Art. 7 Inammissibilità e improcedibilità delle istanze

1. Non sono ammissibili le istanze:

a) in assenza di una questione controversa insorta tra le parti interessate;

b) non presentate dai soggetti indicati all’art. 3 del presente Regolamento;

c) dirette a far valere l’illegittimità di un atto della procedura di gara autonomamente impugnabile, rispetto al quale siano già decorsi i termini di impugnazione in sede giurisdizionale;

d) in caso di esistenza di un ricorso giurisdizionale avente medesimo contenuto, che le parti hanno l’obbligo di comunicare all’Autorità.

e) di contenuto generico o contenenti un mero rinvio ad allegata documentazione e/o corrispondenza intercorsa tra le parti;

f) volte ad un controllo generalizzato dei procedimenti di gara delle amministrazioni aggiudicatrici;

g) manifestamente mancanti dell’interesse concreto al conseguimento del parere.

- Le richieste dichiarate inammissibili, se riguardano, comunque, questioni giuridiche ritenute rilevanti, sono trattate ai fini dell’adozione di una pronuncia dell’Autorità anche a carattere generale.

- Le istanze sono improcedibili in caso di:

a) mancata comunicazione dell’istanza, da parte dell’istante, a tutti i soggetti controinteressati ai sensi dell’art. 4, comma 2 e dell’art. 5, comma 2;

b) sopravvenienza di un ricorso giurisdizionale avente medesimo contenuto, che le parti hanno l’obbligo di comunicare all’Autorità;

c) sopravvenuta carenza di interesse delle parti, anche desumibile da comportamenti concludenti;

d) rinuncia al parere.

4. In caso di mancata comunicazione della sopravvenienza di un ricorso giurisdizionale di cui al precedente comma 3, lettera b) si applica l’articolo 213, comma 13 del codice e a tal fine l’Ufficio trasmette gli atti all’Ufficio competente per l’applicazione delle sanzioni.

5. L’Ufficio invia mensilmente al Consiglio per la decisione l’elenco delle istanze da dichiararsi inammissibili o improcedibili.

6. L’inammissibilità o l’improcedibilità dell’istanza è comunicata alle parti interessate.
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