Art. 6 Ordine di trattazione delle istanze

1. Nella trattazione delle istanze pervenute, salva diversa indicazione del Consiglio, viene data nell’ordine priorità:

a) alle istanze con manifestazione di volontà di due o più parti di attenersi a quanto stabilito nel parere;

b) alle istanze presentate dalla Stazione appaltante;

c) alle istanze che sottopongono questioni originali o di particolare impatto per il settore dei contratti pubblici;

d) alle istanze concernenti appalti di importo superiore alla soglia comunitaria;

e) alle istanze concernenti appalti di importo superiore a 40.000 euro.
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