Art. 117. Cessione dei crediti derivanti dal contratto

ABROGATO DAL 19-04-2016 (ART. 217 DLGS 50-2016)

1. Le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52, sono estese ai crediti verso le stazioni appaltanti derivanti da contratti di servizi, forniture e lavori di cui al presente codice, ivi compresi i concorsi di progettazione e gli incarichi di progettazione. Le cessioni di crediti possono essere effettuate a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa.

2. Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici.

3. Le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. comma così modificato dal D.Lgs. 152 del 11/09/2008 in vigore dal 17/10/2008

4. Le amministrazioni pubbliche, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, possono preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione.

5. In ogni caso l'amministrazione cui é stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture, progettazione, con questo stipulato.
Condividi questo contenuto:

Giurisprudenza e Prassi

CESSIONE RAMO D'AZIENDA: REVOCA AGGIUDICAZIONE PER INFILTRAZIONE MAFIOSA

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2011

Se da una parte il divieto di cessione del contratto, nel settore dei pubblici appalti, risulta temperato nei casi di cessione di azienda, ovvero di trasformazione, fusione o scissione societaria, purche' permangano i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti, al fine di non penalizzare i processi di ristrutturazione delle societa', è comunque imposta la possibilita' di verifica dei predetti requisiti da parte dell'Amministrazione: in tale ottica, ai sensi dell'art. 35, c. 1, della l. n. 109/94, gli atti gli atti sopra indicati non producono effetti nei confronti delle Amministrazioni aggiudicatrici, fino a che non siano intervenute le comunicazioni, di cui all'art. 1 del D.P.C.M. n. 187/1991, circa il nuovo reale assetto societario.

Non puo' non discendere dalla normativa sopra ricordata la perdurante inefficacia dei medesimi atti in relazione al subentro in rapporti contrattuali, che alla data della cessione siano gia' stati revocati dall'Amministrazione, non solo non sussistendo, in tale ipotesi, l'esigenza di non penalizzare i processi di trasformazione societaria, ma potendo configurarsi la cessione quale strumento elusivo dell'inidoneita' alla stipula dell'originale soggetto aggiudicatario.

REGIONE VENETO: CERTIFICAZIONE DEL CREDITO AI FINI DELLA CESSIONE PRO - SOLUTO

REGIONE VENETO DGR 2011

Disposizioni relative alla procedura di certificazione dei crediti per forniture, servizi e appalti finalizzata alla cessione pro-soluto.

CESSIONE DEL CREDITO - LIMITI

CORTE DEI CONTI DELIBERAZIONE 2009

La richiesta in esame è volta essenzialmente a ricevere indicazioni circa la correttezza, dal punto di vista normativo-contabile, della cessione del credito, costituito dal diritto dell’ente a ricevere la somma mutuata dalla banca, cessione che verrebbe effettuata a favore dell’impresa affidataria dei lavori di realizzazione dell’opera pubblica.

La prima considerazione è che, dal punto di vista civilistico generale, la cessione del credito puo' essere fatta a titolo oneroso o a titolo gratuito: un’eventuale cessione a titolo gratuito costituirebbe sostanzialmente una sorta di liberalita' a favore dell’impresa, non giustificata e non conforme al perseguimento dell’interesse pubblico, che avrebbe, al contrario, come risultato quello di favorire la posizione contrattuale dell’impresa, la quale vanterebbe, direttamente nei confronti della banca, in via preventiva ed automatica, il diritto di ricevere le somme di denaro.

La seconda considerazione attiene alle procedure normativamente previste in materia di finanziamenti di opere pubbliche (cfr. art. 204 TUEL), in base alle quali deve esserci stretta correlazione tra l’utilizzo del ricavato del mutuo da parte dell’ente locale e gli stati di avanzamento dei lavori, nel senso che i pagamenti all’impresa devono essere necessariamente subordinati agli esiti positivi delle verifiche sull’effettiva esecuzione dei lavori secondo gli accordi contrattuali e a regola d’arte e del collaudo finale dell’opera (cfr. artt. 120 e 141 D.Lgs. n. 163/2006). In base a tali regole, in sostanza, deve essere escluso ogni automatismo nei pagamenti all’impresa, cio' che invece rischia di verificarsi con la cessione del credito prospettata, a meno che la corresponsione degli importi per stato di avanzamento dei lavori non avvenga previa effettiva verifica di volta in volta e collaudo finale da parte dell’ente (come una sorta di condizione imprescindibile del pagamento da parte della banca).

D’altro canto, va posto in luce che l’operazione prospettata da codesto Comune, dovendosi ritenere che il trasferimento di somme dalla banca mutuante all’impresa appaltatrice dei lavori possa avvenire solo sulla base degli stati di avanzamento, si configura piu' propriamente come modalita' di pagamento nell’ambito di un appalto pubblico, cioè come delegazione di pagamento, piuttosto che come cessione di credito.

PAGAMENTI IMPORTO SUPERIORE A 10.000 EURO E CESSIONE DEL CREDITO - ISTRUZIONI

CNR DIRETTIVA 2008

Art. 48 bis del Dpr 29 settembre 1973, n. 602. Disposizioni sui pagamenti di importo superiore a diecimila euro da parte delle Pubbliche Amministrazioni. D.M. 18 gennaio 2008, n. 40. Ulteriori chiarimenti. Effettuazione di pagamenti parziali in procedura SIGLA.

LODO ARBITRALE 2008

[A] Sulla differenza tra la cessione del contratto, vietata dall’art. 118 del D.lgs 163 del 2006 e la fusione per incorporazione disciplinata dall’art. 2504 c.c. e dall’art. 116 del D.lgs 163 del 2006. [B] Sui limiti all’operatività del divieto di cessione dei crediti previsto dall’art. 117 del codice. [C] Sul termine di prescrizione degli interessi che conseguono al ritardo nel pagamento degli acconti o del saldo dei lavori di un appalto di opere pubbliche

CESSIONE CREDITI - APPLICAZIONE CODICE CIVILE

CASSAZIONE CIVILE SENTENZA 2007

La Corte di Cassazione ha affermato che per i crediti derivanti da contratto di appalto di lavori pubblici stipulati nel vigore della legge 109/1994 restano valide le norme speciali che regolavano in precedenza la cessione dei crediti nei confronti della pubblica amministrazione (art. 9, allegato E, artt. 351 e 355, allegato F, della legge 20 marzo 1865, n. 2248; artt. 69 e 70 del r.d. 18 novembre del 1923 n. 2440).

Analizzando la fattispecie della cessione dei crediti nei confronti della pubblica amministrazione, la Corte ha ritenuto opportuno chiarire che tale disciplina ha natura derogatoria rispetto alla comune disciplina della cessione dei crediti prevista dal codice civile, “la cui ratio va individuata nella necessità di evitare che, durante l’esecuzione del contratto, possano venire meno i mezzi finanziari al soggetto obbligato alla prestazione a favore della P.A. A sua volta, la disciplina della cessione dei crediti di impresa di cui alla Legge n. 52 del 1991 costituisce una normativa derogatoria rispetto alla disciplina comune in tema di cessione di crediti quale risultante dal c.c., tanto che l’art 1, comma 2, della Legge citata, prevede espressamente che, in caso di non applicabilità della disciplina di cui al comma 1 per le cessioni prive dei requisiti prescritti dal medesimo comma, “resta salva l’applicazione delle norme del codice civile”.

Deve quindi ritenersi che la L. n. 109 del 1994, art 26, comma 5, nel rendere applicabile ai contratti di appalto di lavori pubblici la disciplina della L. 52 del 1991, abbia inteso rendere operante la disciplina derogatoria posta da tale legge per i crediti di impresa, ma non anche procedere all’abrogazione delle norme speciali che regolavano in precedenza la cessione dei crediti nei confronti della p.a., rendendo applicabile, per le cessioni non rispondenti alle prescrizioni di cui alla L. 52 del 1991, la disciplina codicistica.

Il Collegio chiarisce che nonostante la decisione in oggetto riguardasse i contratti stipulati nella vigenza della legge 109/1994, essa appare di stretta attualità poiché il rinvio alla legge 52/1991 non è venuto meno per effetto dell’abrogazione della legge Merloni da parte del D. Lgs. 163/2006. L’art. 117 del decreto infatti, oltre a dettare delle disposizioni ulteriori specifiche, rinvia all’art. 1 della legge 52/1991, in modo analogo al rinvio operato dal comma 5 dell’art. 26 della legge 109/1994. Tale articolo nel confermare la cedibilità dei crediti nei confronti della P.A. derivanti dall’esecuzione di appalti per lavori pubblici, ribadisce la necessità che il cessionario sia una impresa qualificata (comma 1, periodo 2) e, per l’eventualità che il cessionario non sia in possesso dei prescritti requisiti non prevede l’applicabilità delle norme generali del c.c., cosi come invece disposto dalla L. n. 52 del 1991, art. 1, comma 2, per la cessione dei crediti di impresa in genere.

Pareri tratti da fonti ufficiali

QUESITO del 07/04/2008 - CESSIONE CREDITO - PAGAMENTI

Lo schema tipo di contratto d’appalto regionale ammette la cessione del corrispettivo, nel rispetto dell’art. 117 d.lgs 163/2006; d’altra parte, il medesimo schema prevede l’accredito della somma su un conto corrente bancario: si chiede se sia accettabile la cessione del credito, presentata da un Consorzio d’Imprese, aggiudicatario di un appalto, in favore della consorziata esecutrice dell’opera, ovvero l’accredito delle somme sul conto corrente intestato alla medesima consorziata esecutrice.


QUESITO del 01/04/2007 - CESSIONE CREDITO

In relazione alle disposizioni di cui all’ art. 117 D.lgs 163/06 si chiede se le estensioni delle disposizioni di cui alla Legge 21.02.1991 n° 52 sui crediti vantati verso le pubbliche amministrazioni sono da considerare un ampliamento delle possibilità di cessione del credito rispetto alle norme contenute nel codice civile o se al contrario le cessioni prive dei requisiti previsti dalla suddetta normativa come cita l’ art. 1 della Legge 52/91 –“ La cessione di crediti pecuniari verso corrispettivo è disciplinata dalla presente legge, quando concorrono le seguenti condizioni: a) il cedente è un imprenditore; b) i crediti ceduti sorgono da contratti stipulati dal cedente nell'esercizio dell'impresa; c) il cessionario è una banca o un intermediario finanziario disciplinato dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia emanato ai sensi dell'art. 25, comma 2, della legge 19 febbraio 1992, n. 142, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti d'impresa.” sono escluse dalla possibilità di essere poste in esecuzione.