affidare la progettazione ed esecuzione (appalto integrato) di un opera, si chiede se, per la redazione della progettazione definitiva da parte del progettista incaricato da porre a base di gara, si debba far riferimento all'art.164 del D.Lgs. n.163/06 e, quindi, all'allegato XXI per l'individuazione degli elaborati da redigere.


QUESITO del 04/12/2006 - MINIMI TARIFFARI

Il Consiglio comunale del Comune di …. con deliberazione n° 26 del 09.07.2006, ha ritenuto di fornire una direttiva vincolante al responsabile del procedimento nello affidamento, in regime di libera concorrenza di incarichi professionali tecnici di competenza del Comune; deliberando che: “nello affidamento degli incarichi di cui in premessa, acquisito il titolo professionale abilitante all’esercizio della professione per le rispettive categorie di opere, va tenuto conto esclusivamente della offerta economicamente più vantaggiosa sui minimi delle tariffe, vigenti al momento della indizione della gara ad evidenza pubblica, sia per le prestazioni che per il rimborso delle spese e delle vacazioni”. Tale decisione a parere dello scrivente è in violazione del disposto di cui all’art. 92 comma 1° del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici) che stualmente recita: “i corrispettivi sono minimi inderogabili ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo unico della legge 4 marzo 1958, n. 143, introdotto dall'articolo unico della legge 5 maggio 1976, n. 340. Ogni patto contrario è nullo”. Alla luce di ciò, si chiede un parere circa l’efficacia della predetta deliberazione.


QUESITO del 04/12/2006 - VALIDAZIONE PROGETTI

L'art. 27 dell'allegato XXI sez. IV al codice dei contratti pubblici prescrive la verifica-validazione in ogni fase della progettazione. Poichè ai sensi del comma 3 dell'art.28 del sopra citato allegato le strutture tecniche dell'amministrazione per due anni sono esentate dal possesso della certificazione Uni En Iso 9001 devo innanzitutto ritenere che l'attività di validazione nel periodo anzidetto sia un dovere per le strutture tecniche interne e non una facoltà, e che pertanto, compatibilmente con i carichi di lavoro, non vi si possano esimere. In secondo luogo, nella considerazione che l'art.35 del già citato allegato prescrive che la validazione del progetto a base di gara sia espressa con atto formale, ritengo che in tale atto si debba dare conto della validazione di ogni fase progettuale - preliminare-definitiva-esecutiva -, non solo dell'ultima, ovvero dovrebbe risultare la formale validazione rispetto ad ogni fase progettuale. Chiedo di conoscere un parere su entrambe le problematiche esposte.