Art. 137. Inadempimento di contratti di cottimo

ABROGATO DAL 19-04-2016 (ART. 217 DLGS 50-2016)

1. Per i contratti relativi a cottimo, in caso di inadempimento dell'appaltatore la risoluzione é dichiarata per iscritto dal responsabile del procedimento, previa ingiunzione del direttore dei lavori, salvi i diritti e le facoltà riservate dal contratto alla stazione appaltante.
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Pareri della redazione di CodiceAppalti.it

QUESITO del 29/07/2017 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI COTTIMO PER INADEMPIMENTO DELL'APPALTATORE

Buongiorno, Appalto di servizi - Cottimo fiduciario del 2015, contratto del 30/06/2016, inadempimenti gravi dell' appaltatore, inoltre per sopravvenute ed imprevedibili esigenze si è ridotto oltre il 1/5 l'oggetto del contratto, si puo' procedere con risoluzione contrattuale piu' affidamento diretto per somma urgenza (servizio pubblico esercitato - problemi di sicurezza e salubrità in luoghi di lavoro) per il tempo necessario ad effettuare un nuovo affidamento con procedura negoziata (valore sotto i 40 mila euro) .