Art. 119. Direzione dell'esecuzione del contratto

ABROGATO DAL 19-04-2016 (ART. 217 DLGS 50-2016)

1. La esecuzione dei contratti aventi ad oggetto lavori, servizi, forniture, é diretta dal responsabile del procedimento o da altro soggetto, nei casi e con le modalità stabilite dal regolamento.

2. Per i lavori, detto regolamento stabilisce le tipologie e gli importi massimi per i quali il responsabile del procedimento può coincidere con il direttore dei lavori.

3. Per i servizi e le forniture, il regolamento citato individua quelli di particolare importanza, per qualità e importo delle prestazioni, per i quali il direttore dell'esecuzione del contratto deve essere un soggetto diverso dal responsabile del procedimento.
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Giurisprudenza e Prassi

PREZZO - IN CASO DI DISCORDANZE PREVALE IL RIBASSO INDICATO IN LETTERE

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2015

Ai fini di attribuire rilevanza, in presenza di discordanze, all’offerta espressa in lettere, va applicato il criterio di cui all’art. 119 comma 2 d.P.R. n. 207 del 2010 che puo' considerarsi espressione di un principio di carattere generale, da ritenersi valido anche al di fuori dei casi espressamente richiamati dalla norma, a tenore del quale “Il prezzo complessivo ed il ribasso sono indicati in cifre ed in lettere. In caso di discordanza prevale il ribasso percentuale indicato in lettere".

Pareri tratti da fonti ufficiali

QUESITO del 24/04/2007 - RUP - COMPETENZE

Lavori Pubblici) La figura del Responsabile Unico del Procedimento e quella di Responsabile della Sicurezza devono essere diverse o possono coincidere? In quali casi?