Art. 124. Appalti di servizi e forniture sotto soglia
ABROGATO DAL 19-04-2016 (ART. 217 DLGS 50-2016)1. Ai contratti di servizi e forniture sotto soglia non si applicano le norme del presente codice che prevedono obblighi di pubblicità e di comunicazione in ambito sovranazionale.
2. L'avviso di preinformazione di cui all'articolo 63 e' facoltativo ed e' pubblicato sul profilo di committente, ove istituito, e sui siti informatici di cui all'articolo 66, comma 7, con le modalità ivi previste.
3. Le stazioni appaltanti pubblicano l'avviso sui risultati della procedura di affidamento sui siti informatici di cui all'articolo 66, comma 7. comma modificato dal D.Lgs. 113 del 31/07/2007 in vigore dal 01/08/2007
4. I bandi e gli inviti non contengono le indicazioni che attengono ad obblighi di pubblicità e di comunicazione in ambito sopranazionale.
5. I bandi sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie speciale - contratti pubblici, sui siti informatici di cui all'articolo 66, comma 7, con le modalità ivi previste, e nell'albo della stazione appaltante. Gli effetti giuridici connessi alla pubblicità decorrono dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Si applica, comunque, quanto previsto dall'articolo 66, comma 15 nonche' comma 7, terzo periodo. comma così modificato dal D.Lgs. 26/01/2007 n. 6 in vigore dal 01/02/2007- da coordinare con l'art.13 co.1 della Legge 180 del 14/11/2011 in vigore dal 15/11/2011
6. Ai termini di ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte, e di comunicazione dei capitolati e documenti complementari, si applicano gli articoli 70, comma 1 e comma 10, in tema di regole generali sulla fissazione dei termini e sul prolungamento dei termini, nonche' gli articoli 71 e 72, e inoltre le seguenti regole:
a) nelle procedure aperte, il termine per la ricezione delle offerte, decorrente dalla pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana non può essere inferiore a quindici giorni;
b) nelle procedure ristrette, nelle procedure negoziate previa pubblicazione di un bando di gara, e nel dialogo competitivo, il termine per la ricezione delle domande di partecipazione, avente la decorrenza di cui alla lettera a), non può essere inferiore a sette giorni;
c) nelle procedure ristrette, il termine per la ricezione delle offerte, decorrente dalla data di invio dell'invito, non può essere inferiore a dieci giorni;
d) nelle procedure negoziate, con o senza bando, e nel dialogo competitivo, il termine per la ricezione delle offerte viene stabilito dalle stazioni appaltanti nel rispetto del comma 1 dell'articolo 70 e, ove non vi siano specifiche ragioni di urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni dalla data di invio dell'invito;
e) nelle procedure aperte, nelle procedure negoziate previo bando e nel dialogo competitivo, quando del contratto e' stata data notizia con l'avviso di preinformazione, il termine di ricezione delle offerte può essere ridotto a dieci giorni e comunque mai a meno di sette giorni, decorrenti, nelle procedure aperte, dalla pubblicazione del bando, e per le altre procedure, dalla spedizione della lettera invito;
f) nelle procedure ristrette e nelle procedure negoziate con pubblicazione di un bando di gara, quando l'urgenza rende impossibile rispettare i termini minimi previsti dal presente articolo, le stazioni appaltanti, purche' indichino nel bando di gara le ragioni dell'urgenza, possono stabilire un termine per la ricezione delle domande di partecipazione, non inferiore a dieci giorni dalla data di pubblicazione del bando di gara nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; e, nelle procedure ristrette, un termine per la ricezione delle offerte non inferiore a cinque giorni.
7. Il regolamento disciplina, secondo criteri di semplificazione rispetto alle norme dettate dal presente codice, i requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria che devono essere posseduti dagli operatori economici.
8. Per servizi e forniture d’importo inferiore o pari a 100.000 euro, quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, la stazione appaltante può prevedere nel bando l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 86; in tal caso non si applica l'articolo 87, comma 1. Comunque la facoltà di esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci; in tal caso si applica l'articolo 86, comma 3. comma modificato dall'art. 1, comma 1, lettera cc), d.lgs. n. 152 del 11/09/2008 in vigore dal 17/10/2008, poi modificato dalla Legge 3 agosto 2009, n. 102 in vigore dal 05/08/2009
Giurisprudenza e Prassi
OFFERTE ANOMALE - ESCLUSIONE AUTOMATICA - PREVISIONE NELLA LEX SPECIALIS
Non può condividersi il rilievo secondo cui non sarebbe necessaria un’espressa previsione della legge di gara che disponga l’automatica esclusione delle offerte anomale, a tal fine essendo sufficiente il generico richiamo dell’art. 124, comma 8 Cod. vecchio appalti contenuto nel bando e nel disciplinare di gara.
Invero, è lo stesso art. 124 a precisare, per tabulas, che una tale ipotesi – di carattere eccezionale, e dunque oggetto di stretta interpretazione, in quanto comportante una deroga al principio generale del favor per la massima partecipazione alle gare – debba essere espressamente prevista nel bando.
PROCEDURE NEGOZIATE SEMPLIFICATE - DISCREZIONALITA’ NELLA FASE DI INDIVIDUAZIONE DELLE DITTE DA CONSULTARE
Risulta noto che, in relazione a procedure di affidamento di servizi, definite “semplificate”, l’orientamento pressoché unanime della giurisprudenza è nel senso del pieno riconoscimento dell’ampia discrezionalità dell’Amministrazione anche nella fase dell’individuazione delle ditte da consultare e, quindi, della negazione della sussistenza di un diritto o, comunque, di una valida pretesa in capo a qualsiasi operatore del settore ad essere invitato o, comunque, ammesso alla procedura, con le uniche limitazioni giuridiche costituite dalla selezione di almeno cinque soggetti e dal rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento (cfr., ex multis, C.d.S., Sez. III, 21 ottobre 2015, n. 4810; TAR Abruzzo, L’Aquila, Sez. I, 15 aprile 2015).
ESCLUSIONE AUTOMATICA - ESPLICITAZIONE COSTI SICUREZZA PER VERIFICA ANOMALIA
Ritiene il Collegio che il ricorso debba essere rigettato sulla base di quell’orientamento, già espresso su fattispecie analoga dalla Sezione con sentenza n. 2991/2015, prevedendo il relativo bando di gara (punto IV.2.1) che l’aggiudicazione avvenisse sulla base del criterio del prezzo più basso, con l’“esclusione automatica delle offerte che presentano un percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’articolo 86 del Codice”.
Come, infatti, già chiarito in tale pronuncia l’esplicitazione dei costi della sicurezza, anche alla luce dei principi sanciti dalle sentenze dell’Adunanza Plenaria n. 3/2015 e n. 9/2015 (nel frattempo intervenuta), deve intendersi come strettamente “funzionale alla verifica di anomalia dell’offerta, nel senso che (solo) all’interno di tale procedura è data alla stazione appaltante la possibilità legale di escludere il concorrente, ove gli oneri di sicurezza non si rivelassero congrui e/o giustificati”, con la conseguenza che anche nella procedura concorsuale in esame “tale possibilità risulta esclusa in radice … dato che il bando di gara, come già visto, prevede una esclusione automatica delle offerte anomale, e non contempla quindi la fase della valutazione di congruità”.
CONCESSIONE DI SERVIZI - PUBBLICAZIONE DEL BANDO
L'omessa pubblicazione del bando sulla gazzetta ufficiale, prescritto per gli appalti sottosoglia dall'art. 124, deve essere comunque valutata nell'ambito di una procedura - quale è quella in esame - che ha avuto ad oggetto l'affidamento di una concessione di servizi, fattispecie cui, come noto, a norma dell'art. 30 non si applicano le disposizioni del Codice dei contratti quanto piuttosto i principi generali desumibili dal Trattato. Si tratta quindi di valutare se la pubblicazione del bando - anche nella Gazzetta Ufficiale, oltre che all'albo pretorio - sia una condizione irrinunciabile a garanzia del rispetto dei principi di trasparenza e di adeguata pubblicita', consapevoli che su tale questione si è gia' pronunciato implicitamente questo Consiglio, nel senso di ritenere che si possa legittimamente fare a meno della pubblicazione del bando anche nella Gazzetta Ufficiale (v. Cons. St., V, n. 2709/2011).
VALUTAZIONE OFFERTE ANORMALMENTE BASSE - ESCLUSIONE AUTOMATICA
La mancata previsione nelle lettere di invito della facoltà di disporre l’esclusione automatica delle offerte anomale, da un canto non impediva alla Commissione giudicatrice di valutare la congruità delle offerte della ricorrente che, proponendo un ribasso superiore al 51%, apparivano, di per sé, singolarmente basse, dall’altro non legittimava la pretesa - dedotta in ricorso - di aggiudicazione della gara, in virtù del massimo ribasso offerto, al di fuori di qualsiasi verifica di congruità spettante alla Commissione giudicatrice.
Come lucidamente esposto dal giudice di primo grado, e come rettamente eccepito dall’Avvocatura dello Stato, nell’ambito delle gare di appalto la disciplina dell’individuazione e della valutazione delle offerte anormalmente basse non viene mai meno, neppure quando il criterio di aggiudicazione sia quello del prezzo più basso (come nella fattispecie): in questo caso, infatti, si applica l’art. 86 del codice dei contratti pubblici del 2006.
In sostanza, dalla mancata previsione nel bando di gara dell’esclusione automatica della gara non può inferirsi l’obbligo della stazione appaltante di accettare l’offerta migliore e di non procedere alla individuazione e valutazione delle offerte anormalmente basse (cfr. C.d.S., sez. V, 8 settembre 2008, n. 4270 e 8 luglio 2010, n. 4434).
PROCEDURE IN ECONOMIA PRIMA DEL REGOLAMENTO APPALTI (DPR 207/10)
L’art. 124, comma 7, del Codice del 2006 rimetteva l’intera materia dei requisiti di idoneita' morale, capacita' tecnico-professionale ed economico-finanziaria, per gli appalti di servizi e forniture sotto soglia, al futuro regolamento, cui impartiva un mandato diretto alla semplificazione delle norme dettate sugli stessi temi dal Codice; la fonte superiore formulava anche l’ulteriore criterio (art. 125, comma 12, d.lgs. cit.) del necessario parallelismo, sempre con riferimento agli stessi requisiti, tra procedure in economia e ordinarie procedure sotto soglia “di pari importo”.
Il successivo d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, indi, all’art. 327, ha di recente imposto senz’altro il rispetto dell’art. 38 del Codice (“Gli operatori economici devono possedere i requisiti generali e di idoneita' professionale previsti dagli articoli 38 e 39 del codice”) per tutte le acquisizioni di servizi e forniture sotto soglia e in economia, senza apportare alla materia particolari semplificazioni.
Al tempo della gara in controversia vigeva pero' ancora, per le forniture ed i servizi in economia, la gia' indicata disciplina transitoria ex art. art. 253, comma 22, lett. b), d.lgs. n. 163 cit., facente perno, come si è visto, sul d.P.R. n. 384 del 2001. E questo non recava alcuna specifica previsione nemmeno in tema di requisiti morali.
Deve dunque ritenersi che prima dell’avvento del d.P.R. n. 207/2010, nelle procedure di acquisizione di servizi in economia, gli oneri dichiarativi a pena di esclusione a carico dei concorrenti in tema di requisiti morali fossero rimessi alle prescrizioni caso per caso della lex specialis, potendo imporsi, tra i contenuti dell’art. 38 del Codice del 2006, a guisa di principi inderogabili, soltanto le previsioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure per i casi elencati nel primo comma dell’articolo.
REGIONE SICILIA: ESCLUSIONE AUTOMATICA OFFERTA ANOMALA
Esclusione automatica dell’offerta anomala appalti sotto soglia.
PUBBLICITA' BANDI DI GARA - RISPETTO PRINCIPI COMUNITARI E NAZIONALI
L'osservanza delle forme di pubblicita' prescritte per i bandi di gara è necessaria per consentire agli operatori del settore di conoscere l'avvenuta indizione delle procedure e decidere, di conseguenza, se parteciparvi o meno, disponendo di un congruo lasso di tempo per ponderare ed eventualmente predisporre la loro offerta. La tutela della concorrenza che il principio di pubblicita' persegue si declina, dunque, nell'interesse del potenziale concorrente alla conoscibilita' della gara e alla concreta possibilita' di prendervi parte.
SERVIZIO IN ECONOMIA - REGOLE DELLA SA SULL'INDIZIONE DELLA GARA
L’applicabilita' del regime dell’affidamento in economia possa privare l’amministrazione della facolta' , in ragione delle peculiarita' delle prestazioni da richiedere, di ricorrere alle procedure aperte regolate dal codice dei contratti pubblici applicando quelle regole che , comunque, gli articoli 121 e, per gli appalti di servizi, 124 del codice impongono anche agli appalti sotto soglia comunitaria.
Sebbene, in astratto, data l’entita' del servizio, effettivamente la Pubblica amministrazione avrebbe potuto seguire le regole dell’affidamento dei servizi in economia di cui all’art. 125 del codice dei contratti pubblici, mediante procedura negoziata, tuttavia essa ha indetto una procedura aperta con il sistema dell’offerta economicamente piu' vantaggiosa regolata dall’art. 83 d.lgs. n. 163 del 2006 alle cui regole la selezione si deve pertanto uniformare.
In conclusione, nel caso di specie, appare legittima la scelta della Stazione Appaltante di affidare il servizio in oggetto, mediante procedura aperta e con il sistema dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, pur avendo potuto seguire le regole dell'affidamento dei servizi in economia di cui all'art. 125 del codice dei contratti pubblici.
CIG IN GAZZETTA UFFICIALE
Pubblicazione di bandi e avvisi sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
RISPETTO DEI PRINCIPI COMUNITARI NEGLI APPALTI SOTTO SOGLIA E NEGLI APPALTI ESCLUSI
Secondo l’insegnamento della giurisprudenza comunitaria, l’aggiudicazione degli appalti pubblici sotto soglia e degli “appalti esclusi” rientra in ogni caso nell’ambito di applicazione del Trattato CE, talche' le amministrazioni aggiudicatici degli Stati membri sono tenute a conformarsi alle disposizioni e ai principi di tale Trattato, riguardanti in particolare la libera circolazione delle merci (articolo 28 del Trattato CE), il diritto di stabilimento (articolo 43), la libera prestazione di servizi (articolo 49), la non discriminazione e l'uguaglianza di trattamento, la trasparenza, la proporzionalita' e il riconoscimento reciproco.
Secondo principi comunemente affermati anche con riguardo alle procedure indette per l’aggiudicazione mediante metodi selettivi non automatici, come nel caso dell’appalto-concorso o delle gare dirette a selezionare l’offerta piu' vantaggiosa, il bando deve definire i criteri generali di valutazione, potendosi riconoscere alla commissione di gara unicamente l’esercizio della facolta' di introdurre elementi di specificazione e puntualizzazione dei criteri generali medesimi. La predeterminazione dei parametri di valutazione tecnica risponde all’esigenza di garantire l’imparzialita' e la trasparenza delle operazioni concorsuali, affinche' sia possibile agli interessati e al giudice della legittimita' il sindacato sulla coerenza logica delle scelte con i criteri fissati nel bando.
E nel caso in cui la lex specialis non abbia predeterminato rigidamente i criteri di valutazione delle offerte, deve imporsi alle commissioni giudicatrici, a pena di illegittimita', di rendere percepibile l’iter logico seguito nell’attribuzione del punteggio, se non attraverso diffuse esternazioni relative al contenuto delle valutazioni, quanto meno mediante taluni elementi che concorrano ad integrare e chiarire la valenza delle scelte effettuate.
CERTIFICAZIONE DISABILI E AFFIDAMENTI IN ECONOMIA
La norma, posta a tutela dei disabili e delle categorie protette e del loro diritto al collocamento obbligatorio, ha una portata precettiva e trova applicazione all’interno delle procedure di gara per l’appalto di lavori, servizi e forniture pubblici, tuttavia essa non si applica uniformemente a tutti i contratti della pubblica Amministrazione, trovando nel Codice dei contratti pubblici una disciplina diversificata, a seconda della tipologia di appalti pubblici. Nella specie, si tratta di una procedura di affidamento di servizi in economia, analoga al cottimo fiduciario, prevista per servizi pubblici di importo inferiore alla soglia comunitaria. Invero, l’art. 38 comma primo lett. l) del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 (Codice dei contratti pubblici) prevede l’esclusione dalle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi per i soggetti che non presentino la certificazione di cui all’art. 17 della legge n. 68/1999. Sennonche', tale normativa si applica agli appalti di importo superiore alla cosiddetta soglia comunitaria. Invece, per gli appalti di servizi e forniture cosiddetti sotto soglia, il successivo art. 124 prevede che sia un regolamento speciale a disciplinare i requisiti di idoneita' e capacita' tecnica ed economica degli operatori concorrenti. Invero, tale regolamento non risulta ancora emanato e, in attesa di esso, è dubbio che si possa applicare il d.P.R. 21.12.1999 n. 554 (recante il regolamento di attuazione della legge 11.2.1994 n. 109) e, quand’anche cosi' fosse, il detto regolamento non prevede l’esclusione dei concorrenti dagli appalti sotto soglia in ragione della mancata presentazione della certificazione di cui alla legge n. 68/1999.
E’ evidente che, nella specie, non si puo' non tenere conto del fatto che il regime dei requisiti di ammissione alle gare pubbliche è diversificato tra gli appalti sopra soglia e quelli sotto soglia, e questo vale anche per l’affidamento dei servizi in economia, come si puo' evincere dalla lettura testuale dell’art. 125 del citato Codice dei contratti pubblici, recante la disciplina dei lavori, servizi e forniture in economia. Al comma dodicesimo, il detto art. 125 precisa che i requisiti di idoneita' dell’affidatario di lavori, servizi, forniture in economia sono quelli stabiliti per gli appalti pubblici, in relazione agli importi economici. Tale distinzione di disciplina tra gli appalti sopra soglia e quelli sotto soglia induce a ritenere che per gli appalti sotto soglia, in mancanza di un regolamento esecutivo, la norma dell’art. 38 del Codice non si applichi, mentre quella dell’art. 17 della legge n. 68/1999 non incida sul regime di ammissione alle gare pubbliche, quanto piuttosto sul regime della esecuzione dei contratti pubblici (cfr.: Cons. Stato VI, 15.11.2005 n. 6368).
SERVIZI ESCLUSI - ESCLUSIONE AUTOMATICA OFFERTE ANOMALE
Con riguardo ai contratti di servizi esclusi dall’applicazione del Codice e ai principi generali cui gli stessi debbono attenersi, l’esclusione automatica delle offerte anomale potrebbe, per un verso, rispondere ai principi di efficacia ed economicita', di cui all’articolo 27, consentendo una procedura piu' agile e semplificata; per altro verso, il principio del contraddittorio risponde ai principi di trasparenza e imparzialita', anch’essi previsti dall’articolo 27.
Alla luce della ricostruzione normativa eseguita, attualmente la norma di cui all’art. 124, comma 8, consente alla stazione appaltante la facolta', di prevedere la clausola di esclusione automatica la quale, ove prevista, comporta il legittimo venire meno dell’esercizio del contraddittorio tra le parti.
OGGETTO:Istanza di parere ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006, presentata dal Comune di P.S.G.. Appalto dei servizi di assistenza, pulizia, lavanderia, sostituzione cuoca agli ospiti della casa di riposo/residenza protetta “P” – S.A. Comune di P.S.G..
APPALTI SOTTO SOGLIA - VERIFICA ANOMALIA OFFERTA
La fornitura di gasolio per il riscaldamento degli uffici postali non può essere posta in relazione, neppure strumentale, con i servizi postali enucleati dall’art. 211 del d. lgs. 163/06, consistenti, a titolo esemplificativo, nella raccolta, smistamento, trasporto, distribuzione di invii postali, od in servizi a questi connessi, od, ancora, in particolari servizi finanziari, o di filatelia, con la conseguenza della sua non riconducibilità nei settori speciali - ex esclusi. Tale articolo nel delineare l’ambito di applicazione della disciplina del settore speciale dei “servizi postali”, specifica che vi rientrano le attività relative alla fornitura di servizi postali, nonché, a certe condizioni, quelle relative alla fornitura di “altri servizi diversi da quelli postali”. In ogni caso, l’appalto, oggetto di controversia, bandito da Poste Italiane S.p.a., società concessionaria di servizio pubblico, qualificabile alla stregua di organismo di diritto pubblico (Cons. Stato, Sez. VI, 24.5.2002, n. 2855), è sotto soglia comunitaria, e dunque riconducibile al regime derogatorio di cui agli artt. 121 e seguenti del codice dei contratti pubblici; in particolare, dall’art. 124, ultimo comma, si desume la possibilità di una “disciplina semplificata” del subprocedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta, che può portare anche all’esclusione automatica dalla gara.
In tale background giuridico sembra dunque esente da dubbi di legittimità (e peraltro la lex specialis non è stata fatta oggetto di gravame) il disciplinare di gara, che, al punto 4, rinvia, in tema di offerte anomale, all’art. 23 delle disposizioni organizzative di Poste Italiane ed all’art. 87 del codice dei contratti, con il corollario della non necessarietà (anche) del contraddittorio orale ai fini dell’esclusione dalla gara dell’offerta anormalmente bassa.
AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO
L’art.125 c.11. e 9 del d.legs. 163/2006 prevede che per i servizi o forniture di importo pari o superiore a ventimila euro e fino alle soglie di cui al comma 9, l’affidamento mediante cottimo fiduciario avvenga nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante.
TARIFFE PROFESSIONALI COME CORRISPETTIVO A BASE D'ASTA
Le stazioni appaltanti possono legittimamente determinare il corrispettivo a base d’asta prendendo a riferimento le tariffe professionali rapportate all’effettiva prestazione dedotta in appalto;
L’individuazione di un limite di sbarramento oltre il quale i ribassi sono ritenuti non ammissibili, non è conforme alla normativa di cui all’articolo 2 della legge 248/2006.
Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dalla I. s.p.a. – servizio di validazione del progetto esecutivo dell’auditorium “Oscar Niemeyer - II stralcio” di R.
Pareri tratti da fonti ufficiali
Relativamente ad appalti di servizi (art.124) e lavori (art.122) sotto soglia, si chiede per quali vi è l'obbligo di pubblicazione dell'avvenuta aggiudicazione anche sulla G.U.R.I. ovvero, dove vanno pubblicate le avvenute aggiudicazioni ?
L'amministrazione deve procedere all'acquisto di un'autovettura di importo pari a circa € 8.000,00 . Si chiede: 1) l'amministrazione non possiede un regolamento per la fornitura di beni in economia, che procedura deve adottare e che forma di pubblicità; 2) l'amministrazione ha individuato il tipo di autovettura da acquistare, nel bando o nell'invito si può indicare marca, tipo e modello dell'autovettura ovverobisognerà mettere esclusivamente le caratteristiche tecniche e quindi valutare anche le offerte di autovetture similari a quella richiesta dall'amministrazione.
Dovendo procedere ad una gara di fornitura di importo a base d'asta pari a circa € 11.000,00 non rientrante tra quelle in economia è prevista, ai sensi dell'art.124 - comma 5 - del D.Lgs. n.163/06, la pubblicazione del bando sulla G.U.R.I. Ovviamente la pubblicazione del bando e dell'avvenuta aggiudicazione sulla G.U.R.I., comporta dei costi che rispetto all'importo a base d'asta di € 11.000,00 hanno una rilevanza notevole. Si chiede come si può ovviare a tale spesa che potrebbe essere sicuramente superiore anche ad un eventual ribasso sull'importo a base d'asta?
Per l'affidamento di servizi di ingegneria di tipo fiduciario di importo inferiore a 100.000 € e per l'acquisto di beni di modesto importo, si chiede se: 1) Vanno pubblicati on-line i relativi bandi? 2) Se sì, dato che trattasi di affidamenti sprovvisti di CUP, qual è la procedura, dal momento che il CUP è un campo obbligatorio per l'inserimento on-line dei bandi?
Al fine di avvalersi della facoltà di ridurre i termini di ricezione delle offerte, si chiede se sia sufficiente pubblicare l'avviso di preinformazione per i servizi che si intendono aggiudicare nel corso del 2009, anche se gli stessi siano di importo complessivo per ciascuna categoria di servizi di cui all'allegato 2A, inferiore a Euro 750.000,00. Si chiede, altresì, se si possa beneficiare della riduzione dei tempi di ricezione delle offerte, qualora i vari servizi che si intendono inserire nell'avviso preinformativo ed appartenenti a diverse categorie - totalmente siano inferiore all'importo di Euro 750.000,00.
Nell'ipotesi di una procedura aperta per fornitura sotto soglia comunitaria mediante un sistema dinamico di acquisizione (art.60 D.Lgs. 163/06) è comunque necessaria la pubblicazione del bando ex art.124: su GURI, internet comune, internet regione, Albo pretorio ?
Dovendo espletare procedura ristretta per scelta professionista a cui affidare incarico di servizio redazione PGT si chiedono i termini di pubblicazione bando ed i termini di ricezione offerte dalla spedizione lettera di invito.(art.124. d.lgs.vo 163/2006 oppure art.63 co.5 lett. c) dpr 554/99?) grazie e cordiali saluti
Un lavoro di sostituzione completa dei serramenti esterni del municipio per un importo di circa 70.000 - 80.000 euro, considerato che la maggiore incidenza economica sarà dovuta alla fornitura degli infissi costruiti in stabilimento rispetto alla loro posa in opera sullo stabile è da intendersi come appalto di lavoro o di fornitura? In caso sia da optare per la seconda ipotesi in tema di pubblicità è da provvedere alla pubblicazine sulla gazzetta ufficiale
In relazione alle modifiche introdotte dal D.lgs. 113/2007 ed in particolare a quelle di cui ai commi 3 degli artt. 122 e 124 D.Lgs. 163/2006, in base alle quali si dovrà procedere all'inserimento dell'avviso dei risultati di gara sui siti informatici di cui all'art. 66, c. 7 (Ministero delle Infrastrutture e sito informatico presso l'Osservatorio), si chiede se l'inserzione di tali esiti di procedure di gara (ed anche quelli per importi superiori alle soglie comunitarie) - ma che non eccedono l'ambito territoriale comunale - debba avvenire solo sul sito dell'Osservatorio Regionale del Veneto, analogamente a quanto risulta dalle chiarificazioni inserite sul sito www.infrastrutturetrasporti.it per la pubblicazione dei bandi di gara. Si ringrazia per l'attenzione e la disponibilità.
Volevo chiedere, nel caso di affidamento incarico per redazione PRG previa pubblicazione di avviso di selezione, si può seguire la L.R. 27/2003(importo presunto inferiore a 100.000 Euro)?
un concorso di progettazione in cui: complessivo premi pagati euro 90.000,00 importo lavori 8.700.000,00 nel bando esclusa aggiudicazione al vincitore delll'appalto di servizi. il suddetto concorso è da considerare sotto o sopra soglia comunitaria? quale norma si deve applicare intema di pubblicita' e computo termini (ricevimento domanda, ricevimento offerta)?
Soglia di anomalia offerte per aggiudicazione appalti
Facendo riferimento al D.P.R. 554/99 e al D.Lgs. 163/06, volevo sapere le modalità e i termini di pubblicazione di un avviso di selezione per l’affidamento di incarico fiduciario relativo alla progettazione preliminare e definitiva, di importo inferiore alla soglia comunitaria. L’art. 80 infatti del D.P.R. 554/99 “Forme di pubblicità” è stato abrogato dall'art. 256 del D.Lgs. 163 del 2006 e l’art. 66 del nuovo Codice dei contratti pubblici fa riferimento al comma 1 ad una “Commissione” di cui all’allegato X “Caratteristiche relative alla pubblicazione” che mi sembra, se non sbaglio l’interpretazione, riguardino prevalentemente i bandi da diffondere nelle Comunità Europee