Art. 126. Ambito di applicazione

ABROGATO DAL 19-04-2016 (ART. 217 DLGS 50-2016)

1. Le disposizioni del presente capo si applicano agli appalti pubblici di lavori quale che ne sia l'importo.

2. Le disposizioni in tema di programmazione si applicano ai lavori pubblici di singolo importo superiore a 100.000 euro.
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Pareri tratti da fonti ufficiali

QUESITO del 22/10/2007 - PROGRAMMAZIONE

Gli importi citati negli articoli 126 e 128 del D.Lgs. 163/2006 inerenti la programmazione dei lavori circa le soglie definite al fine di stabilire l'obbligatorietà o meno dell'inclusione di un lavoro nel programma triennale (€ 100.000) o al fine di stabilire che tipo livello di progettazione necessiti per l'inserimentio dei lavori stessi nell'elenco annuale(€ 1.000.000)sono da intendersi al netto dell'IVA, come previsto nelle parti del codice relative alla distinzione tra sottosoglia e soprasoglia, oppure sono da intendersi come importi complessivi e pertanto compresi di IVA spese tecniche ecc.?