Art. 7. Obblighi informativi

1. L'impresa richiedente o alla quale è stato attribuito il rating è tenuta a comunicare all'Autorità:

a) gli eventi che incidono sul possesso dei requisiti obbligatori di cui all'art. 2 e quelli di cui all'art. 6, commi 6 e 7, la perdita di requisiti premiali di cui all'art. 3, comma 2, nonchè l'iscrizione nel Casellario informatico delle imprese di annotazioni rilevanti ai sensi dell'art. 3, comma 5, del regolamento, entro dieci giorni dal verificarsi degli stessi, se di conoscenza immediata dell'impresa, o dalla notifica dei relativi provvedimenti;

b) le variazioni dei dati riportati nei propri certificati camerali rilevanti per il rilascio del rating, entro trenta giorni dal verificarsi delle stesse.

2. La violazione degli obblighi di cui al precedente comma determina la revoca di cui all'art. 6, comma 4, del presente regolamento, a far data dal momento in cui il requisito è venuto meno o dalla scadenza di tali obblighi di comunicazione.

3. Salvo il disposto di cui al comma 2, la mancata comunicazione di un evento che abbia comportato l'insorgere di un motivo ostativo all'attribuzione/mantenimento del rating comporta altresì il divieto di presentazione di una nuova domanda prima di un anno dalla cessazione di tale motivo ostativo, come stabilita dallo stesso regolamento.

4. Nel caso in cui l'evento comunicato rilevi ai fini della determinazione del punteggio, l'Autorità dispone gli aggiornamenti necessari, dandone conto nell'elenco di cui all'art. 8. Tali aggiornamenti non incidono sulla data di scadenza del rating.

5. Le pubbliche amministrazioni coinvolte nella verifica dei requisiti per il rilascio del rating di legalità, per i profili di loro competenza, non appena ne siano venute a conoscenza, comunicano all'Autorità le eventuali variazioni, nonchè gli eventi di cui all'art. 6, comma 7, del presente regolamento.

6. Ogni anno l'Autorità individua un campione rappresentativo, uniformemente distribuito sul territorio nazionale, pari al 10% delle imprese in possesso del rating di legalità, e invia l'elenco alla Guardia di finanza per verificare singoli profili di rilevanza fiscale e contributiva. Entro sessanta giorni la Guardia di finanza comunica all'Autorità gli esiti delle verifiche.

7. La verifica delle variazioni intervenute nel possesso dei requisiti di cui all'art. 2, comma 2, lettere a), b) e c) del presente regolamento viene effettuata secondo le modalità indicate nell'art. 5, commi 5 e 6.
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