Allegato VIII - Definizione di alcune specifiche tecniche

ABROGATO DAL 19-04-2016 DAL DLGS 50-2016 Ai fini della presente direttiva si intende per:

1)

a) «specifiche tecniche», nel caso di appalti pubblici di lavori, l'insieme delle prescrizioni tecniche contenute, in particolare, nei capitolati d'oneri, che definiscono le caratteristiche richieste di un materiale, un prodotto o una fornitura e che permettono di caratterizzare un materiale, un prodotto o una fornitura in modo che rispondano all'uso a cui sono destinati dall'amministrazione aggiudicatrice o dagli enti aggiudicatori. Tra queste caratteristiche rientrano i livelli della prestazione ambientale, la progettazione che tenga conto di tutte le esigenze (ivi compresa l'accessibilità per i disabili) e la valutazione della conformità, la proprietà d'uso, la sicurezza o le dimensioni, incluse le procedure riguardanti il sistema di garanzia della qualità, la terminologia, i simboli,il collaudo ed i metodi di prova, l'imballaggio, la marcatura e l'etichettatura, le istruzioni per l’uso nonché i processi e i metodi di produzione. Esse comprendono altresì le norme riguardanti la progettazione e la determinazione dei costi, le condizioni di collaudo, d'ispezione e di accettazione delle opere nonché i metodi e le tecniche di costruzione come pure ogni altra condizione tecnica che l'amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore, può prescrivere, mediante regolamentazione generale o particolare, in relazione alle opere finite ed ai materiali o alle parti che la compongono;

b) «specifiche tecniche», nel caso di appalti pubblici di forniture o di servizi, le specifiche contenute in un documento, che definiscono le caratteristiche richieste di un prodotto o di un servizio, quali i livelli di qualità, i livelli della prestazione ambientale, una progettazione che tenga conto di tutte le esigenze (ivi compresa l'accessibilità per i disabili) la valutazione della conformità, la proprietà d'uso, l'uso del prodotto, la sua sicurezza o le sue dimensioni, ivi compresi le prescrizioni applicabili al prodotto per quanto la denominazione di vendita, la terminologia, i simboli, il collaudo e i metodi di prova, l'imballaggio, la marcatura e l'etichettatura, le istruzioni per l'uso, i processi e i metodi di produzione, nonché le procedure di valutazione della conformità;

2) «norme », le specifiche tecniche, approvata da un organismo di normalizzazione, la cui osservanza non è in linea di massima obbligatoria, ai fini di un'applicazione ripetuta o continua e che rientrano in una delle seguenti categorie:

- norma internazionale: una norma adottata da un organismo internazionale di normalizzazione e disponibile al pubblico,

- norma europea: una norma adottata da un organismo europeo di normalizzazione e disponibile al pubblico,

- norma nazionale: una norma adottata da un organismo nazionale di normalizzazione e disponibile al pubblico;

3) «omologazione tecnica europea», la valutazione tecnica favorevole attestante dell’ idoneità all'impiego di un prodotto, fondata sulla rispondenza ai requisiti essenziali per la costruzione, in funzione delle caratteristiche intrinseche del prodotto e di determinate condizioni d'applicazione e di impiego. L'omologazione tecnica europea è rilasciata dall'organismo designato a tale scopo dallo Stato membro;

4) «specifica tecnica comune», una specifica tecnica stabilita conformemente ad una procedura riconosciuta dagli Stati membri e pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

5) «riferimento tecnico», qualsiasi prodotto elaborato dagli organismi europei di normalizzazione, diverso dalle norme ufficiali, secondo procedure adattate all'evoluzione delle esigenze di mercato.
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